Indice
  1. La guida
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

La guida

CCNL Pesca

Periodo di prova nel CCNL Pesca Marittima e nel contratto di arruolamento

Anche a bordo di un peschereccio il periodo di prova serve a verificare reciprocamente l’idoneità al rapporto. Ma forma, durata e recesso si intrecciano con le regole speciali del lavoro marittimo.

In sintesi

Il patto di prova va stipulato per iscritto, di regola all’interno del contratto di arruolamento. Il CCNL Federpesca non fissa durate di prova: conta quanto scritto nella convenzione d’imbarco. Durante la prova il recesso è libero per entrambe le parti, salvo il divieto di recesso discriminatorio o ritorsivo. Se la prova è pattuita in giorni di effettivo imbarco, le interruzioni (malattia, infortunio, fermo) non si contano.

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Dati contrattuali

CCNL
Pesca marittima — personale imbarcato (imprese)
Parti firmatarie
Federpesca · Coldiretti Impresa Pesca · Fai-CISL · Flai-CGIL · Uila Pesca
Decorrenza
CCNL del 23 settembre 2022: in vigore dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025 (art. 64, che prevede il rinnovo tacito di anno in anno in assenza di disdetta); minimi aggiornati dal verbale del 19 gennaio 2024; a settembre 2025 i sindacati hanno approvato la piattaforma per il rinnovo 2026-2029
Riferimento di legge
Codice della navigazione (contratto di arruolamento); art. 2096 c.c. (patto di prova)
Fonte
Testo del CCNL 19 marzo 2019 (Federpesca, Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Pesca); rinnovi del 23 settembre 2022 (testo integrale pubblicato da Federpesca) e del 19 gennaio 2024

Forma scritta e contratto di arruolamento

Il rapporto di lavoro del marittimo imbarcato si fonda sul contratto di arruolamento (convenzione di arruolamento), l’atto con cui l’arruolato si obbliga a prestare il proprio lavoro a bordo. Tradizionalmente esso viene stipulato davanti all’autorità delegata dal Comandante del porto, con l’intervento del comandante dell’unità o dell’armatore.

È in questo contesto che si colloca l’eventuale patto di prova. Come per la generalità dei rapporti di lavoro (art. 2096 c.c.), la prova è valida solo se risulta da atto scritto stipulato prima o al momento dell’inizio del rapporto. In assenza di forma scritta, il rapporto si considera instaurato senza prova, con la piena disciplina ordinaria del recesso.

Durata della prova: cosa dice il CCNL

Il testo del CCNL del 19 marzo 2019 non contiene un articolo sul periodo di prova e non prevede durate per qualifica: la prova, se c’è, nasce dal patto scritto inserito nella convenzione d’imbarco (art. 6 del CCNL; art. 2096 c.c.), che ne fissa la durata. Il contratto stabilisce invece altre regole collegate all’ingresso a bordo: il rapporto è di norma a tempo indeterminato, ma si può stipulare la convenzione per una sola campagna o per un tipo particolare di pesca, e nella pesca oceanica il rapporto è sempre «a campagna» (art. 6); il mozzo che resta imbarcato 14 mesi acquisisce la qualifica di marinaio (art. 71).

Per non trovarsi con una prova contestabile conviene che la clausola indichi qualifica di bordo, mansioni e durata, e dica se la durata si conta in giorni di calendario o di effettivo imbarco.

Come si computa la prova

Poiché il CCNL non regola la prova, il computo dipende dalla clausola. Se la prova è fissata in giorni o mesi di lavoro effettivo a bordo, le interruzioni del rapporto — malattia, infortunio, fermo dell’attività di pesca, periodi senza imbarco — non si computano e prolungano la durata della prova di un numero corrispondente di giorni. L’obiettivo è garantire che il datore di lavoro possa effettivamente valutare la prestazione e che il lavoratore possa dimostrarla.

