Testo dell'articoloVigente
Il contratto di somministrazione del codice civile (art. 1559 c.c.) è il contratto delle forniture stabili: una parte si obbliga a eseguire, verso corrispettivo, prestazioni periodiche o continuative di cose. Da non confondere con la somministrazione di lavoro (fornitura di personale tramite agenzia), che è tutt’altro. Ecco come funziona, con i patti tipici, l’inadempimento e il recesso.
Cos’è la somministrazione
Il contratto di somministrazione è quello con cui una parte (somministrante) si obbliga, verso corrispettivo, a eseguire a favore dell’altra (somministrato) prestazioni periodiche o continuative di cose (art. 1559 c.c.). È il contratto tipico delle forniture stabili: materie prime, prodotti per la rivendita, energia, gas, acqua, beni di consumo necessari a un’attività. La sua funzione è assicurare nel tempo un approvvigionamento costante.
| Elemento | Disciplina | Norma |
|---|---|---|
| Definizione | Prestazioni periodiche o continuative di cose contro corrispettivo | art. 1559 c.c. |
| Entità della somministrazione | Se non determinata, si intende quella corrispondente al normale fabbisogno | art. 1560 c.c. |
| Determinazione del prezzo | Per le periodiche, prezzo delle singole prestazioni; per le continuative, secondo gli usi | art. 1561 c.c. |
| Patto di preferenza | Ammesso entro il limite di durata di 5 anni | art. 1566 c.c. |
Periodicità e continuità
La caratteristica del contratto è la durata: le prestazioni si ripetono nel tempo (periodiche) o sono ininterrotte (continuative). Per le prestazioni periodiche il prezzo si determina e si paga, di regola, alle singole prestazioni e in proporzione di ciascuna; per quelle continuative secondo le scadenze d’uso (art. 1561 c.c.). Se l’entità non è stabilita, si intende quella corrispondente al normale fabbisogno del somministrato al tempo della conclusione del contratto (art. 1560 c.c.).
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Esclusiva e patto di preferenza
Sono frequenti due patti:
- la clausola di esclusiva a favore del somministrante (il somministrato non può ricevere da altri le stesse cose: art. 1567 c.c.) o del somministrato (il somministrante non può fornire ad altri, nella zona e per la durata pattuita, le stesse cose: art. 1568 c.c.);
- il patto di preferenza (art. 1566 c.c.), con cui il somministrato si obbliga a preferire lo stesso somministrante per un futuro contratto, valido entro il limite di cinque anni.
Inadempimento e sospensione
In caso di inadempimento di una parte, l’altra può chiedere la risoluzione del contratto solo se l’inadempimento ha notevole importanza ed è tale da menomare la fiducia nell’esattezza dei successivi adempimenti (art. 1564 c.c.). Se l’inadempimento è di lieve entità, il somministrante non può sospendere l’esecuzione senza dare congruo preavviso (art. 1565 c.c.). È una disciplina che valorizza la stabilità del rapporto duraturo.
Durata e recesso
Il contratto può essere a tempo determinato o indeterminato. Se la durata non è stabilita, ciascuna parte può recedere dando preavviso nel termine pattuito o, in mancanza, congruo (art. 1569 c.c.). È fondamentale distinguere questo contratto dalla somministrazione di lavoro (fornitura di personale tramite agenzia, disciplinata dal d.lgs. 81/2015): si veda la guida sulla somministrazione di lavoro e quella sul contratto di appalto, che hanno finalità e disciplina del tutto diverse.
Somministrazione, vendita e appalto: le differenze
La somministrazione si colloca tra figure vicine ma distinte. Capirne i confini evita di qualificare male il contratto e di applicare le norme sbagliate.
| Contratto | Oggetto | Tratto distintivo |
|---|---|---|
| Somministrazione (art. 1559 c.c.) | Prestazioni periodiche o continuative di cose | Durata: più prestazioni nel tempo a fronte di un unico contratto |
| Vendita (art. 1470 c.c.) | Trasferimento della proprietà di una cosa | Prestazione istantanea (anche con consegne ripartite, ma causa unica di scambio) |
| Appalto (art. 1655 c.c.) | Compimento di un’opera o di un servizio | Obbligazione di fare con organizzazione di mezzi e gestione a rischio |
| Somministrazione di lavoro (d.lgs. 81/2015) | Fornitura professionale di manodopera | Rapporto trilaterale agenzia-utilizzatore-lavoratore |
La distinzione tra somministrazione e vendita a consegne ripartite è sottile: nella somministrazione la pluralità delle prestazioni risponde a un autonomo interesse alla continuità dell’approvvigionamento, mentre nella vendita rateizzata la frammentazione è solo modalità di esecuzione di un’unica operazione di scambio.
Commento articolo per articolo
- Art. 1559 — tipizza il contratto: prestazioni periodiche o continuative di cose verso corrispettivo. È la norma definitoria che fonda l’intera disciplina.
- Art. 1560 — integra l’entità non determinata con il normale fabbisogno del somministrato al tempo della conclusione; se sono previsti limiti minimo e massimo, la scelta nei limiti spetta a chi ha diritto alla somministrazione.
