Testo dell'articoloVigente
Gli artt. 31 e 32 dello Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970) garantiscono al lavoratore eletto a cariche pubbliche o sindacali il diritto all’aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato. Il rapporto è sospeso ma non il diritto al posto, alla qualifica e al computo dei periodi ai fini del TFR e dell’anzianità secondo la contrattazione collettiva.
Tabella riepilogativa
| Aspetto | Art. 31 (cariche sindacali) | Art. 32 (cariche pubbliche) |
|---|---|---|
| Diritto | Aspettativa non retribuita per la durata del mandato | Aspettativa non retribuita per la durata del mandato |
| Cariche coperte | Dirigenti sindacali chiamati a funzioni dirigenziali esterne | Consiglieri comunali, provinciali, regionali; parlamentari; alcune altre cariche |
| Durata | Tutta la durata della carica (rinnovabile) | Tutta la durata del mandato |
| Retribuzione | Non spetta dal datore | Non spetta dal datore (eventuale indennità pubblica) |
| Diritto al rientro | Sì, stessa qualifica | Sì, stessa qualifica |
| Contribuzione | Non matura ordinariamente | Non matura ordinariamente |
Art. 31: i dirigenti sindacali
L’art. 31 della L. 300/1970 riconosce ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali o nazionali il diritto, quando necessario per l’espletamento del mandato, di essere posti in aspettativa non retribuita per tutta la durata della carica. La norma copre la dirigenza sindacale esterna (non i semplici delegati RSU/RSA, la cui attività è coperta da permessi sindacali ordinari). Il lavoratore deve comunicare tempestivamente al datore l’assunzione della carica e la data di inizio dell’aspettativa.
Art. 32: le cariche pubbliche elettive
L’art. 32 L. 300/1970 estende la stessa protezione ai lavoratori eletti a cariche pubbliche elettive: consiglieri comunali, provinciali, regionali, parlamentari e altre cariche previste dalla legge. Il lavoratore ha diritto all’aspettativa per tutta la durata del mandato e al rientro in azienda al termine dello stesso, con la stessa qualifica e la stessa posizione. Non può essere licenziato a causa dell’esercizio del mandato pubblico.
Effetti su anzianità, TFR e contributi
Durante l’aspettativa ex artt. 31-32:
- Retribuzione: non spetta dal datore; il titolare di carica pubblica percepisce eventuale indennità dall’ente pubblico.
- TFR: non matura durante l’aspettativa, salvo che il CCNL o un accordo aziendale preveda diversamente.
- Contributi INPS: non maturano; il lavoratore può versare contributi volontari.
- Anzianità: molti CCNL prevedono che il periodo sia computato ai fini degli scatti e dell’anzianità contrattuale, equiparandolo al servizio effettivo.
Il lavoratore mantiene il diritto al rientro nel posto di lavoro, nella stessa qualifica, entro un termine breve dalla cessazione della carica.
Casi pratici
Tizio viene eletto consigliere regionale: ha diritto all’aspettativa ex art. 32 L. 300/1970 per tutta la durata del mandato (5 anni). Il datore deve concederla senza possibilità di rifiuto. Al termine del mandato Tizio rientra nella stessa qualifica. Durante i 5 anni non riceve retribuzione dal datore, ma percepisce l’indennità regionale.
Caia viene nominata segretaria di una categoria sindacale nazionale. L’incarico richiede dedizione a tempo pieno: ha diritto all’aspettativa ex art. 31 L. 300/1970. Il sindacato le corrisponde una retribuzione interna; il datore sospende il rapporto senza poter licenziarla. L’aspettativa dura fino alla fine del mandato sindacale.
Sempronio è eletto consigliere comunale ma svolge il mandato part-time, compatibilmente con il lavoro: non richiede l’aspettativa ex art. 32 ma può usufruire dei permessi per adempimento mandato (artt. 78-80 D.Lgs. 267/2000) per le sedute di consiglio, con rimborso spese dall’ente locale.
Domande frequenti
Il datore può rifiutare l'aspettativa per mandato pubblico o sindacale?
No. Gli artt. 31 e 32 L. 300/1970 attribuiscono un diritto soggettivo: il datore non può rifiutare l’aspettativa né può licenziare il lavoratore per l’esercizio del mandato. Il rifiuto è illecito e può essere impugnato.
Al termine del mandato posso tornare al mio stesso posto?
Sì. Il lavoratore ha diritto a rientrare nella stessa posizione, qualifica e livello. Se la posizione è stata soppressa, il datore deve comunque ricollocare il lavoratore in una posizione equivalente.
Durante l'aspettativa per mandato pubblico maturano le ferie?
