← Torna a Guide pratiche sul lavoro
Ultimo aggiornamento: 16 Aprile 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche
In sintesi
Si può chiedere un anticipo del TFR fino al 70% di quanto maturato dopo almeno 8 anni di servizio dallo stesso datore, una sola volta, per spese sanitarie straordinarie, acquisto della prima casa o congedi. Il datore può accogliere le richieste entro limiti percentuali, salvo CCNL più favorevoli.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Guida pratica · Lavoro · TFR e fine rapporto

In sintesi

Si può chiedere un anticipo del TFR fino al 70% di quanto maturato dopo almeno 8 anni di servizio dallo stesso datore, una sola volta, per spese sanitarie straordinarie, acquisto della prima casa o congedi. Il datore può accogliere le richieste entro limiti percentuali, salvo CCNL più favorevoli.

Riferimento normativo

Art. 2120, commi 6-9, Codice Civile

Tabella riepilogativa

Requisiti dell’anticipo TFR (art. 2120 c.c.)
Requisito Regola di legge
Anzianità minima 8 anni di servizio presso lo stesso datore
Importo massimo 70% del TFR maturato
Frequenza Una sola volta nel corso del rapporto
Causali Spese sanitarie straordinarie; acquisto prima casa (anche per i figli); congedi parentali/formazione
Tetto aziendale Richieste accolte entro il 10% degli aventi diritto e il 4% del totale dipendenti

Chi può chiedere l'anticipo

Può chiedere l’anticipo il lavoratore con almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro. L’anticipo è concedibile una sola volta nel corso del rapporto e viene detratto, a tutti gli effetti, dal TFR che sarà liquidato alla cessazione.

Per quali spese

La legge ammette l’anticipo per: spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche; acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile; congedi per maternità/parentali e per la formazione (L. 53/2000). I CCNL e gli accordi aziendali possono prevedere causali ulteriori e condizioni di miglior favore.

I limiti che il datore può opporre

Il datore non è tenuto a soddisfare tutte le richieste contemporaneamente: la legge consente di accoglierle annualmente entro il 10% degli aventi diritto e comunque entro il 4% del totale dei dipendenti. Molti CCNL ampliano questi limiti o introducono criteri di priorità (ad esempio per gravità delle spese sanitarie).

Casi pratici

Tizio — acquisto prima casa dopo 9 anni

Tizio lavora da 9 anni nella stessa azienda e ha maturato 18.000 € di TFR. Per l’acquisto della prima casa può chiedere fino al 70%, cioè 12.600 €, presentando il preliminare o l’atto notarile.

Caia — spesa sanitaria ma solo 6 anni di anzianità

Caia ha bisogno di un anticipo per un intervento, ma ha solo 6 anni di servizio: non raggiunge la soglia degli 8 anni richiesta dalla legge. Dovrà verificare se il suo CCNL prevede condizioni più favorevoli, altrimenti la richiesta può essere respinta.

Sempronio — seconda richiesta

Sempronio aveva già ottenuto un anticipo cinque anni fa. Poiché l’anticipo spetta una sola volta nel rapporto, una nuova richiesta non è dovuta per legge, salvo diversa previsione del contratto collettivo o accordo aziendale.

Domande frequenti

Quanti anni servono per chiedere l'anticipo del TFR?

Servono almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, salvo condizioni più favorevoli previste dal CCNL.

Qual è la percentuale massima anticipabile?

Il 70% del TFR maturato fino al momento della richiesta.

Si può chiedere l'anticipo più di una volta?

Per legge no: l’anticipo spetta una sola volta nel corso del rapporto. Il CCNL o un accordo aziendale possono però prevedere diversamente.

Il datore è obbligato a concederlo?

Solo entro i limiti di legge (10% degli aventi diritto e 4% dei dipendenti); oltre questi limiti la concessione è discrezionale, salvo regole di miglior favore del CCNL.

L'anticipo del TFR come è tassato?

Anche l’anticipo è soggetto a tassazione separata, con conguaglio in sede di liquidazione finale del TFR.

Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Domande frequenti

Quanti anni servono per chiedere l'anticipo del TFR?

Servono almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, salvo condizioni più favorevoli previste dal CCNL.

Qual è la percentuale massima anticipabile?

Il 70% del TFR maturato fino al momento della richiesta.

Si può chiedere l'anticipo più di una volta?

Per legge no: l'anticipo spetta una sola volta nel corso del rapporto. Il CCNL o un accordo aziendale possono però prevedere diversamente.

Il datore è obbligato a concederlo?

Solo entro i limiti di legge (10% degli aventi diritto e 4% dei dipendenti); oltre questi limiti la concessione è discrezionale, salvo regole di miglior favore del CCNL.

L'anticipo del TFR come è tassato?

Anche l'anticipo è soggetto a tassazione separata, con conguaglio in sede di liquidazione finale del TFR.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.