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Ultimo aggiornamento: 17 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

In sintesi

Cos’è la commissione

Il contratto di commissione è un mandato che ha per oggetto l’acquisto o la vendita di beni per conto del committente e in nome del commissionario (art. 1731 c.c.). È quindi una specie di mandato senza rappresentanza, tipico dell’intermediazione commerciale: il commissionario tratta in nome proprio, ma nell’interesse e per conto del committente.

I rapporti con i terzi

Poiché il commissionario agisce in nome proprio, è lui ad assumere diritti e obblighi verso i terzi con cui contratta; il committente resta estraneo a quei rapporti. Al commissionario si applicano, in quanto compatibili, le norme sul mandato senza rappresentanza: deve poi trasferire al committente gli effetti dell’affare e rendere il conto.

La provvigione

Il commissionario ha diritto a una provvigione, che si determina secondo gli usi del luogo in cui compie l’affare se non è pattuita (art. 1733 c.c.). Ha inoltre diritto al rimborso delle spese e, come ogni mandatario, di essere tenuto indenne delle obbligazioni assunte per l’esecuzione dell’incarico.

La clausola star del credere

Con il patto dello “star del credere” il commissionario assume, in tutto o in parte, la garanzia verso il committente del buon esito dell’affare: risponde cioè se il terzo non adempie, ad esempio non paga il prezzo (art. 1736 c.c.). In cambio ha diritto a un compenso o a una provvigione maggiore. Senza tale patto, il rischio dell’inadempimento del terzo resta sul committente.

Obblighi di diligenza

Il commissionario deve attenersi alle istruzioni del committente e curarne l’interesse, ad esempio non vendendo a credito o per contanti contro le istruzioni ricevute, salvo che gli usi lo consentano. Deve agire alle condizioni più vantaggiose e rendere conto del proprio operato, come ogni mandatario.

Esempio pratico

Un produttore affida a un commissionario la vendita di una partita di merce su una piazza estera. Il commissionario vende in nome proprio agli acquirenti locali e percepisce la provvigione. Se è pattuito lo star del credere, garantisce al produttore il pagamento anche se l’acquirente risulta poi insolvente.

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Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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