- Art. 1561 — regola il prezzo: per le prestazioni periodiche si applica il prezzo delle singole prestazioni; per le continuative si determina secondo gli usi.
- Art. 1562 — disciplina il pagamento del prezzo: per le periodiche all’atto delle singole prestazioni, per le continuative alle scadenze d’uso.
- Art. 1564 — ammette la risoluzione per inadempimento solo se questo ha notevole importanza ed è tale da menomare la fiducia nei successivi adempimenti.
- Art. 1565 — vieta al somministrante di sospendere l’esecuzione, in caso di inadempimento di lieve entità del somministrato, senza congruo preavviso.
- Art. 1566 — consente il patto di preferenza per non oltre cinque anni; se pattuito per un tempo maggiore, si riduce al quinquennio.
- Artt. 1567-1568 — disciplinano l’esclusiva a favore del somministrante e del somministrato, con i relativi divieti reciproci di concorrenza.
- Art. 1569 — per il contratto a tempo indeterminato riconosce a ciascuna parte il recesso con congruo preavviso.
Il patto di esclusiva nel dettaglio
L’esclusiva può essere a favore dell’una o dell’altra parte. Se è pattuita a favore del somministrante (art. 1567 c.c.), il somministrato non può procurarsi altrove le cose oggetto del contratto né, salvo patto contrario, provvedere con mezzi propri alla loro produzione. Se è a favore del somministrato (art. 1568 c.c.), il somministrante non può compiere, nella zona e per la durata pattuite, prestazioni dello stesso genere a favore di altri. La violazione dell’esclusiva integra inadempimento contrattuale e può legittimare la risoluzione se di notevole importanza.
Checklist per redigere il contratto
- individua con precisione le cose oggetto di fornitura e la loro qualità;
- stabilisci se le prestazioni sono periodiche o continuative e con quali cadenze;
- determina entità e prezzo (o i criteri), per evitare l’integrazione legale;
- se inserisci l’esclusiva, indica beneficiario, zona e durata;
- per il patto di preferenza, resta entro i cinque anni;
- fissa durata, condizioni di recesso e termini di preavviso;
- regola le conseguenze dell’inadempimento richiamando i criteri di notevole importanza e preavviso.
Spunti pratici
Cosa fare:
- definisci l’entità delle forniture e i criteri di prezzo, per evitare l’integrazione legale del “normale fabbisogno”;
- se inserisci l’esclusiva, precisa zona e durata; per il patto di preferenza ricorda il tetto dei 5 anni;
- regola per iscritto preavviso e recesso, specie se la durata è indeterminata.
Errori da evitare:
- confondere questo contratto con la somministrazione di lavoro: sono istituti diversi;
- sospendere le consegne per un inadempimento lieve senza preavviso (art. 1565 c.c.);
- chiedere la risoluzione per inadempimenti di scarsa importanza: serve la notevole importanza (art. 1564 c.c.).
Esempio pratico
Il bar di Tizio stipula con il torrefattore Caio un contratto di somministrazione per la fornitura continuativa di caffè, con esclusiva a favore di Caio e prezzo per ogni consegna. Se Caio salta una consegna di lieve entità, non può interrompere il rapporto senza congruo preavviso (art. 1565 c.c.); solo un inadempimento di notevole importanza consente a Tizio la risoluzione (art. 1564 c.c.). Se le parti avessero pattuito un patto di preferenza, esso varrebbe entro il limite di cinque anni (art. 1566 c.c.).
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Domande frequenti
Cos'è il contratto di somministrazione del codice civile?
È il contratto con cui una parte (somministrante) si obbliga, verso corrispettivo, a eseguire a favore dell'altra prestazioni periodiche o continuative di cose (art. 1559 c.c.): è il contratto delle forniture stabili, come materie prime, energia, prodotti per la rivendita.
Che differenza c'è tra somministrazione di cose e somministrazione di lavoro?
Sono istituti del tutto diversi. La somministrazione di cose (art. 1559 c.c.) riguarda la fornitura periodica o continuativa di beni. La somministrazione di lavoro (d.lgs. 81/2015) è la fornitura professionale di manodopera tramite agenzia, con un rapporto trilaterale tra agenzia, utilizzatore e lavoratore.
Quando si può risolvere il contratto di somministrazione?
La risoluzione per inadempimento è ammessa solo se l'inadempimento ha notevole importanza ed è tale da menomare la fiducia nell'esattezza dei successivi adempimenti (art. 1564 c.c.). Per inadempimenti lievi non si può nemmeno sospendere l'esecuzione senza congruo preavviso (art. 1565 c.c.).
Quanto può durare il patto di preferenza?
Non oltre cinque anni (art. 1566 c.c.). Se le parti lo pattuiscono per un tempo maggiore, la durata si riduce automaticamente al quinquennio.
Come si recede da una somministrazione a tempo indeterminato?
Ciascuna parte può recedere dando preavviso nel termine pattuito o, in mancanza, congruo (art. 1569 c.c.). È opportuno disciplinare per iscritto preavviso e modalità di recesso, soprattutto quando la durata non è predeterminata.