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L’apprendistato si articola in tre tipologie: per la qualifica e il diploma (under 25), professionalizzante (il più diffuso, 18-29 anni) e di alta formazione e ricerca (per lauree e dottorati). In tutti i tipi il CCNL consente un sotto-inquadramento retributivo rispetto all’inquadramento finale, con aumenti progressivi durante il percorso.
Tabella riepilogativa
| Tipo | Età | Durata massima | Finalità |
|---|---|---|---|
| 1. Per la qualifica e il diploma | 15-25 anni | Definita dal percorso scolastico | Conseguire qualifica/diploma EQF 3-4 in alternanza scuola-lavoro |
| 2. Professionalizzante | 18-29 anni | Fino a 3 anni (5 per artigiani e alcune categorie) | Qualificazione professionale tramite formazione aziendale + CCNL |
| 3. Alta formazione e ricerca | 18-29 anni | Definita dall’accordo con l’istituzione formativa | Laurea magistrale, dottorato, praticantato professionale, ricerca |
Tipo 1 – per la qualifica e il diploma
Riguarda i giovani tra i 15 e i 25 anni che vogliono conseguire una qualifica professionale (EQF 3) o un diploma (EQF 4) in alternanza scuola-lavoro. La durata è quella del percorso formativo istituzionale. Il datore è tenuto a garantire la formazione esterna e a erogare la retribuzione prevista dal CCNL per gli apprendisti, con possibilità di sotto-inquadramento di norma non superiore a due livelli rispetto a quello di destinazione finale.
Tipo 2 – professionalizzante (il più diffuso)
È il tipo più utilizzato: riguarda i giovani tra i 18 e i 29 anni (17 anni se già in possesso di qualifica). La durata è stabilita dal CCNL, fino a un massimo di 3 anni (5 anni per l’artigianato e alcune attività del settore secondario previste dal contratto collettivo). Il piano formativo individuale è obbligatorio. La formazione comprende una parte trasversale (di regola a cura di enti pubblici) e una parte tecnico-professionale aziendale. Il CCNL fissa gli scatti retributivi progressivi durante il percorso.
Tipo 3 – alta formazione e ricerca
Destinato ai giovani tra i 18 e i 29 anni che puntano a una laurea magistrale, un dottorato, un praticantato per l’accesso alle professioni ordinate o a progetti di ricerca. L’accordo si stipula con università, istituti di ricerca, istituti tecnici superiori o ordini professionali. La durata è definita dal percorso accademico. La retribuzione e il sotto-inquadramento sono disciplinati dal CCNL o dall’accordo individuale nel rispetto dei minimi.
Retribuzione: il sotto-inquadramento
In tutti e tre i tipi, il CCNL può prevedere che l’apprendista sia inquadrato a un livello inferiore rispetto a quello di destinazione a fine percorso (di norma uno o due livelli). La retribuzione cresce in modo progressivo durante il rapporto, fino a raggiungere quella piena al termine. Al termine dell’apprendistato il datore può recedere con il preavviso contrattuale; se il rapporto continua, l’apprendista è confermato a tempo indeterminato.
Casi pratici
Tizio, 20 anni, firma un apprendistato professionalizzante di 3 anni con un’officina che applica il CCNL Metalmeccanici Industria. Il contratto prevede sotto-inquadramento di un livello per i primi 18 mesi, poi livello pieno negli ultimi 18 mesi, con formazione aziendale documentata nel piano formativo.
Caia frequenta un istituto professionale e accede all’apprendistato per la qualifica. L’azienda collabora con la scuola per l’alternanza: la durata è quella del corso, la retribuzione è quella CCNL per apprendisti di primo livello, inferiore alla paga base degli operai qualificati.
Sempronio, 26 anni, svolge il dottorato in collaborazione con un’azienda farmaceutica tramite apprendistato di alta formazione e ricerca. L’accordo, stipulato con l’università, definisce le attività in azienda, la durata e la retribuzione minima, che non può essere inferiore ai minimi del CCNL Chimico-Farmaceutico per la qualifica di destinazione.
Domande frequenti
Quanti anni si possono avere per l'apprendistato professionalizzante?
L’apprendistato professionalizzante è riservato ai giovani tra i 18 e i 29 anni (17 anni se già in possesso di una qualifica professionale).
L'apprendista può essere licenziato prima della fine del percorso?
Sì, ma solo per giusta causa o giustificato motivo, come qualsiasi altro lavoratore. Il datore può anche recedere liberamente al termine del percorso con il preavviso previsto dal CCNL.
Come funziona il sotto-inquadramento?
Il CCNL può prevedere che l’apprendista sia inquadrato a un livello inferiore (di norma uno o due) rispetto a quello finale, con retribuzione crescente durante il percorso formativo.
L'apprendistato dà diritto alla NASpI?
Sì. Se il datore recede al termine del percorso senza confermare l’apprendista, o durante il percorso per giustificato motivo, il lavoratore matura il diritto alla NASpI in presenza dei requisiti contributivi.
