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Apprendistato e formazione del giovane marittimo nel CCNL Pesca Marittima
Il mestiere del pescatore si impara a bordo, affiancando chi ha esperienza. L’apprendistato è lo strumento che lega questa formazione pratica all’acquisizione dei titoli professionali marittimi.
L’apprendistato consente ai giovani di acquisire competenze e titoli professionali marittimi per lavorare a bordo. Le tipologie e la disciplina di base derivano dal d.lgs. 81/2015; il CCNL definisce durata, inquadramento e percentuali retributive. Nella pesca la formazione si collega al conseguimento dei titoli della gente di mare. Percentuali e durata vanno verificate sul contratto.
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Cos’è e a cosa serve l’apprendistato
L’apprendistato è un contratto di lavoro a contenuto formativo: il giovane lavora e, allo stesso tempo, riceve una formazione che gli consente di acquisire una qualificazione professionale. La disciplina generale è dettata dal d.lgs. 81/2015 ed è applicabile anche al settore della pesca. Nel contesto marittimo, l’apprendistato è particolarmente prezioso perché consente di imparare il mestiere a bordo, affiancando lavoratori esperti, e di costruire il percorso verso le qualifiche dell’equipaggio.
Le tre tipologie di apprendistato
Il d.lgs. 81/2015 prevede tre tipologie:
- Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, rivolto ai più giovani in obbligo formativo, che integra lavoro e percorso scolastico;
- Apprendistato professionalizzante, il più diffuso, finalizzato all’acquisizione di una qualificazione professionale attraverso la formazione sul lavoro;
- Apprendistato di alta formazione e ricerca, collegato a percorsi di istruzione terziaria e di ricerca.
Quali tipologie siano in concreto utilizzabili nel settore della pesca, e con quali requisiti, dipende dalla normativa applicabile e dal CCNL.
Inquadramento e retribuzione dell’apprendista
La legge consente, in particolare per l’apprendistato professionalizzante, un inquadramento e una retribuzione inferiori rispetto al lavoratore già qualificato, in considerazione del contenuto formativo del rapporto. Lo strumento è il sottoinquadramento (di norma fino a due livelli sotto la qualifica di destinazione) oppure una retribuzione percentuale crescente nel tempo. Le percentuali esatte e il livello di inquadramento dell’apprendista nella pesca sono quelli stabiliti dal CCNL: vanno verificati sul testo, perché non sono uniformi e non vanno presunti.
Formazione e titoli professionali marittimi
La particolarità della pesca è il legame tra apprendistato e titoli professionali marittimi. Per accedere alle diverse qualifiche di bordo è necessario possedere i titoli e le certificazioni previsti dalla normativa sulla gente di mare. La formazione dell’apprendista — teorica e pratica — concorre al percorso verso questi titoli e verso le qualifiche superiori, dal mozzo al marinaio e oltre.
| Elemento | Fonte | Nota |
|---|---|---|
| Tipologie | D.lgs. 81/2015 | Qualifica/diploma, professionalizzante, alta formazione |
| Durata | Legge + CCNL | Definita dal contratto entro i limiti di legge |
| Retribuzione | CCNL | Sottoinquadramento o percentuali, da verificare sul testo |
| Formazione | CCNL + gente di mare | Collegata ai titoli professionali marittimi |
| Esito | Legge + CCNL | Prosecuzione a tempo indeterminato salvo recesso |
Nota: durata massima, percentuali retributive e modalità della formazione sono fissate dal CCNL e dalla normativa applicabile. Questa guida non riporta percentuali specifiche: vanno verificate sul testo del contratto.
Cosa accade alla fine dell’apprendistato
Al termine del periodo formativo, se nessuna delle parti recede nel rispetto del preavviso, il rapporto prosegue come ordinario rapporto a tempo indeterminato e l’apprendista è inquadrato nella qualifica corrispondente alle competenze acquisite. Il periodo di apprendistato si computa nell’anzianità di servizio, rilevante per scatti, ferie, comporto e TFR.
Casi pratici
Approfondisci con la guida pratica
Domande frequenti
Esiste l’apprendistato nella pesca marittima?
Quali tipi di apprendistato si possono usare?
Come viene pagato l’apprendista nella pesca?
La formazione a bordo serve a ottenere un titolo?
Al termine dell’apprendistato il rapporto continua?
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo economico del CCNL Pesca marittima per il personale imbarcato del 19 gennaio 2024. L’apprendistato è disciplinato dal d.lgs. 81/2015; i titoli professionali marittimi dalla normativa sulla gente di mare. Per situazioni specifiche è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, alle organizzazioni sindacali firmatarie (Fai-CISL, Flai-CGIL, Uila Pesca) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Serve un parere sul tuo caso concreto?
Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
In sintesi
Indice dei contenuti
Nel mestiere del pescatore l’esperienza si trasmette a bordo, da una generazione di marittimi all’altra: si impara osservando, facendo, affiancando chi conosce il mare e le tecniche di pesca. L’apprendistato e lo strumento che da forma giuridica a questa trasmissione del sapere, legando la formazione pratica al conseguimento dei titoli professionali marittimi necessari per costruire una carriera nella gente di mare.
Natura e funzione del contratto
L’apprendistato e un contratto di lavoro a causa mista: accanto allo scambio tra prestazione e retribuzione vi e un obbligo formativo del datore, tenuto a garantire al giovane l’acquisizione di competenze e di una qualificazione. La disciplina generale e dettata dal D.Lgs. 81/2015, applicabile anche alla pesca; il CCNL del settore ne declina i contenuti calandoli nella realta dell’imbarco.
La formazione a bordo
La peculiarita della pesca sta nel luogo della formazione: non un’aula, ma l’imbarcazione in attivita. L’apprendista impara il mestiere affiancando marittimi esperti, partecipando alle operazioni di navigazione e di pesca sotto la guida dell’equipaggio. Questa formazione esperienziale si integra con i percorsi necessari al conseguimento dei titoli della gente di mare, che attestano la capacita di ricoprire i ruoli di bordo.
Durata, inquadramento e retribuzione
La durata dell’apprendistato, l’inquadramento iniziale e le percentuali retributive applicabili durante il percorso formativo sono definiti dal CCNL Pesca: i valori esatti vanno letti sul contratto vigente, perche cambiano con i rinnovi. Tipicamente la retribuzione e graduata in funzione dell’avanzamento nella formazione, con il riconoscimento progressivo delle competenze acquisite man mano che l’apprendista assume responsabilita maggiori a bordo.
I titoli professionali marittimi
Il valore aggiunto dell’apprendistato nella pesca e il collegamento con il sistema dei titoli della gente di mare. Il giovane non acquisisce solo un’abilita pratica, ma costruisce il percorso verso le qualifiche professionali marittime che gli consentiranno di progredire nei ruoli di bordo. L’idoneita psicofisica all’imbarco, accertata dalle visite previste, e presupposto per svolgere l’attivita e proseguire la formazione.
Obblighi del datore e dell’apprendista
Il datore deve garantire l’effettivita della formazione, non potendo ridurre l’apprendistato a un mero rapporto di lavoro a costo ridotto: la componente formativa e essenziale e la sua mancanza puo incidere sulla validita del regime. L’apprendista, dal canto suo, deve partecipare attivamente al percorso, acquisire le competenze e conseguire le qualificazioni previste, collaborando con l’equipaggio nelle attivita di bordo.
Conclusione del percorso
Al termine dell’apprendistato, completata la formazione e conseguite le qualificazioni, il rapporto prosegue secondo le regole contrattuali, di norma con l’inquadramento corrispondente alle competenze acquisite. L’apprendistato si rivela cosi un investimento reciproco: per il giovane, l’ingresso qualificato nel mondo della pesca; per l’impresa, la formazione di marittimi competenti in un settore dove le professionalita sono difficili da reperire.
Domande frequenti
Quale legge regola l'apprendistato nella pesca?
La disciplina generale e il D.Lgs. 81/2015, applicabile anche alla pesca marittima. Il CCNL Pesca ne definisce durata, inquadramento e percentuali retributive di dettaglio.
Dove si svolge la formazione dell'apprendista marittimo?
Principalmente a bordo, affiancando lavoratori esperti durante navigazione e pesca, in modo integrato con i percorsi per i titoli professionali della gente di mare.
Quanto e pagato un apprendista nella pesca?
La retribuzione e graduata per livello formativo e si legge sulle percentuali del CCNL Pesca vigente. Non esiste un importo fisso ricavabile a memoria.
Serve l'idoneita all'imbarco per fare l'apprendista?
Si. L'apprendista deve possedere o conseguire i requisiti psicofisici di idoneita all'imbarco previsti per la gente di mare, presupposto per svolgere l'attivita a bordo.
Cosa ottengo al termine dell'apprendistato?
La qualificazione professionale e la prosecuzione del rapporto secondo il CCNL, di norma con l'inquadramento corrispondente alle competenze e ai titoli marittimi acquisiti.