Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Il contratto di agenzia è lo strumento con cui un’impresa estende la propria rete di vendita affidandosi a professionisti che, stabilmente e in autonomia, promuovono i suoi affari in una zona. È uno dei contratti più regolati e più “garantiti” del codice civile: a tutela dell’agente operano regole su provvigioni, preavviso e indennità di fine rapporto che è bene conoscere a fondo prima di firmare, perché incidono pesantemente sul conto economico di entrambe le parti.

Natura e causa del contratto di agenzia

Con il contratto di agenzia una parte (l’agente) assume stabilmente l’incarico di promuovere, per conto dell’altra (il preponente), la conclusione di contratti in una zona determinata, verso una provvigione (art. 1742 c.c.). La causa del contratto è la collaborazione stabile e autonoma nella distribuzione: l’agente non è un lavoratore subordinato, ma un imprenditore (o un professionista) che organizza la propria attività e ne sopporta il rischio. Questo elemento — la stabilità dell’incarico, contrapposta all’occasionalità tipica del procacciatore d’affari — è il vero spartiacque che fa scattare l’intera disciplina protettiva degli artt. 1742-1753 c.c.

Se all’agente è conferito anche il potere di concludere i contratti in nome del preponente, si parla di agente con rappresentanza (art. 1752 c.c.), comunemente “rappresentante di commercio”; resta in ogni caso soggetto alla disciplina dell’agenzia. Per le differenze con le figure affini rimandiamo alla guida su agente e rappresentante di commercio.

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Forma e prova

Il contratto di agenzia non richiede una forma scritta a pena di nullità, ma ciascuna parte ha diritto di ottenere dall’altra un documento sottoscritto che riproduca il contenuto del contratto e delle clausole aggiuntive (art. 1742, comma 2, c.c.): è una forma scritta “a prova”, irrinunciabile. In pratica il contratto va sempre messo per iscritto, perché molti patti rilevanti (esclusiva, star del credere, patto di non concorrenza, durata) richiedono comunque la prova scritta. Sul piano previdenziale è prevista l’iscrizione all’Enasarco, con contribuzione a carico di entrambe le parti.

Obblighi delle parti

Gli obblighi reciproci sono scolpiti negli artt. 1746 e 1749 c.c. L’agente deve tutelare gli interessi del preponente e agire con lealtà e buona fede; deve attenersi alle istruzioni ricevute e fornire al preponente le informazioni sulle condizioni di mercato della zona (art. 1746). Il preponente, a sua volta, deve mettere a disposizione la documentazione e le informazioni necessarie (campionari, listini, condizioni), comportarsi con lealtà e buona fede, e avvisare l’agente entro un termine ragionevole quando preveda un volume di affari sensibilmente inferiore a quello che l’agente avrebbe potuto attendersi (art. 1749). Il preponente deve inoltre consegnare un estratto conto delle provvigioni dovute.

Zona ed esclusiva

Salvo patto contrario vige l’esclusiva reciproca di zona (art. 1743 c.c.): il preponente non può servirsi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività, e l’agente non può assumere l’incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra loro. L’esclusiva è un elemento naturale, non essenziale: le parti possono derogarvi prevedendo, ad esempio, un agente plurimandatario.

Le provvigioni e lo star del credere

Profilo Regola Norma
Diritto alla provvigione Sugli affari conclusi grazie all’intervento dell’agente art. 1748, c. 1
Affari nella zona in esclusiva Spetta anche su affari conclusi nella zona senza intervento dell’agente art. 1748, c. 2
Maturazione Dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito (o avrebbe dovuto eseguire) la prestazione art. 1748, c. 4
Affare non eseguito Provvigione dovuta se il mancato affare dipende dal preponente art. 1748, c. 6
Star del credere Patto con cui l’agente garantisce l’adempimento del cliente: vietato salvo limiti rigorosi (caso per caso, entro la provvigione) art. 1746, c. 3

La provvigione è il corrispettivo tipico dell’agente. Matura, in linea di principio, quando il preponente esegue la prestazione (o avrebbe dovuto eseguirla) e va pagata al più tardi l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre in cui è maturata. Lo star del credere — la garanzia, da parte dell’agente, del buon fine del pagamento del cliente — è oggi vietato in via generale dall’art. 1746, comma 3: può essere pattuito solo caso per caso, per singoli affari e nei limiti della provvigione spettante. Una clausola di star del credere generalizzata è nulla.

