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Il D.Lgs. 81/2015 prevede tre tipologie di apprendistato. L’apprendistato di primo livello (duale) integra istruzione scolastica e formazione aziendale per i 15-25enni. L’apprendistato professionalizzante (secondo livello) è il più diffuso e riguarda l’acquisizione di competenze tecnico-professionali. L’apprendistato di alta formazione e ricerca (terzo livello) consente di conseguire titoli universitari, master, dottorati o qualifiche professionali protette lavorando. In tutti i casi il costo contributivo è agevolato e il CCNL fissa la retribuzione.
Tabella riepilogativa
| Tipo | Età / Destinatari | Finalità | Durata max |
|---|---|---|---|
| Primo livello (duale) | 15-25 anni, iscritti a percorsi scolastici IeFP/IIS | Qualifica o diploma professionale integrato con scuola | Fino al completamento del percorso scolastico |
| Secondo livello (professionalizzante) | 15-29 anni | Qualifica professionale tramite formazione on the job | Da 6 mesi a 3 anni (fino a 5 per alcune professioni artigiane) |
| Terzo livello (alta formazione e ricerca) | Non c’è limite superiore di età formale per alcuni titoli | Laurea, master, dottorato, specializzazione medica, praticantato | Definita dal percorso formativo |
L'apprendistato duale (primo livello): scuola e lavoro insieme
L’apprendistato di primo livello, noto come apprendistato duale, è uno strumento che permette ai giovani tra i 15 e i 25 anni di alternare l’attività in azienda con la frequenza scolastica nei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) o dell’istruzione secondaria. L’obiettivo è conseguire una qualifica professionale o un diploma con valore legale, riducendo il rischio di abbandono scolastico.
Il piano formativo è elaborato congiuntamente da scuola e azienda; le ore in azienda hanno valore di formazione professionale e non sono ore di lavoro «in più» rispetto al programma scolastico.
L'apprendistato di alta formazione e ricerca (terzo livello)
L’apprendistato di alta formazione permette di lavorare per un’azienda e contemporaneamente conseguire:
- Laurea triennale o magistrale;
- Master universitari di primo o secondo livello;
- Dottorato di ricerca;
- Specializzazione medica;
- Praticantato per l’accesso agli albi professionali.
Il percorso è regolato da protocolli tra l’azienda e l’università o ente formativo. La retribuzione è fissata dal CCNL e il monte ore in azienda è coordinato con gli impegni accademici.
Vantaggi contributivi e obblighi del datore
I contratti di apprendistato beneficiano di aliquote contributive agevolate per tutta la durata del contratto e, nelle piccole imprese, anche oltre. Il datore ha l’obbligo di garantire un tutor aziendale e di rispettare il piano formativo individuale. Al termine dell’apprendistato il contratto si trasforma automaticamente in tempo indeterminato, salvo disdetta da entrambe le parti entro 30 giorni.
Casi pratici
Tizio ha 17 anni e si iscrive a un IeFP in meccatronica: tre giorni a settimana in azienda, due a scuola. Al termine consegue la qualifica professionale con valore legale. L’azienda paga contributi ridotti e riceve un lavoratore già formato sulla propria realtà produttiva.
Caia ha 22 anni e vuole conseguire la laurea magistrale in ingegneria gestionale: un’azienda le offre un contratto di apprendistato di terzo livello. Frequenta i corsi universitari e lavora in azienda secondo un piano orario concordato. La retribuzione è inferiore a quella ordinaria ma coperta dal CCNL; i contributi sono agevolati.
Sempronio si è laureato in economia e vuole iscriversi all’albo dei commercialisti. L’apprendistato di alta formazione per praticantato gli permette di svolgere le 18 mensilità di pratica obbligatoria come apprendista in uno studio, con contratto di lavoro e copertura contributiva, invece di farlo «gratis» o con una borsa.
Domande frequenti
Quante ore di formazione deve garantire il datore nell'apprendistato?
Per il secondo livello la formazione esterna (presso enti accreditati) è di norma almeno 120 ore nel primo anno; per i livelli 1 e 3 dipende dal percorso scolastico o universitario, che costituisce esso stesso la formazione esterna.
L'apprendista può essere licenziato?
Sì, ma solo per giusta causa o giustificato motivo. Non è applicabile il recesso libero (senza motivazione) se non al termine del periodo di apprendistato, nei 30 giorni successivi, in cui ciascuna parte può recedere.
La retribuzione dell'apprendista è inferiore a quella degli altri dipendenti?
