Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

Guida pratica · Lavoro · NASpI e disoccupazione

In sintesi

La NASpI è l’indennità di disoccupazione per i lavoratori dipendenti che perdono involontariamente il lavoro. Per ottenerla occorrono almeno 13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti e la domanda va presentata entro 68 giorni dalla cessazione. L’importo e la durata dipendono dalla retribuzione e dalla contribuzione maturata: nel 2026 l’indennità non può superare 1.584,70 euro lordi al mese.

Riferimento normativo

D.Lgs. 22/2015

Quanta NASpI ti spetta?

Calcola importo e durata dell'indennità di disoccupazione 2026, con massimale e décalage.

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Tabella riepilogativa

NASpI 2026 – Quadro di sintesi
Elemento Regola
Stato richiesto Disoccupazione involontaria (licenziamento, fine contratto, giusta causa, risoluzione protetta)
Requisito contributivo Almeno 13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti la cessazione
Requisito dello stato di disoccupazione Dichiarazione di immediata disponibilità (DID): la domanda di NASpI vale già come DID; entro 15 giorni si stipula il patto di servizio al Centro per l’impiego
Dimissioni nei 12 mesi prima Se nei 12 mesi precedenti ci si è dimessi da un tempo indeterminato, servono almeno 13 settimane di contributi dopo quelle dimissioni (eventi dal 1° gennaio 2025)
Domanda Telematica all’INPS entro 68 giorni dalla cessazione
Durata massima 24 mesi (metà delle settimane contributive degli ultimi 4 anni)
Décalage Riduzione del 3% al mese dal sesto mese (dall’ottavo per chi ha 55 anni o più)
Importi 2026 75% della retribuzione media fino a 1.456,72 euro, più il 25% della parte eccedente; massimo 1.584,70 euro al mese (circolare INPS n. 4/2026)

Chi ha diritto alla NASpI

La NASpI spetta ai lavoratori dipendenti – compreso il personale artistico e i dirigenti – che si trovano in stato di disoccupazione involontaria. Sono incluse: la perdita del lavoro per licenziamento (anche per giusta causa), la scadenza di un contratto a termine, le dimissioni per giusta causa e la risoluzione consensuale in sede protetta (conciliazione sindacale o Ispettorato del Lavoro). Sono invece escluse le dimissioni volontarie ordinarie, salvo quelle per giusta causa.

Il requisito contributivo

Il lavoratore deve poter far valere almeno 13 settimane di contributi nel quadriennio che precede la data di cessazione del rapporto. Non è richiesto un periodo minimo di anzianità nell’ultimo impiego: rileva la contribuzione complessiva nei 4 anni, anche derivante da più rapporti di lavoro distinti.

Se ti eri dimesso nei 12 mesi prima: le 13 settimane dal nuovo lavoro

Per le cessazioni dal 1° gennaio 2025 l’art. 3, comma 1, lettera c-bis) del D.Lgs. 22/2015 aggiunge un requisito. Se nei 12 mesi che precedono il licenziamento o la scadenza del contratto ti eri dimesso volontariamente (anche con risoluzione consensuale) da un rapporto a tempo indeterminato, devi avere almeno 13 settimane di contributi successive a quelle dimissioni. Non basta più un contratto breve dopo le dimissioni per riaprire la NASpI. La regola non si applica alle dimissioni per giusta causa, alla risoluzione consensuale in sede protetta e alle dimissioni nel periodo tutelato di maternità e paternità (art. 55 D.Lgs. 151/2001).

Restano escluse anche le dimissioni per fatti concludenti, cioè la cessazione per assenza ingiustificata introdotta dal collegato lavoro: la scheda INPS le elenca tra le cause che non danno diritto alla NASpI (circolare INPS n. 154 del 22 dicembre 2025). Come funzionano le dimissioni e quando si considerano rassegnate è spiegato nella guida alle dimissioni telematiche.

Quanto spetta nel 2026: calcolo e importo massimo

La base è la retribuzione media mensile: si sommano le retribuzioni imponibili ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni, si divide per le settimane di contribuzione e si moltiplica per 4,33 (art. 4 D.Lgs. 22/2015). Per il 2026 la circolare INPS n. 4 del 28 gennaio 2026 fissa la retribuzione di riferimento a 1.456,72 euro e l’importo massimo a 1.584,70 euro al mese.

  • Retribuzione media fino a 1.456,72 euro: la NASpI è il 75% della retribuzione media.
  • Retribuzione media oltre 1.456,72 euro: 75% di 1.456,72 (cioè 1.092,54 euro) più il 25% della parte che supera 1.456,72 euro.
  • In ogni caso non si superano 1.584,70 euro: il tetto si raggiunge con una retribuzione media di circa 3.425 euro.
Esempi di importo NASpI 2026 (primo mese, lordo, prima del décalage)
Retribuzione media mensile Calcolo NASpI mensile
1.200,00 euro 1.200,00 × 75% 900,00 euro
2.000,00 euro 1.092,54 + 25% × 543,28 1.228,36 euro
3.500,00 euro 1.092,54 + 25% × 2.043,28 = 1.603,36 1.584,70 euro (massimo)

Gli importi sono lordi; sulla NASpI non si applica il prelievo contributivo dell’art. 26 L. 41/1986. Per una stima sulla propria retribuzione c’è il calcolatore NASpI.

