Testo dell'articoloVigente
Il lavoratore che ha presentato dimissioni telematiche può revocarle entro 7 giorni dalla trasmissione, sempre tramite il portale cliclavoro.gov.it. La revoca ripristina il rapporto di lavoro come se le dimissioni non fossero mai state rassegnate. Oltre i 7 giorni la revoca è possibile solo con il consenso del datore.
Tabella riepilogativa
| Situazione | Modalità | Effetto |
|---|---|---|
| Entro 7 giorni dalla trasmissione | Procedura telematica su cliclavoro.gov.it | Rapporto ripristinato automaticamente |
| Oltre 7 giorni | Accordo scritto con il datore | Dipende dalla disponibilità del datore |
| Dimissioni durante maternità/adozione | Convalida ITL, regole speciali | Vedi art. 55 D.Lgs. 151/2001 |
| Datore ha già assunto un sostituto | Nessun effetto automatico sulla revoca legittima | Il rapporto si ripristina comunque (entro 7 gg) |
Il diritto di ripensamento entro 7 giorni
L’art. 26, comma 4, del D.Lgs. 151/2015 riconosce al lavoratore un diritto di ripensamento: entro 7 giorni dalla trasmissione telematica delle dimissioni è possibile revocarle con la stessa procedura digitale, accedendo al portale cliclavoro.gov.it con le proprie credenziali e selezionando la revoca relativa alla comunicazione in questione. Il sistema notifica automaticamente il datore.
L’effetto è ex tunc: il rapporto si considera come mai interrotto, senza necessità di riassunzione formale o nuove pratiche.
Come si effettua la revoca telematica
Accedere a cliclavoro.gov.it con SPID, CIE o CNS, individuare la comunicazione di dimissioni già trasmessa e selezionare l’opzione di revoca. Il modulo di revoca è precompilato con i dati già inseriti; basta confermare entro il termine. Anche in questo caso si può essere assistiti da un patronato o intermediario abilitato.
È fondamentale conservare la ricevuta della revoca (con codice di trasmissione e data/ora), in modo da provare l’avvenuto esercizio del ripensamento entro i termini.
Cosa succede oltre i 7 giorni
Trascorsi i 7 giorni il diritto di revoca unilaterale si esaurisce: le dimissioni producono effetti e il rapporto cessa alla data indicata. Un ripensamento tardivo richiede il consenso del datore, che non è obbligato ad accettarlo. Il datore potrebbe nel frattempo aver avviato procedure di assunzione di un sostituto o riorganizzato il lavoro; in tal caso il ripristino del rapporto dipenderà dalla sua disponibilità a concordare una riassunzione (che tecnicamente costituisce un nuovo contratto).
Casi pratici
Tizio trasmette le dimissioni lunedì sera e il martedì mattina cambia idea. Accede al portale, trova la comunicazione e la revoca. Il sistema notifica il datore: il rapporto è ripristinato come se nulla fosse successo. Tizio torna regolarmente al lavoro.
Caia si pente delle dimissioni al decimo giorno. Il termine legale è scaduto. Telefona al datore, che si dice disposto a tenerla se si accordano sulle condizioni: le parti firmano un nuovo contratto (o un accordo di riassunzione), ma non si tratta di una revoca automatica come nei 7 giorni.
Sempronio ha rassegnato le dimissioni mentre era in malattia e vuole revocarle. Se è nei 7 giorni, può farlo telematicamente dal sito senza problemi: la malattia non incide sul termine di revoca, che rimane di 7 giorni dalla trasmissione delle dimissioni.
Domande frequenti
Entro quanto si possono revocare le dimissioni?
Entro 7 giorni dalla trasmissione telematica, con la stessa procedura sul portale cliclavoro.gov.it. Decorso il termine, la revoca richiede il consenso del datore.
La revoca delle dimissioni richiede una nuova firma del contratto?
No. Entro i 7 giorni la revoca telematica ripristina automaticamente il rapporto: non serve alcun nuovo atto o firma contrattuale.
Il datore può opporsi alla revoca entro i 7 giorni?
No. La revoca esercitata entro i 7 giorni è un diritto unilaterale del lavoratore; il datore non può rifiutarla né condizionarla.
Se il datore ha già assunto un sostituto, la revoca vale ugualmente?
Sì, entro i 7 giorni. Il rapporto si ripristina a prescindere da quanto il datore abbia fatto nel frattempo. Eventuali problemi organizzativi sono a carico del datore.
Le dimissioni cartacee (quando ammesse) hanno la stessa finestra di revoca?
Il diritto di ripensamento di 7 giorni è previsto dalla legge per le dimissioni telematiche. Per le categorie escluse dall’obbligo (es. domestici) la revoca segue le regole generali del diritto civile e richiede in genere l’accordo del destinatario.
Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Domande frequenti
Entro quanto si possono revocare le dimissioni?
Entro 7 giorni dalla trasmissione telematica, con la stessa procedura sul portale cliclavoro.gov.it. Decorso il termine, la revoca richiede il consenso del datore.
La revoca delle dimissioni richiede una nuova firma del contratto?
No. Entro i 7 giorni la revoca telematica ripristina automaticamente il rapporto: non serve alcun nuovo atto o firma contrattuale.
Il datore può opporsi alla revoca entro i 7 giorni?
No. La revoca esercitata entro i 7 giorni è un diritto unilaterale del lavoratore; il datore non può rifiutarla né condizionarla.
Se il datore ha già assunto un sostituto, la revoca vale ugualmente?
Sì, entro i 7 giorni. Il rapporto si ripristina a prescindere da quanto il datore abbia fatto nel frattempo. Eventuali problemi organizzativi sono a carico del datore.
Le dimissioni cartacee (quando ammesse) hanno la stessa finestra di revoca?
Il diritto di ripensamento di 7 giorni è previsto dalla legge per le dimissioni telematiche. Per le categorie escluse dall'obbligo (es. domestici) la revoca segue le regole generali del diritto civile e richiede in genere l'accordo del destinatario.
Vedi anche