L'apprendista paga meno contributi?
Sì: il datore beneficia di aliquote contributive ridotte durante il periodo di apprendistato, secondo le regole INPS vigenti. Il lavoratore matura comunque contribuzione ai fini pensionistici.
Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'apprendistato è il principale contratto a causa mista del nostro ordinamento: unisce una prestazione di lavoro e un obbligo formativo a carico del datore, con l'obiettivo di far acquisire al giovane una qualificazione professionale. Disciplinato dagli artt. 41-47 del D.Lgs. 81/2015, è strutturalmente un contratto a tempo indeterminato, ma con una fase formativa durante la quale operano regole speciali su retribuzione, recesso e inquadramento.
Le tre tipologie
Il legislatore distingue tre figure. L'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale è rivolto ai più giovani e si integra con il percorso scolastico, in alternanza scuola-lavoro. L'apprendistato professionalizzante, il più diffuso, mira a far conseguire una qualificazione attraverso la formazione aziendale e quella prevista dal CCNL. L'apprendistato di alta formazione e ricerca collega il rapporto al conseguimento di titoli universitari, dottorati, praticantati professionali o attività di ricerca.
Età e durata
Ciascuna tipologia ha requisiti anagrafici e durate proprie. La forma professionalizzante si rivolge ai giovani tra i 18 e i 29 anni (con possibilità anticipata a chi è già in possesso di una qualifica) e ha una durata massima fissata dal CCNL, più estesa per l'artigianato e per alcune attività. Per le altre due tipologie la durata segue il percorso formativo o l'accordo con l'istituzione formativa. La durata massima è un limite invalicabile dalla contrattazione individuale.
La retribuzione: sotto-inquadramento e percentuale
La specialità economica dell'apprendistato consente due meccanismi alternativi, secondo quanto previsto dal CCNL: il sotto-inquadramento, ossia l'inquadramento dell'apprendista fino a un certo numero di livelli inferiori rispetto a quello di destinazione finale (di norma non oltre due livelli), con avvicinamento progressivo; oppure una retribuzione determinata in percentuale crescente di quella del livello finale. In entrambi i casi la retribuzione cresce con l'avanzare del percorso. Le percentuali e i livelli vanno letti sulle tabelle del CCNL vigente.
L'obbligo formativo
Il tratto qualificante è la formazione: il datore deve garantire la formazione, interna ed eventualmente esterna, e la presenza di un tutor. L'inadempimento dell'obbligo formativo non è un dettaglio: quando è grave e tale da impedire la realizzazione delle finalità formative, può comportare conseguenze a carico del datore, fino alla riqualificazione del rapporto come ordinario a tempo indeterminato con i relativi effetti retributivi e contributivi.
Recesso e prosecuzione
Durante l'apprendistato valgono le regole ordinarie sul recesso per giusta causa o giustificato motivo. La specialità emerge al termine del periodo formativo: in quel momento ciascuna parte può recedere con preavviso (art. 2118 c.c.); in mancanza di disdetta, il rapporto prosegue automaticamente come ordinario rapporto a tempo indeterminato. È il momento decisivo per la stabilizzazione.
Vantaggi e cautele
Per il datore l'apprendistato offre benefici contributivi e una retribuzione iniziale ridotta; per il giovane, una qualificazione e una prospettiva di stabilizzazione. Le agevolazioni contributive sono però condizionate al rispetto degli obblighi formativi e dei limiti di legge: vanno verificate sulle circolari INPS aggiornate. Per l'apprendista è utile controllare l'effettiva erogazione della formazione e la corretta progressione retributiva.
Domande frequenti
Quanti tipi di apprendistato esistono?
Tre, secondo gli artt. 41-47 D.Lgs. 81/2015: per la qualifica e il diploma professionale, professionalizzante (il più diffuso) e di alta formazione e ricerca. Si distinguono per finalità, requisiti di età e durata.
Quanto si guadagna come apprendista?
Il CCNL consente un sotto-inquadramento fino a un certo numero di livelli inferiori rispetto al livello finale, oppure una retribuzione in percentuale crescente. In entrambi i casi la retribuzione aumenta con il percorso. Le percentuali vanno verificate sulle tabelle del CCNL vigente.
L'apprendistato è a tempo determinato?
No. È strutturalmente un contratto a tempo indeterminato a contenuto formativo. Al termine del periodo formativo, se nessuna delle parti recede con preavviso, prosegue automaticamente come ordinario rapporto a tempo indeterminato.
Cosa succede se il datore non eroga la formazione?
L'obbligo formativo è essenziale. Se l'inadempimento è grave e impedisce le finalità formative, può comportare conseguenze a carico del datore, fino alla riqualificazione del rapporto come ordinario a tempo indeterminato con i relativi effetti retributivi e contributivi.
Si può essere licenziati durante l'apprendistato?
Durante il periodo formativo valgono le regole ordinarie sul recesso per giusta causa o giustificato motivo. Al termine del periodo formativo ciascuna parte può recedere con preavviso ai sensi dell'art. 2118 c.c.