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Ultimo aggiornamento: 17 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Il trasporto di merci è il contratto che muove l’economia: ogni spedizione è un contratto di trasporto, con regole precise su chi risponde se la merce arriva danneggiata, manca o è in ritardo. Conoscerle è essenziale per imprese che spediscono o ricevono. Ecco la mappa.

Cos’è il contratto di trasporto

Con il contratto di trasporto il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire cose (o persone) da un luogo a un altro (art. 1678 c.c.). Nel trasporto di cose le parti sono il mittente (chi consegna la merce) e il vettore; il destinatario è il terzo a cui la merce è diretta, che acquista diritti propri all’arrivo.

La lettera di vettura

Il mittente può chiedere al vettore il rilascio di una lettera di vettura con l’indicazione di merce, destinatario, luogo di destinazione e condizioni (art. 1684). È il documento che accompagna e prova il trasporto; il vettore può a sua volta chiedere al mittente una dichiarazione sul contenuto.

Diritti del mittente e del destinatario

Fino a quando la merce non è arrivata a destinazione (o il destinatario non ne ha chiesto la riconsegna), il mittente può sospendere il trasporto, chiedere la restituzione o cambiare il destinatario (contrordine, art. 1685). All’arrivo, i diritti nascenti dal contratto spettano al destinatario, che può pretendere la consegna pagando quanto dovuto (art. 1689).

La responsabilità del vettore (art. 1693)

Evento Regola
Perdita o avaria della merce Il vettore è responsabile dal momento del ricevimento alla consegna (art. 1693)
Esonero Solo se prova caso fortuito, natura/vizi della merce o dell’imballaggio, fatto del mittente/destinatario
Ritardo Responsabilità per i danni da ritardo nella consegna

Il vettore risponde della perdita e dell’avaria delle cose dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna, se non prova che il danno è derivato da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose o dell’imballaggio, o dal fatto del mittente o del destinatario (art. 1693 c.c.). È una responsabilità ex recepto, particolarmente rigorosa.

Decadenza e prescrizione

L’azione contro il vettore va esercitata con attenzione ai termini: il pagamento del prezzo e il ricevimento senza riserve della merce, in caso di perdite o avarie non riconoscibili, comportano effetti decadenziali se non si denunciano tempestivamente i danni. I diritti derivanti dal trasporto si prescrivono in tempi brevi (di regola un anno per i trasporti interni, art. 2951). Conviene quindi formulare subito le riserve alla consegna.

Spunti pratici

Esempio pratico

Un’impresa spedisce merce fragile tramite un vettore. All’arrivo il destinatario nota colli danneggiati: formula subito riserve scritte sul documento di trasporto. Il vettore risponde dell’avaria ex art. 1693, salvo provi il caso fortuito o un vizio dell’imballaggio. Se il destinatario avesse ricevuto “senza riserve” danni non immediatamente riconoscibili, avrebbe dovuto denunciarli nei termini per non perdere l’azione.

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Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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