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La guida
Scatti di anzianità e anzianità di servizio nel CCNL Pesca Marittima
Restare nel tempo a bordo della stessa impresa ha un valore riconosciuto. Ma nella pesca, dove la retribuzione segue logiche particolari, gli scatti di anzianità vanno letti con attenzione.
Il CCNL Pesca marittima non prevede scatti di anzianità: l’equipaggio è retribuito «alla parte», cioè con una percentuale sulla produzione salvaguardata da un minimo monetario garantito (MMG) uguale per qualifica e tipo di pesca (art. 22), senza maggiorazioni periodiche per permanenza. L’anzianità conta in pochi punti: il mozzo imbarcato per 14 mesi acquisisce la qualifica di marinaio (art. 71) e il marinaio polivalente è individuato dalla contrattazione di secondo livello tenendo conto anche dell’anzianità (art. 23). Il preavviso è di 15 giorni per tutti, a prescindere dall’anzianità (art. 41).
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Cosa sono gli scatti di anzianità
Gli scatti di anzianità sono aumenti retributivi periodici riconosciuti al lavoratore per la permanenza nell’impresa: a intervalli regolari (ad esempio ogni triennio, nei contratti che li prevedono) la retribuzione cresce di un importo fisso. Nel CCNL Pesca marittima non esistono: nessun articolo li prevede, né per il personale imbarcato né per le qualifiche.
Gli scatti non sono un istituto generale: alcuni contratti li prevedono, altri no. Nella pesca, dove la retribuzione si basa sulla «parte» e sul minimo monetario garantito, l’unico meccanismo che premia l’esperienza è il passaggio di qualifica: il mozzo diventa marinaio dopo 14 mesi di imbarco (art. 71), e per la figura del marinaio polivalente i parametri retributivi sono 105, 120 e 134 rispettivamente per la pesca costiera locale, ravvicinata e mediterranea o d’altura (118, 132 e 146 per comandante, motorista e capo pesca, art. 23).
L’anzianità di servizio e perché conta
Al di là degli scatti, l’anzianità di servizio — cioè il tempo di lavoro prestato presso lo stesso datore — è un dato che rileva per numerosi istituti del rapporto:
- il passaggio da mozzo a marinaio dopo 14 mesi di imbarco (art. 71);
- il marinaio polivalente, il cui inquadramento tiene conto di anzianità, professionalità e tipo di pesca (art. 23);
- il TFR, accantonato su importo fisso, ratei di 13a e 14a, valore mensa e altre voci diviso 13,5 (art. 43);
- il diritto di precedenza nella riassunzione entro 12 mesi per chi ha lavorato con contratti a termine o a campagna (art. 68).
Non incidono invece sulla durata del preavviso, che è di 15 giorni per tutti i gradi e le categorie (art. 41), né sulle ferie, che sono 30 giorni di calendario per tutti i componenti dell’equipaggio (art. 35).
L’anzianità nei rapporti a campagna
Nel settore della pesca molti rapporti sono organizzati per campagne, con imbarchi non sempre continuativi. Anche in questi casi i periodi di servizio prestati concorrono al computo dell’anzianità, secondo i criteri di legge e di contratto. La discontinuità incide sul modo in cui i periodi si sommano, non sul principio che il servizio prestato vada riconosciuto.
Come si retribuisce l’equipaggio senza scatti
L’equipaggio riceve la «parte»: il 50% del monte produttivo, al netto delle spese di gasolio, ghiaccio, vitto e simili, ripartito tra i membri; se in un trimestre solare la parte è inferiore al minimo monetario garantito, l’armatore versa la differenza (art. 22). La «parte» comprende già tutti gli istituti retributivi e normativi, ratei di ferie e mensilità aggiuntive compresi: per questo il contratto non ha spazio per aumenti periodici legati alla permanenza. Gli aumenti arrivano dai rinnovi del MMG (3% dal 1° ottobre 2022 e 3,5% dal 1° ottobre 2023; 2,5% dal 1° gennaio 2024 e 2,5% dal 1° gennaio 2025).
| Aspetto | Regola del CCNL | Articolo |
|---|---|---|
| Scatti di anzianità | Non previsti | – |
| Retribuzione | «Parte» sulla produzione, con minimo monetario garantito (MMG) | 22 |
| Da mozzo a marinaio | Dopo 14 mesi di imbarco | 71 |
| Marinaio polivalente | Inquadramento in 2° livello su anzianità, professionalità e tipo di pesca; parametri 105, 120, 134 | 23 |
| Preavviso | 15 giorni per tutti, senza rilievo dell’anzianità | 41 |
| Ferie | 30 giorni di calendario per tutti | 35 |
Nota: gli articoli citati sono quelli del testo del CCNL del 19 marzo 2019; i rinnovi del 2022 e del 2024 hanno modificato i minimi e alcune indennità ma, secondo le fonti consultate, non hanno introdotto scatti.
Casi pratici
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Domande frequenti
Esistono gli scatti di anzianità nella pesca marittima?
No. Il CCNL Pesca marittima non prevede scatti di anzianità: l'equipaggio è retribuito alla parte, con un minimo monetario garantito (art. 22). L'anzianità conta per il passaggio da mozzo a marinaio dopo 14 mesi (art. 71), per il marinaio polivalente (art. 23) e per il TFR.
Come matura l'anzianità di servizio del marittimo?
Si calcola in base al periodo di lavoro prestato presso lo stesso datore. Nei rapporti a campagna anche imbarchi non continuativi concorrono al computo ai fini del TFR e del diritto di precedenza nella riassunzione entro 12 mesi (art. 68). Non allunga il preavviso, che è di 15 giorni per tutti.
Come si calcola la retribuzione alla parte?
La parte è il 50% del monte produttivo, al netto di gasolio, ghiaccio, vitto e altre spese vive, ripartito tra l'equipaggio; se nel trimestre solare risulta inferiore al minimo monetario garantito, l'armatore versa la differenza (art. 22).
Il periodo di apprendistato conta per l'anzianità?
Sì ai fini del TFR e dell'anzianità di servizio. Il CCNL Pesca non regola l'apprendistato: l'art. 71 prevede solo una commissione per valutarne l'applicabilità a bordo.
Gli scatti si sommano agli aumenti dei rinnovi?
Il CCNL Pesca non ha scatti. Gli aumenti arrivano dai rinnovi del minimo monetario garantito: 3% dal 1° ottobre 2022, 3,5% dal 1° ottobre 2023, 2,5% dal 1° gennaio 2024 e 2,5% dal 1° gennaio 2025.