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  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

Guida pratica · Lavoro · Malattia e infortunio

In sintesi

Esaurito il periodo di comporto, alcuni CCNL consentono al lavoratore di chiedere un’aspettativa non retribuita per ragioni di salute, conservando il posto ma senza stipendio né contribuzione. La durata e le condizioni variano per CCNL. Per i dipendenti pubblici è disciplinata da norme specifiche.

Riferimento normativo

CCNL (per i dipendenti privati); D.P.R. 3/1957 e D.Lgs. 165/2001 (per il pubblico)

Tabella riepilogativa

Aspettativa per malattia: punti chiave
Aspetto Settore privato Settore pubblico
Base normativa CCNL (varia per contratto) D.P.R. 3/1957; D.Lgs. 165/2001; CCNL comparto
Durata tipica Varia per CCNL Fino a 18 mesi (in aggiunta al comporto)
Retribuzione Non retribuita Non retribuita (o ridotta per i primi mesi)
Contribuzione A carico del lavoratore (riscatto volontario INPS) A carico del lavoratore (riscatto)
Conservazione del posto Sì, per il periodo concordato Sì, per il periodo previsto

Quando si può chiedere l'aspettativa

L’aspettativa per malattia è uno strumento contrattuale (non di legge per i privati) che consente al lavoratore di prolungare l’assenza oltre il comporto conservando il posto di lavoro. Non tutti i CCNL la prevedono; occorre verificare il proprio contratto. Di norma si può richiedere quando il comporto è esaurito o in via di esaurimento, presentando la documentazione medica attestante la necessità di ulteriore riposo o cura.

Effetti su stipendio e contributi

Durante l’aspettativa non retribuita non spetta lo stipendio né l’indennità INPS (già esaurita). La contribuzione previdenziale si interrompe: il lavoratore che vuole coprire il periodo ai fini pensionistici può ricorrere al riscatto volontario o ai contributi volontari INPS, a proprie spese. Il periodo non contribuito non matura TFR.

Il rientro in servizio

Al termine dell’aspettativa il lavoratore ha il diritto di rientrare nel proprio posto (o in uno equivalente, se non disponibile). Se la malattia persiste oltre il periodo di aspettativa, il datore può recedere dal contratto. Il lavoratore può anche rinunciare all’aspettativa e dimettersi durante il periodo, maturando il diritto alla NASpI se ricorrono i requisiti.

Casi pratici

Tizio – esaurisce il comporto e chiede aspettativa di 6 mesi

Tizio ha esaurito il comporto CCNL. Il contratto prevede un’aspettativa di 6 mesi: la chiede formalmente con certificazione medica. Per 6 mesi conserva il posto ma non percepisce stipendio né matura contributi automaticamente.

Caia – CCNL non prevede aspettativa

Il CCNL di Caia non prevede aspettativa per malattia. Esaurito il comporto, il datore può recedere. Caia può solo negoziare individualmente un accordo scritto con il datore.

Sempronio – dipendente pubblico con aspettativa di 18 mesi

Sempronio è un dipendente pubblico. Esauriti i periodi retribuiti previsti dalla normativa di comparto, può chiedere un’aspettativa non retribuita fino a 18 mesi, conservando il posto e con possibilità di riscatto contributivo.

Domande frequenti

Ho diritto all'aspettativa per malattia?

Dipende dal tuo CCNL. Non è un diritto legale per i lavoratori privati: è previsto solo dai contratti collettivi che esplicitamente la contemplano.

Durante l'aspettativa prendo lo stipendio?

No. L’aspettativa è non retribuita: non spetta stipendio né indennità INPS.

I contributi maturano durante l'aspettativa?

No. La contribuzione è sospesa. Per coprire il periodo ai fini pensionistici occorre ricorrere ai contributi volontari o al riscatto, a proprie spese.

Posso essere licenziato durante l'aspettativa?

No, durante il periodo di aspettativa concordato il posto è conservato. Il licenziamento può avvenire solo alla scadenza del periodo se la malattia persiste.

Il TFR matura durante l'aspettativa non retribuita?

No. Il TFR non matura nei periodi in cui non è erogata retribuzione, salvo diversa previsione del CCNL.

Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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