Testo dell'articoloVigente
Con l’appalto un’impresa si impegna a realizzare un’opera o un servizio con la propria organizzazione e a proprio rischio. È il contratto delle costruzioni, delle manutenzioni e dei servizi, e nasconde insidie importanti: variazioni, vizi, garanzia decennale, responsabilità verso i dipendenti dell’appaltatore. Ecco cosa sapere.
Cos’è l’appalto
L’appalto è il contratto con cui una parte (appaltatore) assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro (art. 1655 c.c.). L’organizzazione e il rischio in capo all’appaltatore sono ciò che distingue l’appalto dal lavoro subordinato e dalla somministrazione.
Il corrispettivo e le variazioni
Il prezzo può essere a corpo (forfettario) o a misura. Le variazioni al progetto seguono regole precise:
- l’appaltatore non può variare le modalità dell’opera senza autorizzazione scritta del committente (art. 1659);
- il committente può ordinare variazioni, ma entro un sesto del prezzo pattuito (art. 1661);
- se per fatti imprevisti il costo varia oltre un decimo, si può chiedere la revisione del prezzo (art. 1664).
Verifica, collaudo e accettazione
Prima di ricevere l’opera il committente ha diritto di verificarla (art. 1665). Se l’opera è accettata, senza riserve, l’appaltatore è liberato salvo i vizi occulti. L’accettazione (anche tacita, se il committente non procede alla verifica senza giustificato motivo) segna un passaggio decisivo per le garanzie.
Vizi e difformità (artt. 1667-1668)
| Rimedio | Contenuto | Termini |
|---|---|---|
| Difformità e vizi | Eliminazione a spese dell’appaltatore o riduzione del prezzo; risarcimento se colpa | Denuncia entro 60 giorni dalla scoperta; azione entro 2 anni dalla consegna (artt. 1667-1668) |
| Rovina e gravi difetti (immobili) | Responsabilità dell’appaltatore per rovina, pericolo di rovina o gravi difetti | Entro 10 anni dal compimento; denuncia entro 1 anno dalla scoperta, azione entro 1 anno (art. 1669) |
La garanzia decennale (art. 1669)
Per gli edifici e gli immobili destinati a lunga durata, se entro dieci anni dal compimento l’opera rovina in tutto o in parte, presenta pericolo di rovina o gravi difetti, l’appaltatore è responsabile verso il committente e i suoi aventi causa (art. 1669 c.c.). È una responsabilità di ordine pubblico, particolarmente rilevante nell’edilizia.
La responsabilità solidale negli appalti
Negli appalti di opere o servizi, il committente è obbligato in solido con l’appaltatore (ed eventuali subappaltatori) per i trattamenti retributivi e i contributi dovuti ai lavoratori impiegati, entro due anni dalla cessazione dell’appalto (art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003). È una tutela forte dei dipendenti che impone al committente cautele e verifiche: la approfondiamo a parte.
Spunti pratici
- Disciplina le variazioni per iscritto (art. 1659): niente modifiche “a voce”.
- Fai la verifica/collaudo: l’accettazione senza riserve limita le garanzie.
- Ricorda la garanzia decennale (art. 1669) per gli immobili.
- Negli appalti con manodopera: gestisci la solidarietà ex art. 29 (DURC, verifiche).
Esempio pratico
Caio appalta a un’impresa la ristrutturazione di un edificio. A lavori finiti verifica e accetta l’opera; due anni dopo compaiono gravi infiltrazioni strutturali: si tratta di gravi difetti, e l’appaltatore risponde ex art. 1669 entro i dieci anni. Nel frattempo Caio, come committente, era stato attento al DURC per la solidarietà retributiva e contributiva (art. 29 d.lgs. 276/2003).
Serve un parere sul tuo caso concreto?
Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
Domande frequenti