Sì. I CCNL prevedono tabelle retributive specifiche per gli apprendisti, di norma inferiori a quelle del lavoratore qualificato, con aumenti progressivi in base all’anzianità nell’apprendistato.
Cosa succede al termine dell'apprendistato?
Salvo disdetta scritta da una delle parti entro 30 giorni dalla scadenza, il contratto si converte automaticamente in contratto a tempo indeterminato, e il lavoratore acquisisce la qualifica prevista dal piano formativo.
Un'azienda può avere più apprendisti?
Sì, entro i limiti fissati per legge e dal CCNL in rapporto agli specializzati in organico. In ogni caso è necessario che l’azienda abbia la capacità formativa.
Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Serve un parere sul tuo caso concreto?
Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'apprendistato è il principale contratto “a causa mista” del nostro ordinamento: alla prestazione di lavoro si affianca, sul piano funzionale, l'obbligo del datore di garantire una formazione che porti il giovane a una qualifica o a un titolo. Il D.Lgs. 81/2015 ne ha ridisegnato l'architettura in tre tipologie, ciascuna con destinatari e finalità propri. Capirne le differenze è decisivo perché cambia il regime formativo, la durata e gli sbocchi.
La causa mista e l'art. 2094 c.c.
Resta fermo che l'apprendista è un lavoratore subordinato ai sensi dell'art. 2094 c.c.: è inserito nell'organizzazione aziendale e soggetto al potere direttivo. Ciò che distingue l'apprendistato è l'elemento formativo, che diventa parte essenziale dello scambio contrattuale. La conseguenza pratica è che il mancato adempimento dell'obbligo formativo non è una mera irregolarità, ma incide sulla causa stessa del contratto.
Primo livello: il sistema duale
L'apprendistato di primo livello rivolge ai giovani 15-25 anni un percorso che alterna istruzione e formazione professionale con il lavoro in azienda. È il cuore del cosiddetto “sistema duale”: consente di conseguire una qualifica o un diploma professionale, o ancora il diploma di istruzione secondaria, integrando il percorso scolastico con l'esperienza lavorativa.
Professionalizzante: il più diffuso
Il secondo livello è la forma più utilizzata. Mira all'acquisizione di una qualificazione professionale tramite formazione “on the job” e formazione di base/trasversale regolata dalle Regioni. La durata massima è stabilita dalla contrattazione collettiva, con i limiti di legge per le figure artigiane.
Alta formazione e ricerca: titoli mentre si lavora
Il terzo livello consente di conseguire titoli di studio universitari e dell'alta formazione - laurea, master, dottorato, specializzazioni - oltre al praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche e a percorsi di ricerca. È lo strumento che salda mondo del lavoro e sistema dell'istruzione terziaria.
Il piano formativo individuale (PFI)
Trasversale a tutte le tipologie è il PFI: definisce contenuti, durata e modalità della formazione. La sua mancanza o un'attuazione gravemente carente espone il datore a conseguenze sanzionatorie e può condurre, secondo la disciplina vigente, alla riqualificazione del rapporto come ordinario fin dall'origine.
Inquadramento, retribuzione e recesso
La retribuzione dell'apprendista è fissata dal CCNL, generalmente con sotto-inquadramento o percentualizzazione rispetto alla qualifica di destinazione. Al termine del periodo formativo, ciascuna parte può recedere con preavviso ex art. 2118 c.c.; se nessuna recede, il rapporto prosegue come ordinario a tempo indeterminato.
Domande frequenti
Quanti tipi di apprendistato esistono?
Tre, secondo il D.Lgs. 81/2015: primo livello (duale, per qualifica/diploma), professionalizzante (il più diffuso) e di alta formazione e ricerca (per titoli universitari, master, dottorati e praticantati).
L'apprendista è un lavoratore subordinato?
Sì. È un lavoratore subordinato ex art. 2094 c.c., con in più l'obbligo formativo del datore che caratterizza la causa mista del contratto.
Cosa succede se manca il piano formativo?
Il piano formativo individuale è essenziale. La sua assenza o un'attuazione gravemente carente può comportare sanzioni e la riqualificazione del rapporto come ordinario sin dall'origine.
Come viene retribuito l'apprendista?
La retribuzione è fissata dal CCNL applicato, di norma con sotto-inquadramento o percentuale rispetto alla qualifica finale. Per gli importi si rinvia alle tabelle del contratto vigente.
Con l'alta formazione si può fare il praticantato?
Sì. L'apprendistato di alta formazione e ricerca consente, tra l'altro, lo svolgimento del praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche, oltre al conseguimento di titoli universitari.