Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

Guida pratica · Lavoro · Tipologie contrattuali

In sintesi

L’apprendistato si articola in tre tipologie: per la qualifica e il diploma (under 25), professionalizzante (il più diffuso, 18-29 anni) e di alta formazione e ricerca (per lauree e dottorati). In tutti i tipi il CCNL consente un sotto-inquadramento retributivo rispetto all’inquadramento finale, con aumenti progressivi durante il percorso.

Riferimento normativo

Artt. 41-47 D.Lgs. 81/2015

Tabella riepilogativa

Le tre tipologie di apprendistato (D.Lgs. 81/2015)
Tipo Età Durata massima Finalità
1. Per la qualifica e il diploma 15-25 anni Definita dal percorso scolastico Conseguire qualifica/diploma EQF 3-4 in alternanza scuola-lavoro
2. Professionalizzante 18-29 anni Fino a 3 anni (5 per artigiani e alcune categorie) Qualificazione professionale tramite formazione aziendale + CCNL
3. Alta formazione e ricerca 18-29 anni Definita dall’accordo con l’istituzione formativa Laurea magistrale, dottorato, praticantato professionale, ricerca

Tipo 1 – per la qualifica e il diploma

Riguarda i giovani tra i 15 e i 25 anni che vogliono conseguire una qualifica professionale (EQF 3) o un diploma (EQF 4) in alternanza scuola-lavoro. La durata è quella del percorso formativo istituzionale. Il datore è tenuto a garantire la formazione esterna e a erogare la retribuzione prevista dal CCNL per gli apprendisti, con possibilità di sotto-inquadramento di norma non superiore a due livelli rispetto a quello di destinazione finale.

Tipo 2 – professionalizzante (il più diffuso)

È il tipo più utilizzato: riguarda i giovani tra i 18 e i 29 anni (17 anni se già in possesso di qualifica). La durata è stabilita dal CCNL, fino a un massimo di 3 anni (5 anni per l’artigianato e alcune attività del settore secondario previste dal contratto collettivo). Il piano formativo individuale è obbligatorio. La formazione comprende una parte trasversale (di regola a cura di enti pubblici) e una parte tecnico-professionale aziendale. Il CCNL fissa gli scatti retributivi progressivi durante il percorso.

Tipo 3 – alta formazione e ricerca

Destinato ai giovani tra i 18 e i 29 anni che puntano a una laurea magistrale, un dottorato, un praticantato per l’accesso alle professioni ordinate o a progetti di ricerca. L’accordo si stipula con università, istituti di ricerca, istituti tecnici superiori o ordini professionali. La durata è definita dal percorso accademico. La retribuzione e il sotto-inquadramento sono disciplinati dal CCNL o dall’accordo individuale nel rispetto dei minimi.

Retribuzione: il sotto-inquadramento

In tutti e tre i tipi, il CCNL può prevedere che l’apprendista sia inquadrato a un livello inferiore rispetto a quello di destinazione a fine percorso (di norma uno o due livelli). La retribuzione cresce in modo progressivo durante il rapporto, fino a raggiungere quella piena al termine. Al termine dell’apprendistato il datore può recedere con il preavviso contrattuale; se il rapporto continua, l’apprendista è confermato a tempo indeterminato.

Casi pratici

Tizio – apprendistato professionalizzante in un'officina metalmeccanica

Tizio, 20 anni, firma un apprendistato professionalizzante di 3 anni con un’officina che applica il CCNL Metalmeccanici Industria. Il CCNL applicato stabilisce il sotto-inquadramento (la legge consente fino a due livelli sotto il livello finale) e l’avanzamento a metà percorso; il piano formativo documenta la formazione aziendale. Nel CCNL Federdistribuzione, per esempio, l’apprendista parte due livelli sotto per la prima metà del periodo e sale di un livello nella seconda metà.

Caia – apprendistato di tipo 1 a 16 anni

Caia frequenta un istituto professionale e accede all’apprendistato per la qualifica. L’azienda collabora con la scuola per l’alternanza: la durata è quella del corso, la retribuzione è quella prevista dal CCNL applicato per gli apprendisti, inferiore a quella di un operaio qualificato.

Sempronio – apprendistato di alta formazione per il dottorato

Sempronio, 26 anni, svolge il dottorato in collaborazione con un’azienda farmaceutica tramite apprendistato di alta formazione e ricerca. L’accordo, stipulato con l’università, definisce le attività in azienda, la durata e la retribuzione minima, nel rispetto di quanto stabilisce il CCNL applicato in azienda.

Domande frequenti

Quanti anni si possono avere per l'apprendistato professionalizzante?

L’apprendistato professionalizzante è riservato ai giovani tra i 18 e i 29 anni (17 anni se già in possesso di una qualifica professionale).

L'apprendista può essere licenziato prima della fine del percorso?

Sì, ma solo per giusta causa o giustificato motivo, come qualsiasi altro lavoratore. Il datore può anche recedere liberamente al termine del percorso con il preavviso previsto dal CCNL.

Come funziona il sotto-inquadramento?

La legge consente di inquadrare l’apprendista fino a due livelli sotto quello finale (art. 42 D.Lgs. 81/2015); il CCNL stabilisce i livelli concreti. Nel CCNL Federdistribuzione sono due livelli sotto nella prima metà del periodo e uno sotto nella seconda.

L'apprendistato dà diritto alla NASpI?

Sì. Se il datore recede al termine del percorso senza confermare l’apprendista, o durante il percorso per giustificato motivo, il lavoratore matura il diritto alla NASpI in presenza dei requisiti contributivi.

L'apprendista paga meno contributi?

Sì: il datore beneficia di aliquote contributive ridotte durante il periodo di apprendistato, secondo le regole INPS vigenti. Il lavoratore matura comunque contribuzione ai fini pensionistici.

Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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