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Periodo di prova nel CCNL Pesca Marittima e nel contratto di arruolamento
Anche a bordo di un peschereccio il periodo di prova serve a verificare reciprocamente l’idoneità al rapporto. Ma forma, durata e recesso si intrecciano con le regole speciali del lavoro marittimo.
Il patto di prova va stipulato per iscritto, di regola all’interno del contratto di arruolamento. La durata varia per qualifica e tipo di pesca. Durante la prova il recesso è libero per entrambe le parti, salvo il divieto di recesso discriminatorio o ritorsivo. Le interruzioni dell’imbarco sospendono il computo. I giorni esatti vanno verificati sul testo del CCNL.
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Forma scritta e contratto di arruolamento
Il rapporto di lavoro del marittimo imbarcato si fonda sul contratto di arruolamento (convenzione di arruolamento), l’atto con cui l’arruolato si obbliga a prestare il proprio lavoro a bordo. Tradizionalmente esso viene stipulato davanti all’autorità delegata dal Comandante del porto, con l’intervento del comandante dell’unità o dell’armatore.
È in questo contesto che si colloca l’eventuale patto di prova. Come per la generalità dei rapporti di lavoro (art. 2096 c.c.), la prova è valida solo se risulta da atto scritto stipulato prima o al momento dell’inizio del rapporto. In assenza di forma scritta, il rapporto si considera instaurato senza prova, con la piena disciplina ordinaria del recesso.
Durata della prova per qualifica
La durata del periodo di prova è graduata in funzione della qualifica di bordo e, in alcuni casi, del tipo di pesca e della durata della campagna. La logica è la stessa degli altri settori: maggiore è la complessità e la responsabilità del ruolo, più lungo è il tempo necessario a verificare la prestazione.
| Profilo | Caratteristiche del ruolo | Durata della prova |
|---|---|---|
| Mozzo | Coperta, in formazione | Più breve |
| Marinaio | Coperta esperto | Intermedia |
| Motorista / capo pesca | Responsabilità tecnica o di cattura | Più estesa |
| Comandante | Direzione della spedizione | La più estesa |
Nota: la tabella illustra il criterio di graduazione, non gli intervalli esatti. I giorni o i mesi precisi di prova per ciascuna qualifica e tipologia di pesca sono fissati dal testo del CCNL e vanno verificati lì.
Come si computa la prova
Il periodo di prova si misura in giorni o mesi di lavoro effettivo a bordo. Ciò significa che le interruzioni del rapporto — malattia, infortunio, fermo dell’attività di pesca, periodi senza imbarco — non si computano e prolungano la durata della prova di un numero corrispondente di giorni. L’obiettivo è garantire che il datore di lavoro possa effettivamente valutare la prestazione e che il lavoratore possa dimostrarla.
Recesso durante la prova
Durante il periodo di prova entrambe le parti possono recedere liberamente, senza obbligo di motivazione e senza preavviso. Restano però fermi alcuni limiti inderogabili:
- il recesso non può essere discriminatorio (sesso, religione, opinioni politiche, appartenenza sindacale, ecc.);
- il recesso non può essere ritorsivo (ad esempio per aver segnalato carenze di sicurezza a bordo);
- se il lavoratore non ha potuto svolgere un’effettiva prova (perché assente per l’intero periodo), il recesso può configurare un abuso.
Lo sbarco e la cessazione del rapporto seguono inoltre le regole del Codice della navigazione: in particolare, quando il rapporto cessa in luogo diverso dal porto di imbarco, l’armatore è tenuto a provvedere al rientro del marittimo.
Esito della prova
Se al termine della prova nessuna delle parti recede, il rapporto si intende confermato e prosegue secondo la natura pattuita: a tempo indeterminato, oppure per la campagna di pesca nei casi in cui sia previsto il rapporto «a campagna». Il periodo di prova superato si computa nell’anzianità di servizio, rilevante per scatti, ferie, preavviso e TFR.
Casi pratici
Domande frequenti
Il periodo di prova nella pesca deve essere scritto?
Quanto dura il periodo di prova su un peschereccio?
Durante la prova posso essere sbarcato senza preavviso?
La malattia prolunga la prova?
Cosa succede al termine della prova se nessuno recede?