Come presentare la domanda

La domanda si presenta esclusivamente in via telematica tramite il sito INPS (portale MyINPS), tramite il proprio patronato di riferimento o tramite un CAF abilitato. Il termine è di 68 giorni dalla cessazione del rapporto. Se presentata entro 8 giorni dalla cessazione, la NASpI decorre dall’ottavo giorno; altrimenti decorre dal giorno successivo alla domanda. La presentazione della domanda equivale alla Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID): nei 15 giorni successivi bisogna recarsi al Centro per l’impiego per il patto di servizio personalizzato, altrimenti è il Centro a convocare il lavoratore. In caso di licenziamento per giusta causa i 68 giorni decorrono dal trentesimo giorno dopo la cessazione e la NASpI spetta dal trentottesimo giorno. La domanda si invia dal servizio online indicato nella scheda INPS sulla NASpI.

Décalage: la riduzione mensile

A partire dal sesto mese di fruizione l’importo mensile della NASpI si riduce del 3% ogni mese (décalage, art. 4 D.Lgs. 22/2015 come modificato dalla L. 234/2021). Per chi ha compiuto 55 anni alla data di presentazione della domanda, il décalage scatta dall’ottavo mese. Questa riduzione progressiva incentiva la ripresa di un’occupazione nel più breve tempo possibile.

Lavorare mentre si percepisce la NASpI

  • Nuovo lavoro dipendente con reddito annuo oltre la soglia esente: si decade dalla NASpI, ma se il contratto non supera i 6 mesi la prestazione è solo sospesa per la durata del rapporto (art. 9 D.Lgs. 22/2015).
  • Lavoro dipendente con reddito basso (la scheda INPS indica 8.174 euro annui): la NASpI resta, ridotta, se si comunica all’INPS il reddito annuo previsto entro 30 giorni con il modello NASpI-Com e il nuovo datore è diverso da quello precedente e non collegato.
  • Attività autonoma con reddito che non supera le detrazioni (5.500 euro secondo la scheda INPS): la comunicazione va fatta entro un mese dall’inizio e la NASpI si riduce dell’80% del reddito previsto (art. 10).
  • Lavoro occasionale: cumulabile per intero fino a 5.000 euro di compensi nell’anno civile.

La mancata comunicazione del reddito, anche se pari a zero, nei termini fa perdere la prestazione.

NASpI anticipata: dal 2026 in due rate

Chi avvia un’attività autonoma, un’impresa individuale o entra come socio lavoratore in una cooperativa può chiedere la liquidazione anticipata della NASpI non ancora percepita, entro 30 giorni dall’avvio (art. 8 D.Lgs. 22/2015). Per le domande presentate dal 1° gennaio 2026 l’anticipazione non è più pagata in un’unica soluzione: il 70% arriva con la liquidazione della domanda, il 30% al termine della durata teorica della NASpI e comunque non oltre 6 mesi dalla domanda, dopo la verifica che non ci sia un nuovo lavoro dipendente né una pensione diretta. In caso di rioccupazione come dipendente la seconda rata non spetta e l’anticipazione va restituita (INPS, messaggio 7 aprile 2026, n. 1215).

Casi pratici

Tizio – licenziamento con 3 anni di contributi

Tizio viene licenziato dopo 3 anni di lavoro continuativo. Ha accumulato ben più di 13 settimane di contributi nel quadriennio e presenta domanda NASpI entro 68 giorni. Ha diritto all’indennità per una durata pari alla metà delle settimane contributive degli ultimi 4 anni, con importo calcolato sulla sua retribuzione media.

Caia – dimissioni volontarie ordinarie

Caia si dimette senza una giusta causa: la NASpI non spetta, perché le dimissioni volontarie escludono lo stato di disoccupazione involontaria. Potrà accedere alla NASpI solo se in futuro perderà il lavoro in modo involontario. Se però si dimetteva da un contratto a tempo indeterminato e il nuovo lavoro cessa entro 12 mesi da quelle dimissioni, dovrà avere almeno 13 settimane di contributi nel nuovo impiego.

Sempronio – fine contratto a termine

Sempronio lavora con un contratto a termine che scade senza rinnovo. La scadenza del contratto costituisce disoccupazione involontaria: se ha almeno 13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti, ha diritto alla NASpI e deve presentare domanda entro 68 giorni dalla scadenza.

Domande frequenti

La NASpI spetta anche dopo le dimissioni per giusta causa?

Sì. Le dimissioni per giusta causa – ad esempio mancato pagamento dello stipendio o mobbing – sono equiparate al licenziamento ai fini della NASpI. Occorre documentare la giusta causa.

Quante settimane di contributi servono per la NASpI?

Almeno 13 settimane nei 4 anni che precedono la cessazione del rapporto, indipendentemente da quanti datori di lavoro le abbiano versate.

Entro quando va presentata la domanda NASpI?

Entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, in via telematica tramite INPS, patronato o CAF abilitato.

Il décalage riduce subito l'importo della NASpI?

No. La riduzione del 3% mensile scatta dal sesto mese (dall’ottavo per chi ha 55 anni o più) e si applica ogni mese successivo fino alla scadenza della prestazione.

La NASpI è compatibile con il lavoro dipendente?

Solo parzialmente. La ripresa di un lavoro dipendente comporta la sospensione o la decadenza dalla NASpI, a seconda della durata del nuovo rapporto. Vedere l’articolo specifico sul cumulo.

Chi non ha diritto alla NASpI?

Non hanno diritto alla NASpI i lavoratori autonomi (per loro esiste la DIS-COLL se collaboratori coordinati), i dipendenti pubblici a tempo indeterminato, i pensionati e chi si dimette volontariamente senza giusta causa.

Fonti normative e portali ufficiali

Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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