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Ultimo aggiornamento: 5 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche
In sintesi
Sì. La tredicesima matura mensilmente per dodicesimi: se lasci il lavoro a metà anno ti spettano i ratei maturati fino all'ultimo giorno di servizio. Il datore li liquida nel saldo finale, indipendentemente dal motivo della cessazione (dimissioni, licenziamento, pensionamento).

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Guida pratica · Lavoro · Domande pratiche sul lavoro

In sintesi

Sì. La tredicesima matura mensilmente per dodicesimi: se lasci il lavoro a metà anno ti spettano i ratei maturati fino all’ultimo giorno di servizio. Il datore li liquida nel saldo finale, indipendentemente dal motivo della cessazione (dimissioni, licenziamento, pensionamento).

Riferimento normativo

CCNL (contrattazione collettiva)

Tabella riepilogativa

Calcolo del rateo di tredicesima
Mesi lavorati nell’anno Rateo spettante Esempio (13ª piena 2.000 €)
1 mese 1/12 166,67 €
4 mesi (gen–apr) 4/12 666,67 €
7 mesi (gen–lug) 7/12 1.166,67 €
12 mesi 12/12 (intera) 2.000,00 €

Come matura la tredicesima mese per mese

La tredicesima non è un bonus discrezionale: è parte della retribuzione e matura proporzionalmente per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni lavorati. Il CCNL stabilisce la base di calcolo (di norma la retribuzione globale di fatto del mese di dicembre o del mese di cessazione). Verificare sempre il proprio contratto collettivo per eventuali voci escluse o incluse.

Quando viene pagato il rateo

Il rateo maturato fino all’ultimo giorno di lavoro viene liquidato nel saldo finale (spesso chiamato «conguaglio» o «ultima busta paga»). Non è necessario un accordo separato: è un diritto automatico. I CCNL possono prevedere termini specifici per la liquidazione del saldo, di norma entro 30-60 giorni dalla cessazione.

Vale anche per la quattordicesima?

Sì. Se il tuo CCNL prevede anche la quattordicesima (tipica di alcuni settori come turismo, commercio, industria chimica) il meccanismo è lo stesso: matura per dodicesimi e viene liquidata pro quota al momento della cessazione. Controlla il tuo contratto collettivo per verificarne l’esistenza e la base di calcolo.

Casi pratici

Tizio — si dimette a fine aprile

Tizio ha una tredicesima annua piena di 1.800 €. Se lascia il lavoro il 30 aprile gli spettano 4/12 = 600 € lordi, che vengono inclusi nel saldo finale insieme al TFR e alle ferie non godute.

Caia — licenziata a luglio con quattordicesima

Caia lavora nel turismo, dove è prevista la quattordicesima pagata a giugno. Viene licenziata a luglio: ha già ricevuto la quattordicesima intera a giugno (7 mesi su 12 maturati per quella competenza). Per la tredicesima (anno gen-dic) le spettano 7/12 nel saldo finale.

Sempronio — datore che non paga il rateo

Sempronio lascia il lavoro a fine settembre e il datore non include il rateo di tredicesima nel saldo. Sempronio può diffidare il datore per iscritto e, in mancanza di risposta, rivolgersi all’Ispettorato del Lavoro o agire con decreto ingiuntivo.

Domande frequenti

La tredicesima spetta anche in caso di licenziamento per giusta causa?

Sì. Il rateo di tredicesima maturato spetta sempre, qualunque sia la causa di cessazione del rapporto, compreso il licenziamento per giusta causa.

Come si calcola la base della tredicesima?

Di regola la base è la retribuzione globale di fatto (paga base + contingenza + superminimi contrattuali). Le voci incluse o escluse variano per CCNL: verifica il tuo contratto collettivo.

Un mese lavorato per soli 10 giorni conta per il rateo?

Di norma no: la maggior parte dei CCNL considera intero il mese solo se si sono lavorati almeno 15 giorni (o la metà dei giorni lavorativi del mese). Controlla la clausola specifica del tuo contratto.

Il rateo di tredicesima è tassato come lo stipendio?

Sì. I ratei di tredicesima e quattordicesima sono assoggettati a tassazione IRPEF ordinaria e contributi previdenziali, come la normale retribuzione mensile.

Cosa fare se il datore non paga il rateo nella busta finale?

Inviare una diffida scritta al datore. In mancanza di risposta si può presentare esposto all’Ispettorato Territoriale del Lavoro o agire giudizialmente con ricorso al giudice del lavoro o decreto ingiuntivo.

Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Domande frequenti

La tredicesima spetta anche in caso di licenziamento per giusta causa?

Sì. Il rateo di tredicesima maturato spetta sempre, qualunque sia la causa di cessazione del rapporto, compreso il licenziamento per giusta causa.

Come si calcola la base della tredicesima?

Di regola la base è la retribuzione globale di fatto (paga base + contingenza + superminimi contrattuali). Le voci incluse o escluse variano per CCNL: verifica il tuo contratto collettivo.

Un mese lavorato per soli 10 giorni conta per il rateo?

Di norma no: la maggior parte dei CCNL considera intero il mese solo se si sono lavorati almeno 15 giorni (o la metà dei giorni lavorativi del mese). Controlla la clausola specifica del tuo contratto.

Il rateo di tredicesima è tassato come lo stipendio?

Sì. I ratei di tredicesima e quattordicesima sono assoggettati a tassazione IRPEF ordinaria e contributi previdenziali, come la normale retribuzione mensile.

Cosa fare se il datore non paga il rateo nella busta finale?

Inviare una diffida scritta al datore. In mancanza di risposta si può presentare esposto all'Ispettorato Territoriale del Lavoro o agire giudizialmente con ricorso al giudice del lavoro o decreto ingiuntivo.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.