Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Guida pratica · Lavoro · Dimissioni

In sintesi

Il lavoratore che ha presentato dimissioni telematiche può revocarle entro 7 giorni dalla trasmissione, sempre tramite il portale cliclavoro.gov.it. La revoca ripristina il rapporto di lavoro come se le dimissioni non fossero mai state rassegnate. Oltre i 7 giorni la revoca è possibile solo con il consenso del datore.

Riferimento normativo

Art. 26, comma 4, D.Lgs. 151/2015

Tabella riepilogativa

Revoca delle dimissioni – schema riepilogativo
Situazione Modalità Effetto
Entro 7 giorni dalla trasmissione Procedura telematica su cliclavoro.gov.it Rapporto ripristinato automaticamente
Oltre 7 giorni Accordo scritto con il datore Dipende dalla disponibilità del datore
Dimissioni durante maternità/adozione Convalida ITL, regole speciali Vedi art. 55 D.Lgs. 151/2001
Datore ha già assunto un sostituto Nessun effetto automatico sulla revoca legittima Il rapporto si ripristina comunque (entro 7 gg)

Il diritto di ripensamento entro 7 giorni

L’art. 26, comma 4, del D.Lgs. 151/2015 riconosce al lavoratore un diritto di ripensamento: entro 7 giorni dalla trasmissione telematica delle dimissioni è possibile revocarle con la stessa procedura digitale, accedendo al portale cliclavoro.gov.it con le proprie credenziali e selezionando la revoca relativa alla comunicazione in questione. Il sistema notifica automaticamente il datore.

L’effetto è ex tunc: il rapporto si considera come mai interrotto, senza necessità di riassunzione formale o nuove pratiche.

Come si effettua la revoca telematica

Accedere a cliclavoro.gov.it con SPID, CIE o CNS, individuare la comunicazione di dimissioni già trasmessa e selezionare l’opzione di revoca. Il modulo di revoca è precompilato con i dati già inseriti; basta confermare entro il termine. Anche in questo caso si può essere assistiti da un patronato o intermediario abilitato.

È fondamentale conservare la ricevuta della revoca (con codice di trasmissione e data/ora), in modo da provare l’avvenuto esercizio del ripensamento entro i termini.

Cosa succede oltre i 7 giorni

Trascorsi i 7 giorni il diritto di revoca unilaterale si esaurisce: le dimissioni producono effetti e il rapporto cessa alla data indicata. Un ripensamento tardivo richiede il consenso del datore, che non è obbligato ad accettarlo. Il datore potrebbe nel frattempo aver avviato procedure di assunzione di un sostituto o riorganizzato il lavoro; in tal caso il ripristino del rapporto dipenderà dalla sua disponibilità a concordare una riassunzione (che tecnicamente costituisce un nuovo contratto).

Casi pratici

Tizio – ripensamento il giorno dopo le dimissioni

Tizio trasmette le dimissioni lunedì sera e il martedì mattina cambia idea. Accede al portale, trova la comunicazione e la revoca. Il sistema notifica il datore: il rapporto è ripristinato come se nulla fosse successo. Tizio torna regolarmente al lavoro.

Caia – oltre i 7 giorni

Caia si pente delle dimissioni al decimo giorno. Il termine legale è scaduto. Telefona al datore, che si dice disposto a tenerla se si accordano sulle condizioni: le parti firmano un nuovo contratto (o un accordo di riassunzione), ma non si tratta di una revoca automatica come nei 7 giorni.

Sempronio – revoca mentre è in malattia

Sempronio ha rassegnato le dimissioni mentre era in malattia e vuole revocarle. Se è nei 7 giorni, può farlo telematicamente dal sito senza problemi: la malattia non incide sul termine di revoca, che rimane di 7 giorni dalla trasmissione delle dimissioni.

Domande frequenti

Entro quanto si possono revocare le dimissioni?

Entro 7 giorni dalla trasmissione telematica, con la stessa procedura sul portale cliclavoro.gov.it. Decorso il termine, la revoca richiede il consenso del datore.

La revoca delle dimissioni richiede una nuova firma del contratto?

No. Entro i 7 giorni la revoca telematica ripristina automaticamente il rapporto: non serve alcun nuovo atto o firma contrattuale.

Il datore può opporsi alla revoca entro i 7 giorni?

No. La revoca esercitata entro i 7 giorni è un diritto unilaterale del lavoratore; il datore non può rifiutarla né condizionarla.

Se il datore ha già assunto un sostituto, la revoca vale ugualmente?

Sì, entro i 7 giorni. Il rapporto si ripristina a prescindere da quanto il datore abbia fatto nel frattempo. Eventuali problemi organizzativi sono a carico del datore.

Le dimissioni cartacee (quando ammesse) hanno la stessa finestra di revoca?

