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In sintesi
- Cos’è: un mandato ad acquistare o vendere beni per conto del committente, in nome del commissionario (art. 1731 c.c.).
- Differenza dal mandato: ha per oggetto la compravendita di beni e il commissionario agisce in nome proprio.
- Provvigione: il compenso del commissionario, dovuto secondo gli usi (art. 1733 c.c.).
- Star del credere: patto con cui il commissionario garantisce il buon esito dell’affare (art. 1736 c.c.).
Cos’è la commissione
Il contratto di commissione è un mandato che ha per oggetto l’acquisto o la vendita di beni per conto del committente e in nome del commissionario (art. 1731 c.c.). È quindi una specie di mandato senza rappresentanza, tipico dell’intermediazione commerciale: il commissionario tratta in nome proprio, ma nell’interesse e per conto del committente.
I rapporti con i terzi
Poiché il commissionario agisce in nome proprio, è lui ad assumere diritti e obblighi verso i terzi con cui contratta; il committente resta estraneo a quei rapporti. Al commissionario si applicano, in quanto compatibili, le norme sul mandato senza rappresentanza: deve poi trasferire al committente gli effetti dell’affare e rendere il conto.
La provvigione
Il commissionario ha diritto a una provvigione, che si determina secondo gli usi del luogo in cui compie l’affare se non è pattuita (art. 1733 c.c.). Ha inoltre diritto al rimborso delle spese e, come ogni mandatario, di essere tenuto indenne delle obbligazioni assunte per l’esecuzione dell’incarico.
La clausola star del credere
Con il patto dello “star del credere” il commissionario assume, in tutto o in parte, la garanzia verso il committente del buon esito dell’affare: risponde cioè se il terzo non adempie, ad esempio non paga il prezzo (art. 1736 c.c.). In cambio ha diritto a un compenso o a una provvigione maggiore. Senza tale patto, il rischio dell’inadempimento del terzo resta sul committente.
Obblighi di diligenza
Il commissionario deve attenersi alle istruzioni del committente e curarne l’interesse, ad esempio non vendendo a credito o per contanti contro le istruzioni ricevute, salvo che gli usi lo consentano. Deve agire alle condizioni più vantaggiose e rendere conto del proprio operato, come ogni mandatario.
Esempio pratico
Un produttore affida a un commissionario la vendita di una partita di merce su una piazza estera. Il commissionario vende in nome proprio agli acquirenti locali e percepisce la provvigione. Se è pattuito lo star del credere, garantisce al produttore il pagamento anche se l’acquirente risulta poi insolvente.
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