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Indennità, trasferta e rientro del marittimo nel CCNL Pesca Marittima
A bordo le indennità tipiche degli uffici cambiano volto: il luogo di lavoro è la nave, il vitto e l’alloggio arrivano dall’armatore e, a fine rapporto, c’è un diritto particolare: tornare a casa.
Nel lavoro a bordo la «trasferta» del lavoro di terra ha poco senso: il luogo di lavoro è la nave. Contano invece il vitto e l’alloggio forniti dall’armatore durante l’imbarco e il diritto al rientro del marittimo quando il rapporto cessa lontano dal porto di imbarco. Eventuali indennità specifiche di settore e la reperibilità dipendono dal CCNL. Importi e condizioni vanno verificati sul testo.
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Perché la «trasferta» a bordo è diversa
Nel lavoro di terra la trasferta è l’invio temporaneo del lavoratore in una sede diversa da quella abituale, compensato da un’indennità. A bordo questo concetto ha poco senso: il luogo di lavoro è la nave stessa, che si sposta per sua natura. Per questo, nel settore della pesca, le tutele rilevanti non sono quelle della trasferta classica, ma quelle connesse all’imbarco: il sostentamento a bordo e il rientro a fine rapporto.
Vitto e alloggio durante l’imbarco
Durante la permanenza a bordo, il vitto e l’alloggio sono di norma forniti dall’armatore: l’equipaggio vive, dorme e si nutre sull’unità per la durata della battuta o della campagna. Non si tratta di un benefit accessorio, ma di una caratteristica strutturale del lavoro marittimo: senza vitto e alloggio a bordo la prestazione non sarebbe possibile. Le modalità concrete e gli eventuali aspetti economici (ad esempio le situazioni in cui il vitto non sia fornito) dipendono dal CCNL e vanno verificati sul testo.
Il diritto al rientro del marittimo
La tutela più caratteristica è il diritto al rientro. Quando il rapporto cessa o si risolve in un luogo diverso dal porto di imbarco, l’armatore è obbligato a provvedere al rientro del marittimo, che avviene con il ritorno al porto di imbarco o al luogo di assunzione, a scelta del marittimo. È una garanzia prevista dal Codice della navigazione, pensata per non lasciare il lavoratore lontano da casa, senza mezzi, al termine del rapporto. Le spese del rientro sono a carico dell’armatore.
| Voce | Natura | A carico di |
|---|---|---|
| Vitto e alloggio a bordo | Tutela strutturale dell’imbarco | Armatore |
| Rientro del marittimo | Rimborso/onere a fine rapporto fuori sede | Armatore (Codice navigazione) |
| Indennità specifiche di settore | Se previste dal CCNL | Da verificare sul testo |
| Reperibilità a terra | Eventuale, in attesa di imbarco | Da verificare sul CCNL |
Nota: questa guida non riporta importi. La presenza e l’entità di indennità specifiche, le modalità del vitto e dell’alloggio e le eventuali forme di reperibilità vanno verificate sul testo del CCNL applicato.
La reperibilità nella pesca
La reperibilità intesa come disponibilità a essere chiamati fuori dall’orario di lavoro è un istituto più tipico del lavoro di terra. A bordo, durante l’imbarco, il marittimo è già a disposizione per le esigenze della navigazione, nei limiti dei riposi minimi previsti per la gente di mare. Eventuali forme di disponibilità a terra, in attesa di imbarco o tra una campagna e l’altra, e il loro eventuale compenso, vanno verificate sul CCNL.
Natura delle indennità e TFR
Ai fini del TFR e degli altri istituti conta la natura della singola voce. Le indennità con carattere retributivo e continuativo concorrono di regola alla base di calcolo; quelle che hanno natura di mero rimborso spese (come le spese di rientro) di norma non vi concorrono. La qualificazione di ciascuna voce va verificata nel CCNL e nelle previsioni applicabili.
Casi pratici
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Domande frequenti
Esiste l’indennità di trasferta per chi è imbarcato?
Chi paga vitto e alloggio durante l’imbarco?
Cosa significa il diritto al rientro del marittimo?
Esiste la reperibilità nella pesca marittima?
Le indennità di settore concorrono al TFR?
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo economico del CCNL Pesca marittima per il personale imbarcato del 19 gennaio 2024. Il rientro del marittimo e gli obblighi dell’armatore sono disciplinati dal Codice della navigazione. Per situazioni specifiche è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, alle organizzazioni sindacali firmatarie (Fai-CISL, Flai-CGIL, Uila Pesca) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Serve un parere sul tuo caso concreto?
Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il lavoro del marittimo addetto alla pesca sfugge alle categorie ordinarie del lavoro di terra. Quando la prestazione si svolge a bordo, la stessa nozione di trasferta - costruita sull'idea di un allontanamento temporaneo dalla sede di lavoro - perde gran parte del suo significato, perche la nave e essa stessa il luogo di lavoro. Da qui una disciplina peculiare, in cui contano molto di piu il vitto e l'alloggio forniti dall'armatore durante l'imbarco e il diritto del lavoratore a tornare al porto di partenza una volta cessato il rapporto.
Perche la trasferta di terra non si adatta al bordo
La trasferta presuppone una sede abituale e uno spostamento occasionale verso un luogo diverso. Sul peschereccio questo schema salta: il marittimo vive e lavora nello stesso spazio per tutta la durata dell'imbarco. Le voci che nei contratti di terra coprono il disagio del trasferimento temporaneo vengono qui sostituite da indennita di bordo e dal trattamento di vitto e alloggio, che l'armatore garantisce in natura.
Vitto, alloggio e indennita di bordo
Durante la navigazione il marittimo riceve dall'armatore il vitto e l'alloggio. Le indennita aggiuntive - di bordo, di pesca, di mancato riposo - hanno natura strettamente contrattuale e variano in funzione del tipo di pesca (costiera, mediterranea, oceanica) e del ruolo a bordo. Per questo importi e presupposti non possono essere ricavati in via generale ma vanno letti nelle tabelle del CCNL Pesca vigente.
Il diritto al rientro del marittimo
Tratto distintivo dell'arruolamento e il diritto al rimpatrio: se il rapporto cessa lontano dal porto di imbarco, il marittimo ha diritto a essere riportato al luogo di partenza, con oneri a carico dell'armatore. Si tratta di una tutela radicata nella legislazione della navigazione, che protegge il lavoratore dal rischio di trovarsi isolato a fine rapporto.
Reperibilita e tempi di attesa
Nelle fasi di ormeggio o di attesa, il contratto puo prevedere forme di reperibilita o di disponibilita, compensate con apposite indennita. Anche in questo caso la misura e le condizioni dipendono dalla contrattazione di settore, che bilancia le esigenze dell'attivita di pesca con i tempi di riposo del lavoratore.
Inquadramento codicistico e mobilita
Sul piano civilistico, l'eventuale variazione delle mansioni di bordo resta governata dall'art. 2103 c.c., mentre la composizione della retribuzione - parte fissa, parte legata al pescato, indennita - si inquadra nell'art. 2099 c.c. La specialita del settore non sospende le garanzie generali del rapporto di lavoro, ma le adatta alle condizioni dell'ambiente marino.
Come muoversi in concreto
Il consiglio operativo e sempre lo stesso: verificare voce per voce sul testo del CCNL Pesca in vigore al momento dell'imbarco, evitando di applicare per analogia trattamenti del lavoro di terra. Le tabelle contrattuali aggiornate sono l'unica fonte affidabile per importi e presupposti delle indennita.
Domande frequenti
Al marittimo addetto alla pesca spetta l'indennita di trasferta?
Di regola no nella forma tipica del lavoro di terra, perche il luogo di lavoro e la nave. Al suo posto operano vitto e alloggio forniti dall'armatore e le indennita di bordo previste dal CCNL Pesca vigente.
Chi paga il rientro del marittimo a fine imbarco?
Il diritto al rimpatrio nel porto di imbarco e una garanzia tipica dell'arruolamento e gli oneri sono a carico dell'armatore, secondo la disciplina della navigazione e le previsioni del contratto.
Come si determinano gli importi delle indennita di bordo?
Sono interamente contrattuali e variano per tipo di pesca e ruolo. Vanno letti nelle tabelle del CCNL Pesca aggiornato e non possono essere stimati in via generale.
La reperibilita a bordo e retribuita?
Le fasi di attesa o disponibilita possono essere compensate con indennita, secondo quanto stabilisce il CCNL di settore, che ne fissa misura e presupposti.
Quale norma del codice civile regola il cambio di mansioni a bordo?
L'art. 2103 c.c. governa la mobilita orizzontale e verticale, mentre la struttura della retribuzione si inquadra nell'art. 2099 c.c., anche nel lavoro marittimo.