Recesso durante la prova

Durante il periodo di prova entrambe le parti possono recedere liberamente, senza obbligo di motivazione e senza preavviso. Restano però fermi alcuni limiti inderogabili:

  • il recesso non può essere discriminatorio (sesso, religione, opinioni politiche, appartenenza sindacale, ecc.);
  • il recesso non può essere ritorsivo (ad esempio per aver segnalato carenze di sicurezza a bordo);
  • se il lavoratore non ha potuto svolgere un’effettiva prova (perché assente per l’intero periodo), il recesso può configurare un abuso.

Lo sbarco e la cessazione del rapporto seguono inoltre le regole del Codice della navigazione: in particolare, quando il rapporto cessa in luogo diverso dal porto di imbarco, l’armatore è tenuto a provvedere al rientro del marittimo.

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Esito della prova

Se al termine della prova nessuna delle parti recede, il rapporto si intende confermato e prosegue secondo la natura pattuita: a tempo indeterminato, oppure per la campagna di pesca nei casi in cui sia previsto il rapporto «a campagna». Il periodo di prova superato si computa nell’anzianità di servizio, che conta ad esempio per il TFR (il CCNL Pesca non prevede scatti di anzianità e fissa il preavviso in 15 giorni per tutte le qualifiche, art. 41).

Casi pratici

Tizio — Patto di prova non scritto
Tizio si imbarca come marinaio senza che nel contratto di arruolamento sia inserita per iscritto la clausola di prova. Poiché il patto di prova richiede forma scritta, il rapporto si considera senza prova: un eventuale recesso del datore dovrà seguire le regole ordinarie, non quelle del libero recesso in prova.
Caio — Malattia durante la prova
Caio, motorista, è in prova quando si ammala e sbarca per dieci giorni. Al rientro la prova riprende: i dieci giorni di malattia non si computano e la durata della prova si allunga di altrettanti giorni di lavoro effettivo, così da consentire un’effettiva valutazione.
Sempronio — Sospetto recesso ritorsivo
Sempronio, in prova come marinaio, viene sbarcato pochi giorni dopo aver segnalato un’attrezzatura di salvataggio difettosa. Sospetta un recesso ritorsivo. Si rivolge al sindacato: pur essendo libero il recesso in prova, quello ritorsivo è nullo e può essere impugnato davanti al Giudice del Lavoro.
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Domande frequenti

Il periodo di prova nella pesca deve essere scritto?

Sì. Il patto di prova è valido solo se risulta da atto scritto, anteriore o contestuale all'inizio del rapporto. Nel lavoro marittimo questa esigenza si inserisce nel contratto di arruolamento. In mancanza di forma scritta del patto, il rapporto si considera senza prova.

Quanto dura il periodo di prova su un peschereccio?

Il CCNL della pesca marittima (Federpesca, testo del 19 marzo 2019) non fissa durate di prova per qualifica: non contiene un articolo sul periodo di prova. La durata è quella scritta nella clausola della convenzione d'imbarco, che deve essere firmata prima o all'inizio del rapporto (art. 2096 c.c.).

Durante la prova posso essere sbarcato senza preavviso?

Durante la prova il recesso è libero per entrambe le parti, senza preavviso né motivazione. Restano vietati i recessi discriminatori e ritorsivi, che sono nulli. Lo sbarco segue comunque le regole del Codice della navigazione, compreso il rientro del marittimo al porto di imbarco dove dovuto.

La malattia prolunga la prova?

Sì. La prova si misura in lavoro effettivo a bordo: malattia, infortunio, fermo dell'attività e periodi senza imbarco non si computano e prolungano la durata della prova di altrettanti giorni.

Cosa succede al termine della prova se nessuno recede?

Se nessuna delle parti recede, il rapporto si intende confermato e prosegue secondo la natura pattuita (a tempo indeterminato o per la campagna). Il periodo di prova si computa nell'anzianità di servizio.

Ultimo aggiornamento redazionale: 21 giugno 2026
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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