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La guida
Apprendistato e formazione del giovane marittimo nel CCNL Pesca Marittima
Il mestiere del pescatore si impara a bordo, affiancando chi ha esperienza. L’apprendistato è lo strumento che lega questa formazione pratica all’acquisizione dei titoli professionali marittimi.
L’apprendistato consente ai giovani di acquisire competenze e titoli professionali marittimi per lavorare a bordo. Le tipologie e la disciplina di base derivano dal d.lgs. 81/2015; il CCNL definisce durata, inquadramento e percentuali retributive. Nella pesca la formazione si collega al conseguimento dei titoli della gente di mare. Percentuali e durata vanno verificate sul contratto.
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Cos’è e a cosa serve l’apprendistato
L’apprendistato è un contratto di lavoro a contenuto formativo: il giovane lavora e, allo stesso tempo, riceve una formazione che gli consente di acquisire una qualificazione professionale. La disciplina generale è dettata dal d.lgs. 81/2015 ed è applicabile anche al settore della pesca. Nel contesto marittimo, l’apprendistato è particolarmente prezioso perché consente di imparare il mestiere a bordo, affiancando lavoratori esperti, e di costruire il percorso verso le qualifiche dell’equipaggio.
Le tre tipologie di apprendistato
Il d.lgs. 81/2015 prevede tre tipologie:
- Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, rivolto ai più giovani in obbligo formativo, che integra lavoro e percorso scolastico;
- Apprendistato professionalizzante, il più diffuso, finalizzato all’acquisizione di una qualificazione professionale attraverso la formazione sul lavoro;
- Apprendistato di alta formazione e ricerca, collegato a percorsi di istruzione terziaria e di ricerca.
Quali tipologie siano in concreto utilizzabili nel settore della pesca, e con quali requisiti, dipende dalla normativa applicabile e dal CCNL.
Inquadramento e retribuzione dell’apprendista
La legge consente, in particolare per l’apprendistato professionalizzante, un inquadramento e una retribuzione inferiori rispetto al lavoratore già qualificato, in considerazione del contenuto formativo del rapporto. Lo strumento è il sottoinquadramento (di norma fino a due livelli sotto la qualifica di destinazione) oppure una retribuzione percentuale crescente nel tempo. Le percentuali esatte e il livello di inquadramento dell’apprendista nella pesca sono quelli stabiliti dal CCNL: vanno verificati sul testo, perché non sono uniformi e non vanno presunti.
Formazione e titoli professionali marittimi
La particolarità della pesca è il legame tra apprendistato e titoli professionali marittimi. Per accedere alle diverse qualifiche di bordo è necessario possedere i titoli e le certificazioni previsti dalla normativa sulla gente di mare. La formazione dell’apprendista — teorica e pratica — concorre al percorso verso questi titoli e verso le qualifiche superiori, dal mozzo al marinaio e oltre.
| Elemento | Fonte | Nota |
|---|---|---|
| Tipologie | D.lgs. 81/2015 | Qualifica/diploma, professionalizzante, alta formazione |
| Durata | Legge + CCNL | Definita dal contratto entro i limiti di legge |
| Retribuzione | CCNL | Sottoinquadramento o percentuali, da verificare sul testo |
| Formazione | CCNL + gente di mare | Collegata ai titoli professionali marittimi |
| Esito | Legge + CCNL | Prosecuzione a tempo indeterminato salvo recesso |
Nota: durata massima, percentuali retributive e modalità della formazione sono fissate dal CCNL e dalla normativa applicabile. Questa guida non riporta percentuali specifiche: vanno verificate sul testo del contratto.
Cosa accade alla fine dell’apprendistato
Al termine del periodo formativo, se nessuna delle parti recede nel rispetto del preavviso, il rapporto prosegue come ordinario rapporto a tempo indeterminato e l’apprendista è inquadrato nella qualifica corrispondente alle competenze acquisite. Il periodo di apprendistato si computa nell’anzianità di servizio, rilevante per scatti, ferie, comporto e TFR.
Casi pratici
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Domande frequenti
Esiste l'apprendistato nella pesca marittima?
Sì. L'apprendistato è un contratto a contenuto formativo previsto dal d.lgs. 81/2015 e applicabile anche alla pesca. Permette ai giovani di apprendere il mestiere a bordo e di acquisire le competenze e i titoli professionali marittimi necessari per le qualifiche dell'equipaggio.
Quali tipi di apprendistato si possono usare?
Il d.lgs. 81/2015 prevede tre tipologie: per la qualifica e il diploma professionale, professionalizzante e di alta formazione e ricerca. Quali siano utilizzabili nel settore della pesca e con quali modalità dipende dal CCNL e dalla normativa applicabile.
Come viene pagato l'apprendista nella pesca?
La legge consente, per l'apprendistato professionalizzante, un inquadramento e una retribuzione inferiori rispetto al lavoratore qualificato, secondo sottoinquadramento o percentuali stabiliti dal contratto. Le percentuali e il livello nella pesca vanno verificati sul testo del CCNL.
La formazione a bordo serve a ottenere un titolo?
Sì. Nella pesca la formazione dell'apprendista è legata al conseguimento dei titoli professionali marittimi richiesti per le qualifiche di bordo, disciplinati dalla normativa sulla gente di mare. L'esperienza pratica concorre, con la formazione teorica, al percorso verso le qualifiche superiori.
Al termine dell'apprendistato il rapporto continua?
Sì, salvo recesso nel rispetto del preavviso: il rapporto prosegue a tempo indeterminato e l'apprendista è inquadrato nella qualifica corrispondente alle competenze acquisite. Il periodo di apprendistato si computa nell'anzianità di servizio.