Il diritto di ripensamento di 7 giorni è previsto dalla legge per le dimissioni telematiche. Per le categorie escluse dall’obbligo (es. domestici) la revoca segue le regole generali del diritto civile e richiede in genere l’accordo del destinatario.

Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • Le dimissioni telematiche possono essere revocate entro 7 giorni dalla trasmissione, con la stessa procedura digitale.
  • La revoca tempestiva ha effetto ex tunc: il rapporto si considera mai interrotto, senza bisogno di riassunzione.
  • Oltre i 7 giorni la revoca e possibile solo con il consenso del datore, che non e obbligato ad accettarla.
  • La disciplina e fissata dall'art. 26, comma 4, D.Lgs. 151/2015.
  • Per le dimissioni in maternita/paternita valgono regole speciali di convalida presso l'ITL (D.Lgs. 151/2001).
Indice dei contenuti

Le dimissioni rassegnate in via telematica non sono necessariamente irreversibili: il legislatore ha previsto un breve spazio di ripensamento, per evitare che decisioni affrettate o subite producano effetti definitivi. Il meccanismo e lineare ma rigido nei tempi: entro una finestra ristretta la revoca e un diritto del lavoratore; oltre, diventa una mera proposta che il datore puo respingere.

Il diritto di ripensamento entro 7 giorni

L'art. 26, comma 4, del D.Lgs. 151/2015 riconosce al lavoratore la facolta di revocare le dimissioni entro 7 giorni dalla loro trasmissione telematica, utilizzando la medesima procedura digitale. Si tratta di un diritto potestativo: nella finestra dei 7 giorni la revoca non richiede l'accordo del datore e produce effetto per la sola volonta del lavoratore.

L'effetto ex tunc della revoca tempestiva

La revoca esercitata nei termini opera retroattivamente: il rapporto di lavoro si considera come mai interrotto, senza necessita di una nuova assunzione ne di ulteriori formalita. Il datore viene notiziato automaticamente dal sistema. Per il periodo eventualmente non lavorato tra dimissioni e revoca valgono le regole ordinarie sulla prestazione e sulla retribuzione, da verificare in concreto.

Come si esegue la revoca telematica

La revoca si effettua accedendo al portale dedicato con identita digitale (SPID, CIE o CNS), individuando la comunicazione di dimissioni gia trasmessa e selezionando l'opzione di revoca. Il modulo e precompilato con i dati gia inseriti e va confermato entro il termine. Ci si puo avvalere di un patronato o di un intermediario abilitato. E essenziale conservare la ricevuta, con codice di trasmissione e data/ora.

Cosa accade oltre i 7 giorni

Trascorsa la finestra, il diritto di revoca unilaterale si esaurisce: le dimissioni producono pienamente i loro effetti e il rapporto cessa alla data indicata. Un ripensamento tardivo richiede il consenso del datore, che non e tenuto ad accettarlo. Nel frattempo l'azienda potrebbe aver avviato la sostituzione o riorganizzato il lavoro; l'eventuale ripristino assume allora la veste di un nuovo accordo.

Dimissioni e convalida: le ipotesi speciali

Per alcune situazioni - in particolare le dimissioni della lavoratrice madre o del lavoratore padre nei periodi protetti - operano regole speciali di convalida presso l'Ispettorato territoriale del lavoro, secondo il D.Lgs. 151/2001. In questi casi la disciplina della efficacia e della revoca segue percorsi propri, distinti dalla procedura telematica ordinaria.

Le esclusioni dalla procedura telematica

La procedura telematica non si applica a tutte le categorie: ne restano esclusi, ad esempio, alcuni rapporti come il lavoro domestico, oltre alle ipotesi di risoluzione in sede protetta. Verificare l'ambito di applicazione e il primo passo per capire se e come esercitare il ripensamento.

Domande frequenti

Entro quanto posso revocare le dimissioni telematiche?

Entro 7 giorni dalla trasmissione, utilizzando la stessa procedura digitale. Si tratta di un diritto del lavoratore che non richiede il consenso del datore.

Cosa succede al rapporto se revoco nei termini?

La revoca ha effetto ex tunc: il rapporto si considera come mai interrotto, senza bisogno di riassunzione ne di nuove pratiche.

Posso revocare le dimissioni dopo i 7 giorni?

Solo con il consenso del datore, che non e obbligato ad accettarlo. L'eventuale ripristino costituisce tecnicamente un nuovo accordo.

Come si fa concretamente la revoca?

Si accede al portale con SPID, CIE o CNS, si individua la comunicazione di dimissioni e si seleziona la revoca. Conviene conservare la ricevuta con data e codice di trasmissione.

Valgono regole speciali per la maternita?

Si. Per le dimissioni nei periodi protetti di maternita/paternita opera la convalida presso l'Ispettorato del lavoro secondo il D.Lgs. 151/2001, con una disciplina propria.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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