Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

L’appaltatore può affidare ad altri l’esecuzione, in tutto o in parte, dell’opera? La regola del codice è netta: serve l’autorizzazione del committente. E negli appalti pubblici le regole sono ancora più dettagliate. Vediamo quando il subappalto è lecito, cosa cambia nei rapporti e quali responsabilità genera.

La regola dell’art. 1656

L’appaltatore non può dare in subappalto l’esecuzione dell’opera o del servizio se non è stato autorizzato dal committente (art. 1656 c.c.). La ragione è che l’appalto si fonda, di norma, sulla fiducia nell’organizzazione e nelle capacità dell’appaltatore scelto (carattere intuitu personae): introdurre un terzo nell’esecuzione richiede quindi il consenso del committente. L’autorizzazione può essere data nel contratto stesso o successivamente, in forma anche tacita purché inequivoca.

Cosa cambia con il subappalto

Con il subappalto nasce un secondo contratto di appalto, tra l’appaltatore (che diventa committente del subappalto) e il subappaltatore. Verso il committente originario, però, resta responsabile l’appaltatore: il subappalto non lo libera dagli obblighi assunti, neppure per i difetti imputabili al subappaltatore. Si crea così una catena di rapporti, in cui ciascuno risponde verso il proprio diretto contraente.

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Rapporto Parti Chi risponde verso il committente
Appalto principale Committente – Appaltatore L’appaltatore (anche per l’operato del subappaltatore)
Subappalto Appaltatore – Subappaltatore Il subappaltatore risponde verso l’appaltatore

La responsabilità verso i lavoratori

La responsabilità solidale per retribuzioni, contributi e premi assicurativi (art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003) si estende lungo tutta la catena: il committente risponde in solido con l’appaltatore e con ciascun subappaltatore, entro due anni dalla cessazione dell’appalto. È un motivo in più per autorizzare con attenzione i subappalti e verificarne la regolarità contributiva (DURC). Approfondiamo il tema nella guida sulla responsabilità solidale negli appalti.

Il subappalto negli appalti pubblici

Nel Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023) il subappalto è ammesso ma regolato: va indicato e autorizzato, il subappaltatore deve possedere i requisiti, e sono previsti verifiche antimafia e tutele retributive. Le soglie e i limiti, compreso il tema del cosiddetto “subappalto a cascata”, sono stati più volte modificati anche per adeguarsi al diritto UE, che ha censurato i divieti generalizzati. In ambito pubblico, quindi, le regole sono più stringenti e mutevoli rispetto all’appalto privato.

Subappalto totale e parziale

Il subappalto può essere parziale (solo una porzione dell’opera o del servizio, ad esempio gli impianti o le finiture) o, in teoria, totale. Il subappalto totale è però problematico: se l’appaltatore affida ad altri l’intera esecuzione senza apportare alcuna propria organizzazione, lo schema rischia di trasformarsi in una mera interposizione e di tradire la natura stessa dell’appalto, che presuppone organizzazione e rischio in capo all’appaltatore (art. 1655 c.c.). Per questo, anche quando autorizzato, il subappalto deve mantenere all’appaltatore un ruolo effettivo di coordinamento e responsabilità, e non ridursi a un semplice “passaggio di mano” del contratto.

È bene, in sede di autorizzazione, che il committente individui con precisione quali parti dell’opera possono essere subappaltate e a quali condizioni (requisiti del subappaltatore, regolarità contributiva, standard qualitativi), così da governare il rischio senza paralizzare l’organizzazione del cantiere.

Differenza con la cessione del contratto

Da non confondere col subappalto è la cessione del contratto d’appalto (art. 1406 c.c.): nella cessione l’appaltatore esce dal rapporto e un terzo prende il suo posto (serve il consenso del committente, art. 1406); nel subappalto l’appaltatore resta parte del contratto principale e affida a un terzo l’esecuzione, continuando a rispondere verso il committente. Cambia, in sostanza, chi rimane obbligato verso il committente.

Errori frequenti

Spunti pratici

Esempio pratico

Un’impresa appaltatrice di una ristrutturazione vuole affidare gli impianti a una ditta specializzata: chiede e ottiene l’autorizzazione del committente (art. 1656). Verso il committente continua a rispondere l’appaltatore, anche per eventuali difetti degli impianti realizzati dal subappaltatore; i lavoratori del subappaltatore sono comunque tutelati dalla solidarietà ex art. 29. Se l’appaltatore avesse subappaltato senza autorizzazione, il committente avrebbe potuto contestare la violazione dell’art. 1656 e, nei casi gravi, chiedere la risoluzione.

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Domande frequenti

Quando è ammesso il subappalto?

Quando il committente lo autorizza: l'appaltatore non può dare in subappalto l'opera o il servizio senza autorizzazione (art. 1656 c.c.), perché l'appalto si fonda sulla fiducia nelle capacità dell'appaltatore scelto.

L'appaltatore si libera con il subappalto?

No: verso il committente resta responsabile l'appaltatore, anche per l'operato e i difetti del subappaltatore. Il subappalto crea un secondo contratto, ma non interrompe gli obblighi dell'appaltatore principale.

La responsabilità per i lavoratori riguarda anche i subappaltatori?

Sì: la solidarietà per retribuzioni e contributi (art. 29, c. 2, d.lgs. 276/2003) si estende lungo tutta la catena, coinvolgendo committente, appaltatore e ciascun subappaltatore, entro due anni dalla cessazione.

Che differenza c'è tra subappalto e cessione del contratto?

Nella cessione (art. 1406 c.c.) l'appaltatore esce dal rapporto e un terzo prende il suo posto, col consenso del committente; nel subappalto l'appaltatore resta parte e affida a un terzo l'esecuzione, continuando a rispondere.

Come funziona il subappalto negli appalti pubblici?

È ammesso ma regolato dal d.lgs. 36/2023: va indicato e autorizzato, il subappaltatore deve avere i requisiti, con verifiche antimafia e tutele retributive. Soglie e limiti sono stati più volte modificati per adeguarsi al diritto UE.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.