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Ultimo aggiornamento: 17 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

In sintesi

Cos’è il deposito

Il deposito è il contratto con cui una parte (depositario) riceve dall’altra (depositante) una cosa mobile con l’obbligo di custodirla e di restituirla in natura (art. 1766 c.c.). La causa tipica è la custodia: il depositario non riceve la cosa per usarla, ma per conservarla e renderla quando richiesto.

Gli obblighi del depositario

Il depositario deve usare nella custodia la diligenza del buon padre di famiglia e non può servirsi della cosa né darla in deposito ad altri senza il consenso del depositante (artt. 1768-1770 c.c.). Deve restituire la cosa al depositante non appena questi la richiede, salvo un termine pattuito nell’interesse del depositario, con i frutti percepiti.

Deposito gratuito od oneroso

Il deposito si presume gratuito, salvo che dalla qualità professionale del depositario o da altre circostanze si debba desumere una diversa volontà (art. 1767 c.c.). Nei rapporti d’impresa (magazzini, custodia professionale) il deposito è normalmente oneroso e il depositario ha diritto al compenso e al rimborso delle spese di conservazione.

Il deposito irregolare

Se il deposito ha per oggetto denaro o altre cose fungibili, con facoltà per il depositario di servirsene, questi ne acquista la proprietà ed è tenuto a restituirne altrettante della stessa specie e qualità (art. 1782 c.c.): è il deposito irregolare, schema vicino al mutuo, applicato ad esempio ai depositi bancari.

Il deposito nei magazzini generali

I magazzini generali, che ricevono per deposito merci e derrate, hanno una disciplina speciale (artt. 1787-1797 c.c.): rispondono della conservazione delle merci secondo la diligenza richiesta, salvo il caso fortuito e la natura o i vizi delle cose, e rilasciano titoli rappresentativi (fede di deposito e nota di pegno) che consentono di trasferire o dare in pegno la merce depositata facendola circolare con il titolo.

Esempio pratico

Un’impresa stocca merci presso un magazzino generale in attesa di rivenderle. Il magazzino le custodisce dietro compenso e ne risponde salvo caso fortuito; rilascia titoli che permettono all’impresa di vendere o dare in garanzia la merce senza spostarla fisicamente, semplicemente girando i documenti.

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Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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