Durata, recesso e preavviso

Il contratto può essere a tempo determinato o indeterminato. In quello a tempo indeterminato ciascuna parte può recedere dando un preavviso la cui durata cresce con l’anzianità del rapporto: da uno a sei mesi a seconda degli anni di durata (art. 1750 c.c.). In mancanza di preavviso, la parte recedente deve un’indennità sostitutiva pari alle provvigioni del periodo di preavviso. Resta sempre possibile il recesso per giusta causa, senza preavviso, in presenza di un inadempimento o di circostanze che non consentano la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto (art. 1751, comma 2, c.c.).

L’indennità di fine rapporto (art. 1751)

Alla cessazione del rapporto l’agente ha diritto, se ricorrono i presupposti, a un’indennità quando ha procurato nuovi clienti o sviluppato sensibilmente gli affari con quelli esistenti, il preponente continua a trarne vantaggio e il pagamento è equo (art. 1751 c.c.). L’indennità non spetta se il preponente risolve per inadempimento grave imputabile all’agente o se è l’agente a recedere (salvo che il recesso dipenda da fatti del preponente o da età, malattia o infermità). È la voce economicamente più pesante della fine rapporto, e il suo calcolo si intreccia con gli Accordi Economici Collettivi (AEC): lo approfondiamo nella guida dedicata all’indennità di fine rapporto dell’agente. Per il periodo successivo alla cessazione si veda anche il patto di non concorrenza dell’agente.

Tutele e contenzioso

Il contenzioso più ricorrente riguarda tre fronti: il calcolo delle provvigioni (specie su affari conclusi nella zona senza intervento diretto dell’agente), la legittimità del recesso e la quantificazione dell’indennità di fine rapporto. Sul piano del calcolo dell’indennità, la Corte di Giustizia UE, interpretando la direttiva 86/653/CEE che l’art. 1751 recepisce, ha chiarito (caso Honyvem/De Zotti) che i criteri degli AEC sono applicabili solo se garantiscono all’agente un trattamento almeno pari a quello che otterrebbe applicando il criterio legale: diversamente prevale il calcolo dell’art. 1751, più favorevole. Le controversie sull’agenzia sono spesso devolute al rito del lavoro, data la natura para-subordinata del rapporto.

Casi particolari ed errori frequenti

Spunti pratici

Esempio pratico

Tizio è agente monomandatario di Caio S.p.A. in una zona affidatagli in esclusiva. Per anni promuove le vendite e amplia la clientela; Caio, alla fine, recede. Tizio ha diritto al preavviso di sei mesi (art. 1750, per l’anzianità maturata) e all’indennità di fine rapporto (art. 1751), perché ha procurato clienti dai quali Caio continua a trarre vantaggio; calcola l’indennità sia con gli AEC sia con il criterio legale, e pretende il risultato più favorevole. Avrebbe perso l’indennità solo in caso di proprio grave inadempimento, oppure recedendo lui stesso senza una causa riconducibile a Caio o alle ipotesi di età/malattia.

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Domande frequenti

Cos'è il contratto di agenzia?

È il contratto con cui l'agente assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto del preponente, la conclusione di contratti in una zona determinata, verso provvigione (art. 1742 c.c.). L'agente è un imprenditore autonomo, non un dipendente.

L'agente ha sempre l'esclusiva di zona?

No: l'esclusiva reciproca è la regola salvo patto contrario (art. 1743 c.c.). Le parti possono derogarvi, ad esempio con un agente plurimandatario che opera per più preponenti non concorrenti.

Quando spetta la provvigione all'agente?

Sugli affari conclusi grazie al suo intervento e, nella zona in esclusiva, anche senza il suo intervento; matura quando il preponente esegue o avrebbe dovuto eseguire la prestazione (art. 1748 c.c.).

Lo star del credere è ammesso?

Solo entro limiti rigorosi: l'art. 1746, comma 3, c.c. lo vieta in via generale e lo consente unicamente caso per caso, per singoli affari ed entro la provvigione. Una clausola generalizzata è nulla.

Quanto preavviso serve per recedere?

Nei contratti a tempo indeterminato il preavviso va da uno a sei mesi a seconda dell'anzianità (art. 1750 c.c.); in mancanza è dovuta un'indennità sostitutiva. È sempre possibile il recesso per giusta causa senza preavviso.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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