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Il contratto estimatorio è il “conto vendita” del commercio: il fornitore consegna la merce al rivenditore, che paga solo ciò che vende e restituisce l’invenduto entro un termine. Semplice nell’idea, ha regole precise su rischio, disponibilità e tutela dai creditori. Ecco nozione e disciplina, con gli artt. 1556-1558 c.c.
Nozione e causa
Il contratto estimatorio è il contratto con cui una parte (tradens) consegna una o più cose mobili all’altra (accipiens), che si obbliga a pagarne il prezzo, salvo restituire le cose nel termine stabilito (art. 1556 c.c.). È lo schema del cosiddetto conto vendita: il rivenditore riceve la merce, prova a venderla e, alla scadenza, o paga il prezzo del venduto o restituisce l’invenduto. La causa unisce due interessi: il tradens colloca la merce senza venderla subito, l’accipiens espone prodotti senza acquistarli definitivamente.
Il rischio del perimento
Un punto chiave riguarda il rischio. Chi ha ricevuto le cose non è liberato dall’obbligo di pagarne il prezzo se la restituzione, nella sua integrità, diventa impossibile per causa a lui non imputabile (art. 1557 c.c.). In altri termini, dal momento della consegna il rischio del perimento o del deterioramento grava sull’accipiens, che dovrà comunque pagare se non può restituire la merce: è una deroga al principio generale e si spiega con il fatto che la cosa è nella sua disponibilità e nel suo interesse commerciale.
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Disponibilità e tutela dai creditori
Finché il prezzo non è pagato, chi ha consegnato le cose non può disporne; per contro, le cose consegnate non possono essere sottoposte a pignoramento o sequestro da parte dei creditori dell’accipiens (art. 1558 c.c.). È un equilibrio: il tradens conserva una posizione di garanzia sulla merce non ancora pagata, ma rinuncia a poterne disporre finché il termine è pendente. La regola protegge il tradens dal rischio che la merce, ancora sua nella sostanza economica, venga aggredita dai creditori del rivenditore.
Distinzione da figure vicine
L’estimatorio si distingue dalla vendita perché il trasferimento del prezzo è solo eventuale: l’accipiens può sempre scegliere la restituzione entro il termine. Si distingue dalla somministrazione, che ha a oggetto prestazioni periodiche o continuative, e dal mandato a vendere, perché l’accipiens non agisce per conto del tradens ma in proprio, decidendo a chi e a quale prezzo rivendere.
Tabella: estimatorio a confronto
| Profilo | Vendita | Contratto estimatorio |
|---|---|---|
| Obbligo di pagare | Certo | Eventuale (salvo restituzione) |
| Rischio dopo la consegna | Sul compratore | Sull’accipiens (art. 1557) |
| Creditori dell’accipiens | Possono pignorare | Non possono pignorare (art. 1558) |
Errori frequenti
- Pensare di non dover pagare la merce perduta: l’accipiens paga se non può restituirla (art. 1557 c.c.).
- Disporre della merce già consegnata prima del pagamento (vietato al tradens, art. 1558 c.c.).
- Omettere di fissare per iscritto il termine per la restituzione.
Commento articolo per articolo
La disciplina è concentrata in tre articoli, ma densa. L’art. 1556 c.c. costruisce la fattispecie: consegna di cose mobili, obbligo alternativo di pagarne il prezzo o restituirle entro il termine. È qui che si coglie la flessibilità dello schema, pensato per il commercio al dettaglio (libri, gioielli, abbigliamento, opere d’arte). L’art. 1557 c.c. sposta sull’accipiens il rischio del perimento: chi detiene la merce ne sopporta la sorte e paga se non può restituirla, anche per causa non imputabile. L’art. 1558 c.c. bilancia le posizioni: il tradens non può disporre delle cose finché non è pagato, ma in cambio i creditori dell’accipiens non possono aggredirle. Ne risulta un regime di separazione patrimoniale a tempo, che protegge il fornitore senza immobilizzare del tutto la merce.
Natura giuridica e termine
Il contratto estimatorio è un contratto reale, che si perfeziona con la consegna, e a prestazioni corrispettive con facoltà alternativa dell’accipiens (pagare o restituire). Il termine per la restituzione è elemento essenziale del meccanismo: alla scadenza, se la merce non è restituita, sorge definitivamente l’obbligo di pagarne il prezzo. È quindi opportuno fissarlo per iscritto, insieme all’elenco e al prezzo unitario dei beni, per evitare incertezze sull’ammontare dovuto e sull’individuazione dell’invenduto.
Spunti pratici
Tizio, grossista, consegna a Caio (libraio) cento volumi in conto vendita con restituzione dell’invenduto entro sei mesi (art. 1556 c.c.). Caio ne vende sessanta e ne restituisce quaranta: paga solo i sessanta. Se però un incendio nel negozio distrugge venti copie ancora invendute, Caio dovrà pagarne il prezzo perché la restituzione è divenuta impossibile, anche se non per sua colpa (art. 1557 c.c.). Se nel frattempo Sempronio, creditore di Caio, tenta di pignorare i volumi, non può farlo perché il prezzo non è stato pagato (art. 1558 c.c.); allo stesso modo Tizio non può riprendersi i libri prima della scadenza per rivenderli ad altri, avendo rinunciato a disporne. Per Tizio è decisivo indicare con chiarezza quantità, prezzo unitario e termine, e farsi documentare le restituzioni: la prova dell’invenduto effettivamente reso è la chiave per quantificare ciò che Caio deve pagare.
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Domande frequenti
Cos'è il contratto estimatorio?
È il contratto con cui una parte consegna cose mobili all'altra, che si obbliga a pagarne il prezzo salvo restituirle entro il termine stabilito (art. 1556 c.c.). È il c.d. conto vendita.
Chi sopporta il rischio del perimento delle cose?
Chi ha ricevuto le cose non è liberato dall'obbligo di pagarne il prezzo se la restituzione diventa impossibile per causa a lui non imputabile (art. 1557 c.c.).
Il fornitore può disporre delle cose consegnate?
No, finché il prezzo non è pagato chi ha consegnato le cose non può disporne, ma le cose non possono essere sottoposte a pignoramento dai creditori dell'accipiens (art. 1558 c.c.).
In che cosa differisce dalla vendita con riserva?
Nell'estimatorio l'accipiens può scegliere se pagare o restituire la merce entro il termine; non è una vendita già conclusa ma uno schema flessibile tipico del commercio al dettaglio.