Di norma no, perché le ferie maturano sulla base della prestazione lavorativa. Alcuni CCNL, tuttavia, equiparano il periodo di aspettativa al servizio effettivo anche ai fini delle ferie: verificare il contratto collettivo applicato.
L'art. 31 si applica anche ai delegati RSU/RSA?
No. I delegati RSU/RSA hanno diritto ai permessi sindacali retribuiti (art. 23 L. 300/1970) e non retribuiti (art. 24), ma non all’aspettativa ex art. 31, che riguarda la dirigenza sindacale esterna chiamata a funzioni a tempo pieno fuori dall’azienda.
Posso interrompere anticipatamente l'aspettativa se cesso la carica?
Sì. Se la carica cessa prima del termine previsto (ad esempio scioglimento del consiglio comunale) il lavoratore può chiedere il rientro anticipato, di norma con un preavviso di 30 giorni al datore.
Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Serve un parere sul tuo caso concreto?
Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
In sintesi
Indice dei contenuti
Gli artt. 31 e 32 dello Statuto dei Lavoratori realizzano un punto di equilibrio delicato: consentire al lavoratore di esercitare un mandato pubblico o sindacale - espressione di diritti costituzionali - senza perdere il posto di lavoro. Il meccanismo scelto dal legislatore è l'aspettativa, cioè una sospensione del rapporto che ne congela gli effetti principali pur mantenendone in vita il vincolo.
Il fondamento costituzionale
Queste norme attuano principi di rango costituzionale: la libertà sindacale (art. 39 Cost.) e il diritto di accedere alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza (art. 51 Cost.). L'aspettativa è lo strumento tecnico che evita che l'impegno civico o sindacale si traduca in un sacrificio del rapporto di lavoro.
Art. 31: i dirigenti sindacali
L'art. 31 si rivolge ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali. A costoro spetta, a richiesta, l'aspettativa non retribuita per la durata del mandato. Il rapporto resta sospeso: il lavoratore non presta attività e non percepisce retribuzione dal datore, ma conserva il posto.
Art. 32: le cariche pubbliche elettive
L'art. 32 tutela i lavoratori eletti a cariche pubbliche. Anche qui opera l'aspettativa non retribuita per la durata del mandato. La disciplina si coordina con la normativa sullo status degli amministratori locali e degli eletti, che può prevedere indennità pubbliche a carico dell'ente, distinte dalla retribuzione del datore privato.
Effetti della sospensione sul rapporto
Durante l'aspettativa il rapporto è sospeso: cessano l'obbligo di prestazione e quello retributivo, ma permane il vincolo. Il lavoratore conserva il diritto al posto e alla qualifica. Quanto al computo dell'anzianità e alla maturazione di TFR e istituti collegati durante l'aspettativa, occorre fare riferimento alla disciplina legale e alla contrattazione collettiva applicabile.
Il diritto al rientro
Cessato il mandato, il lavoratore ha diritto a rientrare nella medesima qualifica posseduta prima della sospensione. Si tratta di una tutela forte: il datore non può utilizzare l'assenza per mandato come occasione per un demansionamento, vietato anche dall'art. 2103 c.c.
Aspettativa e tutela contro atti ritorsivi
L'esercizio di un diritto sindacale o elettorale non può essere fonte di trattamenti deteriori. Comportamenti datoriali che colpiscano il lavoratore per il suo impegno sindacale ricadono nell'area della condotta antisindacale (art. 28 Statuto) e degli atti discriminatori, con i relativi rimedi.
Domande frequenti
L'aspettativa per cariche pubbliche o sindacali è retribuita?
No. Gli artt. 31 e 32 dello Statuto prevedono un'aspettativa non retribuita per la durata del mandato. Il datore privato non eroga la retribuzione, ferma restando l'eventuale indennità pubblica a carico dell'ente.
Posso essere licenziato perché in aspettativa per mandato?
No. Il rapporto è solo sospeso e il lavoratore conserva il posto e la qualifica. Atti ritorsivi legati all'impegno sindacale o elettivo sono vietati e censurabili anche come condotta antisindacale.
Al termine del mandato in quale ruolo rientro?
Nella stessa qualifica posseduta prima dell'aspettativa. Il demansionamento al rientro è vietato dall'art. 2103 c.c.
Durante l'aspettativa maturo anzianità e TFR?
Dipende dalla disciplina di legge e dal CCNL applicabile, che regolano gli effetti della sospensione su anzianità e istituti collegati. Occorre verificare il contratto vigente.
Qual è la differenza tra art. 31 e art. 32?
L'art. 31 riguarda i dirigenti sindacali chiamati a funzioni pubbliche o sindacali; l'art. 32 i lavoratori eletti a cariche pubbliche. In entrambi i casi spetta l'aspettativa non retribuita per la durata del mandato.