Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

La commissione è il mandato dei mercati: chi vende o compra merci, titoli o materie prime per conto altrui senza spendere il nome del cliente opera con questo schema. Capire come si determina la provvigione, cosa significa lo “star del credere” e quando il commissionario può contrattare con se stesso evita le contestazioni più ricorrenti.

Nozione e causa

La commissione è il contratto con cui il commissionario assume l’incarico di acquistare o vendere beni per conto del committente e in nome proprio (art. 1731 c.c.). È quindi una species del mandato, e precisamente un mandato senza rappresentanza qualificato da due elementi: l’oggetto, limitato alla compravendita di beni, e la spendita del nome proprio. Il committente resta estraneo al rapporto con il terzo: è il commissionario che acquista i diritti e assume gli obblighi (richiamo all’art. 1705 c.c.). Per quanto non disposto dagli articoli sulla commissione si applicano le norme sul mandato (art. 1731, comma 2).

La provvigione

Il commissionario ha diritto a una provvigione, determinata dal contratto o, in mancanza, dagli usi del luogo in cui compie l’operazione; se neppure gli usi soccorrono, provvede il giudice (art. 1733 c.c.). La provvigione è il corrispettivo tipico di questa attività e va tenuta distinta dal rimborso delle spese, che segue le regole del mandato (artt. 1719-1720 c.c.). Il commissionario deve eseguire l’incarico alle condizioni più vantaggiose per il committente: se acquista a un prezzo inferiore o vende a un prezzo superiore a quello stabilito, il vantaggio va a beneficio del committente (art. 1732 c.c.).

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Lo star del credere

Una clausola tipica della commissione è lo “star del credere” (art. 1736 c.c.): il commissionario, in forza di patto o di uso, garantisce al committente il buon esito dell’affare, ossia il pagamento da parte del terzo. In tal caso assume verso il committente la responsabilità dell’adempimento del terzo e ha diritto, oltre alla provvigione, a un compenso ulteriore. È uno strumento che rafforza la posizione del committente, trasferendo sul commissionario il rischio di insolvenza della controparte.

Il contratto con se stesso

Quando l’incarico riguarda titoli, merci o cose con un prezzo corrente di mercato, il commissionario può contrattare con se stesso, entrando direttamente come compratore o venditore, salvo che il committente abbia disposto diversamente; in tal caso conserva comunque il diritto alla provvigione (art. 1735 c.c.). La regola attenua il generale divieto di conflitto d’interessi del mandatario perché il prezzo di mercato rende oggettivo e controllabile il valore dell’operazione.

Tabella: commissione a confronto

Profilo Mandato (senza rappr.) Commissione
Oggetto Qualsiasi atto giuridico Solo acquisto/vendita di beni
Nome speso Proprio Proprio (art. 1731)
Corrispettivo Compenso (art. 1709) Provvigione (art. 1733)
Garanzia esito No (salvo patto) Star del credere (art. 1736)

Errori frequenti

Obblighi del commissionario e disciplina del mandato

Essendo la commissione una species del mandato, il commissionario deve eseguire l’incarico con la diligenza del buon padre di famiglia, attenersi alle istruzioni del committente e rendere il conto del proprio operato (artt. 1710 e 1713 c.c., richiamati dall’art. 1731, comma 2). Deve inoltre custodire le cose ricevute e curare i diritti del committente verso il vettore o l’assicuratore. Il committente, dal canto suo, deve corrispondere la provvigione, rimborsare le spese e le anticipazioni e tenere indenne il commissionario delle obbligazioni assunte per l’esecuzione (artt. 1719-1720 c.c.). Quando il commissionario vende a credito senza autorizzazione assume su di sé il rischio della dilazione, salvo diverso accordo.

Commento articolo per articolo

L’art. 1731 c.c. definisce la commissione come mandato per acquisto o vendita in nome proprio, fissando il rinvio generale alle norme sul mandato. L’art. 1732 c.c. impone di eseguire alle condizioni più vantaggiose e attribuisce al committente il beneficio del miglior prezzo: è la traduzione del dovere di fedeltà. L’art. 1733 c.c. regola la provvigione secondo contratto, usi o giudice. L’art. 1735 c.c. ammette il contratto con se stesso per beni con prezzo di mercato, attenuando il conflitto d’interessi. L’art. 1736 c.c. disciplina lo star del credere, che trasforma il commissionario in garante dell’adempimento del terzo. Il sistema, letto unitariamente, mira a rendere oggettiva e verificabile l’attività del commissionario, che maneggia interessi altrui spendendo il proprio nome.

Spunti pratici

Tizio, produttore agricolo, incarica Caio (commissionario) di vendere una partita di cereali in nome proprio. Caio conclude con Sempronio a un prezzo superiore al minimo indicato: il maggior ricavo spetta a Tizio (art. 1732 c.c.), a Caio la provvigione (art. 1733 c.c.). Se le parti hanno pattuito lo star del credere e Sempronio non paga, Caio risponde comunque verso Tizio (art. 1736 c.c.), ma percepisce il compenso aggiuntivo. Trattandosi di un bene con prezzo di mercato, Caio avrebbe anche potuto acquistare lui stesso i cereali (art. 1735 c.c.), conservando la provvigione. Se invece Caio avesse venduto a un prezzo inferiore al minimo senza autorizzazione, risponderebbe della differenza verso Tizio, salvo dimostrare che la vendita era necessaria a evitare un danno maggiore. Per Tizio è prudente fissare per iscritto prezzo minimo, termine e copertura dello star del credere; per Caio, documentare le condizioni di mercato che giustificano l’operato.

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Domande frequenti

Cos'è il contratto di commissione?

È il mandato che ha per oggetto l'acquisto o la vendita di beni in nome proprio del commissionario ma per conto del committente (art. 1731 c.c.).

In che cosa si distingue dal mandato?

La commissione è un mandato senza rappresentanza specializzato: il commissionario agisce sempre in nome proprio e l'oggetto è limitato alla compravendita di beni.

Cos'è lo star del credere?

È il patto, o l'uso, per cui il commissionario garantisce al committente il buon esito dell'operazione e quindi il pagamento del terzo, avendo diritto a un compenso ulteriore (art. 1736 c.c.).

Il commissionario può contrattare con se stesso?

Sì, nei limiti dell'art. 1735 c.c.: per beni con prezzo di mercato può entrare lui stesso come compratore o venditore, salvo diversa volontà del committente, mantenendo il diritto alla provvigione.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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