← Torna a Casi pratici applicati
Ultimo aggiornamento: 17 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Agente, rappresentante, procacciatore, mediatore, commissionario: figure spesso confuse, ma con regole, tutele e costi molto diversi. Sbagliare inquadramento espone a rischi (contributi, indennità, responsabilità). Mettiamo ordine, partendo dalla coppia più fraintesa: agente e rappresentante.

L’agente di commercio

L’agente promuove stabilmente la conclusione di contratti in una zona, per conto del preponente, verso provvigione (art. 1742 c.c.). Il suo tratto distintivo è la stabilità dell’incarico: non un singolo affare, ma una collaborazione continuativa e organizzata.

Il rappresentante (agente con rappresentanza)

Il “rappresentante di commercio” è, tecnicamente, un agente al quale è stato conferito anche il potere di concludere i contratti in nome del preponente (art. 1752 c.c.): non si limita a promuovere, ma firma i contratti vincolando il preponente. Resta soggetto alla disciplina dell’agenzia.

Figura Stabilità Conclude contratti? Compenso
Agente Sì (continuativa) No, solo promuove Provvigione
Rappresentante Sì (continuativa) Sì, in nome del preponente (art. 1752) Provvigione
Procacciatore d’affari No (occasionale) No Provvigione su singoli affari
Mediatore Imparziale tra le parti No Provvigione da entrambe (art. 1754)
Commissionario Su incarico Sì, in nome proprio (art. 1731) Provvigione

Le figure che NON sono agenti

Perché la distinzione conta

L’inquadramento determina: l’iscrizione e i contributi Enasarco (per agenti e rappresentanti), il diritto all’indennità di fine rapporto (art. 1751, solo per gli agenti, non per il procacciatore), l’applicazione degli AEC e il preavviso. La giurisprudenza guarda alla sostanza del rapporto (stabilità, organizzazione, continuità), non al nome usato dalle parti: un “procacciatore” di fatto stabile può essere riqualificato come agente.

Spunti pratici

Esempio pratico

Un’azienda usa per anni un “procacciatore” con zona fissa, obiettivi e collaborazione continuativa. In realtà il rapporto ha tutti i tratti dell’agenzia: il giudice può riqualificarlo come agente, con diritto all’indennità di fine rapporto (art. 1751) e obblighi Enasarco. La diversa qualifica avrebbe richiesto un’effettiva occasionalità.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.