← Torna a Casi pratici applicati
Ultimo aggiornamento: 17 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

In sintesi

Cos’è il mandato

Il mandato è il contratto con cui una parte (mandatario) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra (mandante), dietro corrispettivo salvo patto contrario (art. 1703 c.c.). È lo schema base di moltissimi rapporti d’impresa: incarichi a professionisti, gestioni, acquisti e vendite affidati a terzi.

Mandato con e senza rappresentanza

Nel mandato con rappresentanza il mandatario agisce in nome e per conto del mandante (con procura): gli effetti degli atti ricadono direttamente sul mandante (art. 1704 c.c.). Nel mandato senza rappresentanza il mandatario agisce in nome proprio: acquista i diritti e assume gli obblighi verso i terzi, salvo poi ritrasferire al mandante quanto ottenuto (art. 1705 c.c.).

Gli obblighi del mandatario

Il mandatario deve eseguire l’incarico con la diligenza del buon padre di famiglia, attenendosi alle istruzioni ricevute (art. 1710 c.c.), rendere note al mandante le circostanze sopravvenute che possano indurre a modificare il mandato, e rendere il conto del suo operato rimettendo al mandante tutto ciò che ha ricevuto (art. 1713 c.c.). Non può eccedere i limiti fissati.

Il compenso e le spese

Salvo patto contrario, il mandato si presume oneroso: il compenso, se non pattuito, si determina in base alle tariffe professionali o agli usi e, in mancanza, dal giudice (art. 1709 c.c.). Il mandante deve inoltre anticipare o rimborsare le spese e tenere indenne il mandatario delle obbligazioni assunte e dei danni subiti per l’esecuzione dell’incarico (artt. 1719-1720 c.c.).

Revoca, rinuncia ed estinzione

Il mandante può revocare il mandato, ma se era stato pattuito come irrevocabile o nell’interesse anche del mandatario o di terzi, la revoca senza giusta causa obbliga al risarcimento (artt. 1723-1725 c.c.). Anche il mandatario può rinunciare, dando un congruo preavviso per non danneggiare il mandante (art. 1727 c.c.). Il mandato si estingue inoltre per morte, interdizione o inabilitazione delle parti (art. 1722 c.c.).

Esempio pratico

Una SRL incarica un agente di acquistare merci sul mercato estero. Se gli conferisce procura (mandato con rappresentanza), i contratti vincolano direttamente la SRL; se l’incaricato compra in nome proprio (senza rappresentanza), dovrà poi ritrasferire alla società gli acquisti. In entrambi i casi ha diritto al compenso e al rimborso delle spese sostenute.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

Quanta IRPEF devi pagare?

Calcola l'IRPEF lorda e netta con scaglioni, aliquote e detrazioni aggiornati, per capire cosa aspettarti dal modello 730.

Apri il calcolatore IRPEF →

Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.