Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Guida pratica · Lavoro · NASpI e disoccupazione

In sintesi

La scadenza di un contratto a termine senza rinnovo è una forma di disoccupazione involontaria: se si hanno almeno 13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti si ha diritto alla NASpI. Il lavoratore a termine può aver accumulato contributi da più contratti, e tutti concorrono al calcolo di durata e importo.

Riferimento normativo

D.Lgs. 22/2015

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Tabella riepilogativa

NASpI e contratti a termine – Punti chiave
Aspetto Regola
Causa della disoccupazione Scadenza del termine: disoccupazione involontaria a tutti gli effetti
Requisito contributivo 13 settimane nei 4 anni precedenti (somma di tutti i contratti nel periodo)
Durata NASpI Metà delle settimane contributive nei 4 anni (max 24 mesi)
Importo Calcolato sulla retribuzione media degli ultimi 4 anni (tutti i rapporti)
Contratti stagionali Stesse regole; possibile accumulo di più stagioni nello stesso quadriennio
Domanda Entro 68 giorni dalla scadenza del contratto

La scadenza è disoccupazione involontaria

Il lavoratore a termine che vede scadere il proprio contratto senza rinnovo si trova in uno stato di disoccupazione involontaria, esattamente come il licenziato. Non è necessaria alcuna «colpa» del datore: la semplice mancanza di rinnovo è sufficiente per accedere alla NASpI, purché siano rispettati i requisiti contributivi.

Come si sommano i contributi di più contratti

Il lavoratore precario che ha avuto più contratti a termine – anche con datori diversi – può sommare i periodi contributivi di ciascuno ai fini del raggiungimento delle 13 settimane minime e del calcolo della durata. La retribuzione media viene calcolata su tutti i redditi percepiti nel quadriennio, non solo sull’ultimo contratto.

Contratti stagionali ripetuti

I lavoratori stagionali che ripetono la stagione anno dopo anno accumulano settimane contributive in ogni stagione. Se nell’arco dei 4 anni hanno almeno 13 settimane totali, hanno diritto alla NASpI al termine di ogni stagione. La durata sarà proporzionata alle settimane accumulate nel quadriennio.

Casi pratici

Tizio – tre contratti a termine con tre datori diversi

Tizio ha avuto 3 contratti a termine di circa 6 mesi ciascuno in 4 anni, con datori diversi. In totale ha circa 78 settimane contributive nel quadriennio: ha diritto alla NASpI per circa 39 settimane (9 mesi) calcolata sulla retribuzione media di tutti e tre i contratti.

Caia – stagionale che ripete ogni estate

Caia lavora come stagionale ogni estate per 3 mesi dall’anno scorso: ha accumulato circa 52 settimane in 4 anni. Al termine dell’ultima stagione può chiedere la NASpI per circa 26 settimane (6 mesi).

Sempronio – contratto breve con solo 10 settimane

Sempronio ha avuto un solo contratto a termine di 10 settimane nell’ultimo anno e non ha altri periodi lavorativi nei 4 anni precedenti: non raggiunge le 13 settimane minime e non ha diritto alla NASpI.

Domande frequenti

Se il contratto a termine non viene rinnovato ho diritto alla NASpI?

Sì, la scadenza senza rinnovo è disoccupazione involontaria. Occorre avere almeno 13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti e presentare domanda entro 68 giorni.

I contributi di diversi contratti a termine si sommano?

Sì. Tutti i periodi contributivi nei 4 anni precedenti la cessazione – anche da datori diversi – si sommano per raggiungere i requisiti di accesso e calcolare la durata della NASpI.

Se ho rinnovato il contratto tante volte, cambia qualcosa?

No. Ciò che conta è la data di cessazione definitiva e i contributi versati nel quadriennio precedente: il numero di rinnovi non influisce sul meccanismo di calcolo della NASpI.

Il contratto a termine risolto anticipatamente dal datore dà diritto alla NASpI?

Sì. La risoluzione anticipata da parte del datore equivale a un licenziamento: è disoccupazione involontaria e dà diritto alla NASpI con i requisiti ordinari.

Posso chiedere la NASpI anche se trovo subito un nuovo contratto breve?

Se il nuovo contratto inizia subito, la NASpI si sospende per la durata del contratto (se ≤ 6 mesi) o decade (se > 6 mesi o a tempo indeterminato). È comunque consigliabile presentare la domanda NASpI nei 68 giorni per poi gestire la sospensione.

Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • La scadenza di un contratto a termine senza rinnovo e disoccupazione involontaria a tutti gli effetti e da titolo alla NASpI.
  • Serve il requisito di almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti, sommando tutti i rapporti del periodo.
  • La durata dell'indennita e pari alla meta delle settimane contributive del quadriennio, con un tetto massimo di legge.
  • L'importo si calcola sulla retribuzione media degli ultimi anni; i contratti stagionali ripetuti accumulano settimane utili.
  • La domanda va presentata all'INPS entro 68 giorni dalla cessazione, pena la perdita del diritto.
Indice dei contenuti

La fine di un contratto a tempo determinato e una delle situazioni piu frequenti di accesso alla NASpI, l'indennita di disoccupazione disciplinata dal D.Lgs. 22/2015. Per il lavoratore precario il punto chiave e capire che la scadenza del termine non e una sua scelta ne una sua colpa: e disoccupazione involontaria, e come tale apre la porta alla tutela, a condizione di rispettarne requisiti e termini.

La scadenza del termine e involontaria

Il lavoratore a termine che non viene rinnovato si trova in disoccupazione involontaria esattamente come chi e licenziato. Non occorre alcun inadempimento del datore: la semplice cessazione per scadenza naturale del contratto e sufficiente. Questo distingue nettamente la fattispecie dalle dimissioni volontarie, che di regola non danno diritto alla NASpI salvo le ipotesi assimilate previste dalla legge.

Il requisito contributivo

Per accedere alla prestazione occorrono almeno tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio della disoccupazione. La norma consente di sommare i periodi di tutti i contratti svolti nel quadriennio, anche con datori diversi: e una previsione pensata proprio per i percorsi lavorativi frammentati, dove nessun singolo rapporto raggiungerebbe da solo la soglia.

Come si calcola la durata

La durata dell'indennita e commisurata alle settimane di contribuzione: in linea generale spetta per un numero di settimane pari alla meta di quelle coperte nel quadriennio, entro un limite massimo fissato dalla legge. Piu lunga e stata la storia contributiva del precario nel periodo, piu lunga sara la copertura della NASpI, fino al tetto previsto.

Il calcolo dell'importo

L'importo si determina sulla retribuzione media imponibile degli ultimi anni, considerando il complesso dei rapporti del periodo e non solo l'ultimo contratto. Sono previsti un meccanismo di calcolo con una percentuale della retribuzione di riferimento e una riduzione progressiva dell'assegno con il passare dei mesi. I valori e le percentuali puntuali sono quelli stabiliti dalla normativa vigente, da verificare al momento della domanda.

I lavoratori stagionali

Chi ripete la stessa stagione anno dopo anno accumula settimane contributive a ogni ciclo. Se nell'arco dei quattro anni raggiunge le tredici settimane, ha diritto alla NASpI al termine di ciascuna stagione, con una durata proporzionata al monte settimanale maturato. E il caso tipico del lavoro turistico, agricolo o legato a picchi produttivi ricorrenti.

La domanda e i termini

La domanda si presenta in via telematica all'INPS (portale, patronato o contact center) entro sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto. Il termine e perentorio: oltre quella soglia il diritto si perde. La decorrenza dell'indennita e legata alla data di presentazione, per cui conviene attivarsi senza attendere, allegando la documentazione del rapporto cessato.

Domande frequenti

La scadenza di un contratto a termine da diritto alla NASpI?

Si: e disoccupazione involontaria a tutti gli effetti. Non serve alcuna colpa del datore, basta la cessazione per scadenza naturale del termine.

Quante settimane di contributi servono?

Almeno 13 settimane nei 4 anni precedenti, sommando i periodi di tutti i contratti del quadriennio, anche con datori diversi.

Quanto dura la NASpI?

In linea generale per un numero di settimane pari alla meta di quelle contributive del quadriennio, entro il tetto massimo fissato dalla legge.

I contratti stagionali contano?

Si: ogni stagione accumula settimane utili. Raggiunte le 13 settimane nei 4 anni, spetta la NASpI al termine di ciascuna stagione, in misura proporzionata.

Entro quando devo fare domanda?

Entro 68 giorni dalla cessazione del contratto. E un termine perentorio: oltre quella data il diritto si perde.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.