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo economico del CCNL Pesca marittima per il personale imbarcato del 19 gennaio 2024. Il contratto di arruolamento e il recesso del marittimo sono disciplinati anche dal Codice della navigazione. Per situazioni specifiche è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, alle organizzazioni sindacali firmatarie (Fai-CISL, Flai-CGIL, Uila Pesca) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
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Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il periodo di prova nel lavoro marittimo presenta una particolarita' che lo distingue dal lavoro a terra: la sperimentazione avviene a bordo, durante l'imbarco, in un contesto dove la valutazione riguarda non solo la competenza tecnica ma anche l'idoneita' alla vita di bordo e alla disciplina della navigazione. Il contratto di arruolamento, figura speciale del diritto della navigazione, ospita la clausola di prova con gli adattamenti propri di un rapporto scandito dalle bordate.
La base civilistica e la forma scritta
Anche nel rapporto di arruolamento il patto di prova attua il principio dell'art. 2096 c.c.: deve risultare da atto scritto, anteriore o contestuale all'inizio del rapporto. La forma scritta non e' una formalita' ma un requisito di validita': in sua assenza il rapporto si considera definitivo dall'origine. La clausola deve indicare la qualifica e le mansioni di bordo oggetto della sperimentazione.
La durata per qualifica
Il CCNL gradua la durata della prova in base alla qualifica del marittimo, distinguendo tipicamente tra le diverse posizioni dell'equipaggio. I valori puntuali si leggono nelle tabelle del CCNL vigente: presumere la durata e' rischioso, perché un patto che ecceda il tetto contrattuale e' nullo nella parte eccedente. La logica e' la stessa del lavoro a terra, ma calata su qualifiche proprie della navigazione.
Il computo legato all'imbarco
La specialita' del rapporto marittimo emerge nel computo della prova: poiché la sperimentazione presuppone l'effettivo svolgimento dell'attività a bordo, i periodi a terra tra una bordata e l'altra possono non concorrere al decorso della prova nello stesso modo del lavoro continuativo. Il riferimento e' alle giornate di imbarco effettivo, durante le quali il datore può valutare la prestazione del marittimo nelle condizioni reali di lavoro.
Il recesso durante la prova
Durante la prova ciascuna parte può recedere senza preavviso né indennita'. La liberta' non e' pero' senza limiti: il recesso e' nullo se discriminatorio o ritorsivo, secondo i principi generali. A bordo assumono rilievo anche le esigenze di sicurezza della navigazione, che possono giustificare valutazioni rigorose sull'idoneita' del marittimo, purche' non si traducano in abuso del diritto di recesso.
Conferma e anzianita'
Superata la prova senza recesso, il rapporto si consolida e l'anzianita' decorre dall'inizio del contratto di arruolamento, non dalla fine della prova. Questo rileva per gli istituti collegati all'anzianita', che nel lavoro marittimo seguono regole proprie ma muovono comunque dalla data di costituzione del rapporto. La conferma, come a terra, avviene di norma automaticamente alla scadenza.
Indicazioni pratiche
Per il marittimo conviene conservare copia della clausola di prova e verificare che indichi qualifica e mansioni coerenti con l'imbarco; per l'armatore e' essenziale formalizzare la prova prima dell'inizio e documentare le giornate di imbarco effettivo. In caso di recesso, una motivazione coerente con l'oggetto della prova protegge da contestazioni di nullita' o abuso.
Domande frequenti
Il periodo di prova nell'arruolamento deve essere scritto?
Si. Anche nel contratto di arruolamento la prova attua l'art. 2096 c.c. e deve risultare da atto scritto, anteriore o contestuale all'inizio. In mancanza il rapporto e' definitivo fin dall'origine.
Quanto dura la prova per la mia qualifica di bordo?
La durata e' graduata per qualifica del marittimo. I valori puntuali vanno letti nelle tabelle del CCNL vigente: presumerli e' rischioso, perche' un patto oltre il tetto contrattuale e' nullo nella parte eccedente.
Come si computa la prova nel lavoro a bordo?
Il computo e' legato alle giornate di imbarco effettivo, durante le quali si valuta la prestazione nelle condizioni reali. I periodi a terra tra le bordate possono non concorrere allo stesso modo del lavoro continuativo.
Il recesso in prova e' davvero libero?
E' libero, senza preavviso ne' indennita', ma restano nulli i recessi discriminatori e ritorsivi. A bordo rilevano anche le esigenze di sicurezza, purche' non si traducano in abuso del diritto.
Superata la prova, da quando conta l'anzianita'?
Dall'inizio del contratto di arruolamento, non dalla fine della prova. La conferma avviene di norma automaticamente alla scadenza, senza necessita' di comunicazioni esplicite.