Indice
  1. La guida
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

La guida

CCNL Pesca

Indennità, trasferta e rientro del marittimo nel CCNL Pesca Marittima

A bordo le indennità tipiche degli uffici cambiano volto: il luogo di lavoro è la nave, il vitto e l’alloggio arrivano dall’armatore e, a fine rapporto, c’è un diritto particolare: tornare a casa.

In sintesi

Nel lavoro a bordo la «trasferta» del lavoro di terra ha poco senso: il luogo di lavoro è la nave. Contano invece il vitto e l’alloggio forniti dall’armatore durante l’imbarco e il diritto al rientro del marittimo quando il rapporto cessa lontano dal porto di imbarco. Eventuali indennità specifiche di settore e la reperibilità dipendono dal CCNL. Importi e condizioni vanno verificati sul testo.

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Dati contrattuali

CCNL
Pesca marittima — personale imbarcato (imprese)
Parti firmatarie
Federpesca · Coldiretti Impresa Pesca · Fai-CISL · Flai-CGIL · Uila Pesca
Decorrenza
CCNL del 23 settembre 2022: in vigore dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025 (art. 64, che prevede il rinnovo tacito di anno in anno in assenza di disdetta); minimi aggiornati dal verbale del 19 gennaio 2024; a settembre 2025 i sindacati hanno approvato la piattaforma per il rinnovo 2026-2029
Riferimento di legge
Codice della navigazione (rientro del marittimo, obblighi dell’armatore)
Fonte
Testo del CCNL 23 settembre 2022 (Federpesca, Coldiretti Impresa Pesca, Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Pesca); minimi aggiornati dal verbale del 19 gennaio 2024

Perché la «trasferta» a bordo è diversa

Nel lavoro di terra la trasferta è l’invio temporaneo del lavoratore in una sede diversa da quella abituale, compensato da un’indennità. A bordo questo concetto ha poco senso: il luogo di lavoro è la nave stessa, che si sposta per sua natura. Per questo, nel settore della pesca, le tutele rilevanti non sono quelle della trasferta classica, ma quelle connesse all’imbarco: il sostentamento a bordo e il rientro a fine rapporto.

Vitto e alloggio durante l’imbarco

Durante la permanenza a bordo, il vitto e l’alloggio sono di norma forniti dall’armatore: l’equipaggio vive, dorme e si nutre sull’unità per la durata della battuta o della campagna. Non si tratta di un benefit accessorio, ma di una caratteristica strutturale del lavoro marittimo: senza vitto e alloggio a bordo la prestazione non sarebbe possibile. Le modalità concrete e gli eventuali aspetti economici (ad esempio le situazioni in cui il vitto non sia fornito) dipendono dal CCNL e vanno verificati sul testo.

Il diritto al rientro del marittimo

La tutela più caratteristica è il diritto al rientro. Quando il rapporto cessa o si risolve in un luogo diverso dal porto di imbarco, l’armatore è obbligato a provvedere al rientro del marittimo, che avviene con il ritorno al porto di imbarco o al luogo di assunzione, a scelta del marittimo. È una garanzia prevista dal Codice della navigazione, pensata per non lasciare il lavoratore lontano da casa, senza mezzi, al termine del rapporto. Le spese del rientro sono a carico dell’armatore.

Indennità e tutele connesse all’imbarco
Voce Natura A carico di
Vitto e alloggio a bordo Tutela strutturale dell’imbarco Armatore
Rientro del marittimo Rimborso/onere a fine rapporto fuori sede Armatore (Codice navigazione)
Indennità specifiche di settore Se previste dal CCNL Da verificare sul testo
Reperibilità a terra Eventuale, in attesa di imbarco Da verificare sul CCNL

Nota: questa guida non riporta importi. La presenza e l’entità di indennità specifiche, le modalità del vitto e dell’alloggio e le eventuali forme di reperibilità vanno verificate sul testo del CCNL applicato.

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La reperibilità nella pesca

La reperibilità intesa come disponibilità a essere chiamati fuori dall’orario di lavoro è un istituto più tipico del lavoro di terra. A bordo, durante l’imbarco, il marittimo è già a disposizione per le esigenze della navigazione, nei limiti dei riposi minimi previsti per la gente di mare. Eventuali forme di disponibilità a terra, in attesa di imbarco o tra una campagna e l’altra, e il loro eventuale compenso, vanno verificate sul CCNL.

Natura delle indennità e TFR

Ai fini del TFR e degli altri istituti conta la natura della singola voce. Le indennità con carattere retributivo e continuativo concorrono di regola alla base di calcolo; quelle che hanno natura di mero rimborso spese (come le spese di rientro) di norma non vi concorrono. La qualificazione di ciascuna voce va verificata nel CCNL e nelle previsioni applicabili.

Casi pratici

Tizio — Vitto e alloggio durante la campagna
Tizio è imbarcato per una campagna di più settimane. Per tutta la durata vitto e alloggio sono forniti dall’armatore a bordo: non sostiene spese di mantenimento durante la navigazione, secondo la struttura tipica del lavoro marittimo.
Caio — Rientro da un porto lontano
Il rapporto di Caio cessa in un porto diverso da quello di imbarco. L’armatore è tenuto a provvedere al suo rientro al porto di imbarco o al luogo di assunzione, a scelta di Caio, sostenendone le spese: una tutela del Codice della navigazione.
Sempronio — Indennità da qualificare ai fini del TFR
Sempronio percepisce un’indennità di settore. Per capire se concorra al TFR occorre guardarne la natura: se è retributiva e continuativa concorre di regola alla base di calcolo; se è un rimborso spese, di norma no. La qualificazione si verifica sul CCNL.

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Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →

Domande frequenti

Esiste l'indennità di trasferta per chi è imbarcato?

La trasferta tipica del lavoro di terra ha poco senso a bordo, dove il luogo di lavoro è la nave. Rilevano piuttosto il vitto e l'alloggio forniti a bordo e il rientro del marittimo a fine rapporto. Eventuali indennità specifiche di settore vanno verificate sul CCNL.

Chi paga vitto e alloggio durante l'imbarco?

Durante la permanenza a bordo, vitto e alloggio sono di norma forniti dall'armatore: l'equipaggio vive e si nutre sull'unità per la durata della battuta o campagna. Modalità ed eventuali aspetti economici connessi dipendono dal CCNL.

Cosa significa il diritto al rientro del marittimo?

Quando il rapporto cessa lontano dal porto di imbarco, l'armatore deve provvedere al rientro del marittimo, al porto di imbarco o al luogo di assunzione, a scelta del marittimo. È una tutela del Codice della navigazione, con spese a carico dell'armatore.

Esiste la reperibilità nella pesca marittima?

La reperibilità è più tipica del lavoro di terra. A bordo, durante l'imbarco, il marittimo è già a disposizione nei limiti dei riposi minimi. Eventuali forme di disponibilità a terra, in attesa di imbarco, vanno verificate sul CCNL.

Le indennità di settore concorrono al TFR?

Dipende dalla natura: le indennità retributive e continuative concorrono di regola alla base del TFR; quelle di mero rimborso spese (come il rientro) di norma no. La qualificazione di ciascuna voce va verificata nel CCNL.

Ultimo aggiornamento redazionale: 21 giugno 2026
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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