Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

Guida pratica · Lavoro · Dimissioni

In sintesi

Durante il periodo di prova entrambe le parti possono recedere liberamente, senza obbligo di preavviso e senza dover motivare la scelta. Il lavoratore deve però sempre usare la procedura telematica obbligatoria per le dimissioni. Se il preavviso è invece previsto dal CCNL anche in prova, va rispettato.

Riferimento normativo

Art. 2096 Codice Civile

Tabella riepilogativa

Dimissioni in prova vs. dimissioni ordinarie
Aspetto Durante la prova Fuori dalla prova
Preavviso Di norma non dovuto (salvo CCNL) Previsto dal CCNL
Motivazione Non richiesta Non richiesta
Procedura Telematica (come le ordinarie) Telematica
TFR Spetta pro quota per i giorni lavorati Spetta
Ferie maturate Spettano in proporzione (o indennità sostitutiva) Spettano

Il principio del libero recesso in prova

L’art. 2096 del codice civile prevede che durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto senza obbligo di preavviso e senza dover fornire motivazione. Questa libertà riflette la natura del patto di prova, che serve proprio a consentire una valutazione reciproca senza vincoli eccessivi.

Il periodo di prova deve essere previsto per iscritto nel contratto e la sua durata massima è fissata dalla legge e dal CCNL (varia in base alla qualifica).

Attenzione al CCNL: alcuni prevedono un preavviso anche in prova

Non tutti i CCNL escludono il preavviso durante la prova. Alcuni contratti collettivi introducono termini minimi (ad esempio 3-5 giorni) anche per il recesso in prova. Prima di dimettersi con effetto immediato, è necessario verificare il contratto applicato. Se il CCNL prevede un preavviso anche in questa fase e il lavoratore non lo rispetta, potrebbe dover corrispondere l’indennità sostitutiva.

Cosa spetta economicamente al termine della prova

Anche se il rapporto si chiude durante la prova, il lavoratore ha diritto a tutti gli istituti maturati proporzionalmente: TFR (calcolato sui giorni lavorati), ferie non godute (o indennità sostitutiva), ratei di tredicesima e, se applicabile, di quattordicesima. Il datore è tenuto a consegnare il CUD/certificazione unica per i compensi erogati.

Casi pratici

Tizio – recede il primo mese di prova

Tizio inizia un nuovo impiego il 1° giugno con prova di tre mesi. Dopo tre settimane decide che il lavoro non fa per lui. Si dimette via cliclavoro.gov.it; il suo CCNL non prevede preavviso in prova. Il rapporto cessa immediatamente e riceve la liquidazione proporzionale (TFR, ferie maturate, rateo tredicesima).

Caia – CCNL con 5 giorni di preavviso anche in prova

Il CCNL di Caia prevede 5 giorni di preavviso anche nel periodo di prova. Se Caia vuole dimettersi subito senza lavorarli, deve pagare al datore l’indennità per 5 giorni, che tipicamente viene trattenuta dalla liquidazione finale.

Sempronio – prova già scaduta senza comunicazione

Sempronio si trova in situazione di incertezza: il contratto prevedeva 3 mesi di prova ma non è mai stata fatta una comunicazione esplicita di esito positivo. Se il rapporto è continuato oltre il termine senza recesso, si considera confermato a tempo indeterminato. Per dimettersi ora deve seguire la procedura ordinaria con preavviso da CCNL.

Domande frequenti

Devo dare preavviso se mi dimetto durante la prova?

Di regola no: la legge consente il recesso libero in prova. Tuttavia alcuni CCNL prevedono un termine minimo anche in questa fase, quindi è necessario verificare il contratto applicato.

Devo comunque usare la procedura telematica se sono in prova?

Sì. Le dimissioni telematiche tramite cliclavoro.gov.it sono obbligatorie per tutti i lavoratori dipendenti privati, indipendentemente dalla fase del rapporto, tranne le eccezioni di legge (es. domestici).

TFR e ferie maturano anche in periodo di prova?

Sì. Tutti gli istituti economici maturano in proporzione ai giorni lavorati, anche se il rapporto termina durante la prova.

Il datore può licenziarmi durante la prova senza motivare?

Sì, per la stessa regola del libero recesso in prova. Deve tuttavia rispettare il divieto di discriminazione e, se applicabili, le tutele speciali (ad es. in caso di gravidanza o malattia).

Quanto può durare il periodo di prova?

La durata massima varia per legge e CCNL in base alla categoria: per gli operai è generalmente più breve, per i quadri e dirigenti può arrivare a sei mesi. Ogni CCNL detta le proprie regole.

Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.