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La guida
Periodo di prova nel CCNL Pesca Marittima e nel contratto di arruolamento
Anche a bordo di un peschereccio il periodo di prova serve a verificare reciprocamente l’idoneità al rapporto. Ma forma, durata e recesso si intrecciano con le regole speciali del lavoro marittimo.
Il patto di prova va stipulato per iscritto, di regola all’interno del contratto di arruolamento. Il CCNL Federpesca non fissa durate di prova: conta quanto scritto nella convenzione d’imbarco. Durante la prova il recesso è libero per entrambe le parti, salvo il divieto di recesso discriminatorio o ritorsivo. Se la prova è pattuita in giorni di effettivo imbarco, le interruzioni (malattia, infortunio, fermo) non si contano.
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Forma scritta e contratto di arruolamento
Il rapporto di lavoro del marittimo imbarcato si fonda sul contratto di arruolamento (convenzione di arruolamento), l’atto con cui l’arruolato si obbliga a prestare il proprio lavoro a bordo. Tradizionalmente esso viene stipulato davanti all’autorità delegata dal Comandante del porto, con l’intervento del comandante dell’unità o dell’armatore.
È in questo contesto che si colloca l’eventuale patto di prova. Come per la generalità dei rapporti di lavoro (art. 2096 c.c.), la prova è valida solo se risulta da atto scritto stipulato prima o al momento dell’inizio del rapporto. In assenza di forma scritta, il rapporto si considera instaurato senza prova, con la piena disciplina ordinaria del recesso.
Durata della prova: cosa dice il CCNL
Il testo del CCNL del 19 marzo 2019 non contiene un articolo sul periodo di prova e non prevede durate per qualifica: la prova, se c’è, nasce dal patto scritto inserito nella convenzione d’imbarco (art. 6 del CCNL; art. 2096 c.c.), che ne fissa la durata. Il contratto stabilisce invece altre regole collegate all’ingresso a bordo: il rapporto è di norma a tempo indeterminato, ma si può stipulare la convenzione per una sola campagna o per un tipo particolare di pesca, e nella pesca oceanica il rapporto è sempre «a campagna» (art. 6); il mozzo che resta imbarcato 14 mesi acquisisce la qualifica di marinaio (art. 71).
Per non trovarsi con una prova contestabile conviene che la clausola indichi qualifica di bordo, mansioni e durata, e dica se la durata si conta in giorni di calendario o di effettivo imbarco.
Come si computa la prova
Poiché il CCNL non regola la prova, il computo dipende dalla clausola. Se la prova è fissata in giorni o mesi di lavoro effettivo a bordo, le interruzioni del rapporto — malattia, infortunio, fermo dell’attività di pesca, periodi senza imbarco — non si computano e prolungano la durata della prova di un numero corrispondente di giorni. L’obiettivo è garantire che il datore di lavoro possa effettivamente valutare la prestazione e che il lavoratore possa dimostrarla.
Recesso durante la prova
Durante il periodo di prova entrambe le parti possono recedere liberamente, senza obbligo di motivazione e senza preavviso. Restano però fermi alcuni limiti inderogabili:
- il recesso non può essere discriminatorio (sesso, religione, opinioni politiche, appartenenza sindacale, ecc.);
- il recesso non può essere ritorsivo (ad esempio per aver segnalato carenze di sicurezza a bordo);
- se il lavoratore non ha potuto svolgere un’effettiva prova (perché assente per l’intero periodo), il recesso può configurare un abuso.
Lo sbarco e la cessazione del rapporto seguono inoltre le regole del Codice della navigazione: in particolare, quando il rapporto cessa in luogo diverso dal porto di imbarco, l’armatore è tenuto a provvedere al rientro del marittimo.
Esito della prova
Se al termine della prova nessuna delle parti recede, il rapporto si intende confermato e prosegue secondo la natura pattuita: a tempo indeterminato, oppure per la campagna di pesca nei casi in cui sia previsto il rapporto «a campagna». Il periodo di prova superato si computa nell’anzianità di servizio, che conta ad esempio per il TFR (il CCNL Pesca non prevede scatti di anzianità e fissa il preavviso in 15 giorni per tutte le qualifiche, art. 41).
Domande frequenti
Il periodo di prova nella pesca deve essere scritto?
Sì. Il patto di prova è valido solo se risulta da atto scritto, anteriore o contestuale all'inizio del rapporto. Nel lavoro marittimo questa esigenza si inserisce nel contratto di arruolamento. In mancanza di forma scritta del patto, il rapporto si considera senza prova.
Quanto dura il periodo di prova su un peschereccio?
Il CCNL della pesca marittima (Federpesca, testo del 19 marzo 2019) non fissa durate di prova per qualifica: non contiene un articolo sul periodo di prova. La durata è quella scritta nella clausola della convenzione d'imbarco, che deve essere firmata prima o all'inizio del rapporto (art. 2096 c.c.).
Durante la prova posso essere sbarcato senza preavviso?
Durante la prova il recesso è libero per entrambe le parti, senza preavviso né motivazione. Restano vietati i recessi discriminatori e ritorsivi, che sono nulli. Lo sbarco segue comunque le regole del Codice della navigazione, compreso il rientro del marittimo al porto di imbarco dove dovuto.
La malattia prolunga la prova?
Sì. La prova si misura in lavoro effettivo a bordo: malattia, infortunio, fermo dell'attività e periodi senza imbarco non si computano e prolungano la durata della prova di altrettanti giorni.
Cosa succede al termine della prova se nessuno recede?
Se nessuna delle parti recede, il rapporto si intende confermato e prosegue secondo la natura pattuita (a tempo indeterminato o per la campagna). Il periodo di prova si computa nell'anzianità di servizio.