Testo dell'articoloVigente
In sintesi
- Cos’è: il contratto con cui una parte riceve una cosa mobile altrui con l’obbligo di custodirla e restituirla (art. 1766 c.c.).
- Custodia: il depositario deve conservare la cosa con la diligenza dovuta e non servirsene.
- Deposito irregolare: se ha per oggetto denaro o cose fungibili, il depositario ne acquista la proprietà (art. 1782 c.c.).
- Magazzini generali: deposito d’impresa con regole speciali e titoli rappresentativi (art. 1787 c.c.).
Cos’è il deposito
Il deposito è il contratto con cui una parte (depositario) riceve dall’altra (depositante) una cosa mobile con l’obbligo di custodirla e di restituirla in natura (art. 1766 c.c.). La causa tipica è la custodia: il depositario non riceve la cosa per usarla, ma per conservarla e renderla quando richiesto.
Gli obblighi del depositario
Il depositario deve usare nella custodia la diligenza del buon padre di famiglia e non può servirsi della cosa né darla in deposito ad altri senza il consenso del depositante (artt. 1768-1770 c.c.). Deve restituire la cosa al depositante non appena questi la richiede, salvo un termine pattuito nell’interesse del depositario, con i frutti percepiti.
Deposito gratuito od oneroso
Il deposito si presume gratuito, salvo che dalla qualità professionale del depositario o da altre circostanze si debba desumere una diversa volontà (art. 1767 c.c.). Nei rapporti d’impresa (magazzini, custodia professionale) il deposito è normalmente oneroso e il depositario ha diritto al compenso e al rimborso delle spese di conservazione.
Il deposito irregolare
Se il deposito ha per oggetto denaro o altre cose fungibili, con facoltà per il depositario di servirsene, questi ne acquista la proprietà ed è tenuto a restituirne altrettante della stessa specie e qualità (art. 1782 c.c.): è il deposito irregolare, schema vicino al mutuo, applicato ad esempio ai depositi bancari.
Il deposito nei magazzini generali
I magazzini generali, che ricevono per deposito merci e derrate, hanno una disciplina speciale (artt. 1787-1797 c.c.): rispondono della conservazione delle merci secondo la diligenza richiesta, salvo il caso fortuito e la natura o i vizi delle cose, e rilasciano titoli rappresentativi (fede di deposito e nota di pegno) che consentono di trasferire o dare in pegno la merce depositata facendola circolare con il titolo.
Esempio pratico
Un’impresa stocca merci presso un magazzino generale in attesa di rivenderle. Il magazzino le custodisce dietro compenso e ne risponde salvo caso fortuito; rilascia titoli che permettono all’impresa di vendere o dare in garanzia la merce senza spostarla fisicamente, semplicemente girando i documenti.
Serve un parere sul tuo caso concreto?
Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
Quanta IRPEF devi pagare?
Calcola l'IRPEF lorda e netta con scaglioni, aliquote e detrazioni aggiornati, per capire cosa aspettarti dal modello 730.
Domande frequenti