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Ultimo aggiornamento: 30 Aprile 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche
In sintesi
Durante la malattia il rapporto di lavoro è sospeso e il licenziamento è vietato fino al superamento del periodo di comporto fissato dal CCNL. Una volta esaurito il comporto il datore può recedere, ma deve comunque rispettare le norme sui licenziamenti. Le assenze per malattia non interrompono il decorso del comporto.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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In sintesi

Durante la malattia il rapporto di lavoro è sospeso e il licenziamento è vietato fino al superamento del periodo di comporto fissato dal CCNL. Una volta esaurito il comporto il datore può recedere, ma deve comunque rispettare le norme sui licenziamenti. Le assenze per malattia non interrompono il decorso del comporto.

Riferimento normativo

Art. 2110 Codice Civile

Tabella riepilogativa

Malattia e licenziamento: schema riassuntivo
Situazione Regola
Durante il periodo di comporto Licenziamento vietato (art. 2110 c.c.); il preavviso è sospeso
Durata del comporto Fissata dal CCNL (spesso 180 giorni nell’arco di 12 o 36 mesi)
Comporto esaurito Il datore può licenziare; indennità sostitutiva del preavviso dovuta
Licenziamento discriminatorio Sempre nullo, anche se il comporto è superato
TFR e spettanze Sempre dovuti alla cessazione, qualunque ne sia la causa

Il divieto di licenziamento e il periodo di comporto

L’art. 2110 c.c. sospende il rapporto di lavoro durante la malattia e vieta il licenziamento per tutto il periodo di comporto. Il comporto è il limite massimo di assenza per malattia oltre il quale il datore può recedere: la sua durata è fissata dal CCNL applicato (spesso 180 giorni nell’arco di un anno, a volte fino a 12 mesi per anzianità elevata). Anche il preavviso è sospeso durante la malattia: riprende a decorrere solo al rientro.

Cosa succede quando si esaurisce il comporto

Se superi il comporto il datore può inviarti una lettera di licenziamento per superamento del periodo di comporto. Si tratta di un recesso legittimo, ma il datore deve comunque rispettare le norme formali (lettera scritta con motivazione) e pagare l’indennità sostitutiva del preavviso (non potendo tu lavorarlo durante la malattia). TFR e ogni altra spettanza restano dovuti.

Quando il licenziamento è comunque nullo

Anche a comporto superato, il licenziamento è nullo se ha una causa discriminatoria (ad esempio: la malattia è collegata a una disabilità o a una gravidanza). In questi casi si applica la tutela più forte: reintegra più risarcimento. La distinzione tra licenziamento per superamento del comporto e licenziamento discriminatorio dipende dalle circostanze concrete e richiede spesso una valutazione legale.

Casi pratici

Tizio — assente da 6 mesi, CCNL con comporto 180 giorni

Tizio è in malattia da 180 giorni nell’arco di 12 mesi: ha esaurito il comporto previsto dal suo CCNL. Il datore gli invia il licenziamento per questo motivo, con indennità sostitutiva del preavviso (2 mesi per il suo livello). Il TFR viene liquidato normalmente.

Caia — licenziata al 40° giorno di malattia

Caia riceve la lettera di licenziamento al 40° giorno di assenza: il comporto del suo CCNL è 180 giorni, quindi il licenziamento è illegittimo. Può impugnarlo entro 60 giorni con raccomandata, poi ricorrere al giudice del lavoro entro 180 giorni.

Sempronio — malattia collegata a infortunio sul lavoro

Sempronio è in inabilità temporanea per infortunio: l’art. 2110 c.c. si applica, ma l’INAIL copre l’indennità. Inoltre, i CCNL spesso prevedono un comporto distinto e più lungo per le assenze da infortuni sul lavoro o malattie professionali.

Domande frequenti

Il datore può mandarmi a visita fiscale?

Sì. Il datore può richiedere una visita medica di controllo tramite l’INPS (polo medico legale). Il lavoratore deve essere reperibile nelle fasce orarie stabilite (di norma 10-12 e 17-19) salvo esenzioni.

Le assenze si cumulano per il calcolo del comporto?

Dipende dal CCNL: alcuni prevedono il comporto per evento (ogni singola malattia), altri per sommatoria nell’arco di un periodo. Leggi attentamente il tuo contratto collettivo.

Se mi licenziano in malattia ho diritto alla NASpI?

Sì, se il licenziamento avviene per superamento del comporto (o per altri motivi non imputabili al lavoratore) e sussistono i requisiti contributivi, la NASpI spetta normalmente.

Quanto tempo ho per impugnare il licenziamento illegittimo?

60 giorni dalla ricezione della lettera per impugnazione stragiudiziale (raccomandata o PEC), poi 180 giorni per depositare il ricorso in tribunale.

La malattia durante il periodo di prova vale come comporto?

Durante il periodo di prova il comporto non si applica: il datore può recedere liberamente. Tuttavia alcuni CCNL prevedono la sospensione della prova durante la malattia.

Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Domande frequenti

Il datore può mandarmi a visita fiscale?

Sì. Il datore può richiedere una visita medica di controllo tramite l'INPS (polo medico legale). Il lavoratore deve essere reperibile nelle fasce orarie stabilite (di norma 10-12 e 17-19) salvo esenzioni.

Le assenze si cumulano per il calcolo del comporto?

Dipende dal CCNL: alcuni prevedono il comporto per evento (ogni singola malattia), altri per sommatoria nell'arco di un periodo. Leggi attentamente il tuo contratto collettivo.

Se mi licenziano in malattia ho diritto alla NASpI?

Sì, se il licenziamento avviene per superamento del comporto (o per altri motivi non imputabili al lavoratore) e sussistono i requisiti contributivi, la NASpI spetta normalmente.

Quanto tempo ho per impugnare il licenziamento illegittimo?

60 giorni dalla ricezione della lettera per impugnazione stragiudiziale (raccomandata o PEC), poi 180 giorni per depositare il ricorso in tribunale.

La malattia durante il periodo di prova vale come comporto?

Durante il periodo di prova il comporto non si applica: il datore può recedere liberamente. Tuttavia alcuni CCNL prevedono la sospensione della prova durante la malattia.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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