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Calcolatore del Periodo di Comporto (Malattia)

Versione dati: 13 maggio 2026

Periodo di comporto

La durata del comporto e' fissata dal CCNL applicato: leggila sulla tua scheda contrattuale. Stima orientativa; il computo delle assenze e la finestra mobile possono variare per singolo CCNL. Riferimento: art. 2110 c.c.

Il periodo di comporto e’ l’arco di tempo durante il quale il lavoratore assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto (art. 2110 c.c.). La sua durata e’ fissata dal CCNL applicato. Superato il comporto, il datore puo’ legittimamente licenziare per superamento del periodo di comporto. Inserisci i giorni previsti dal tuo contratto e le assenze gia’ fatte per sapere quanti giorni residui ti restano.

Comporto secco e per sommatoria

Il comporto secco riguarda un’unica malattia continuativa; il comporto per sommatoria somma piu’ episodi di malattia all’interno di una finestra temporale mobile (spesso 365 giorni) prevista dal CCNL. Prima di superare la soglia, il lavoratore puo’ spesso chiedere un periodo di aspettativa non retribuita, se previsto dal contratto, per conservare il posto.

Riferimento: art. 2110 del codice civile.