Testo dell'articoloVigente
La reintegra nel posto di lavoro non è scomparsa, ma si applica in ipotesi specifiche: licenziamento discriminatorio o nullo, licenziamento orale, e – per i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015 – anche per alcune tipologie di licenziamento illegittimo disciplinare o per motivi economici.
Tabella riepilogativa
| Ipotesi | Assunti prima del 7/3/2015 (art. 18) | Assunti dal 7/3/2015 (D.Lgs. 23/2015) |
|---|---|---|
| Licenziamento discriminatorio / nullo | Reintegra + risarcimento pieno | Reintegra + risarcimento pieno |
| Licenziamento orale | Reintegra | Reintegra |
| Licenziamento disciplinare illegittimo (fatto insussistente) | Reintegra (art. 18, co. 4) | Reintegra (solo se fatto materialmente insussistente, secondo decreto) |
| Licenziamento economico illegittimo | Solo indennità (salvo manifesta insussistenza della ragione) | Solo indennità |
| Vizio formale/procedurale | Indennità minore | Indennità |
L'art. 18 Statuto per chi era già assunto
L’art. 18 della L. 300/1970, nella versione modificata dalla L. 92/2012 (riforma Fornero), prevede per le imprese con oltre 15 dipendenti quattro regimi sanzionatori. La reintegra piena con risarcimento integrale si applica al licenziamento discriminatorio, nullo e orale. Una reintegra più limitata (con risarcimento capped) si applica in certi casi di licenziamento disciplinare con fatto insussistente. Negli altri casi illegittimi scatta una sola indennità risarcitoria.
Licenziamento discriminatorio e nullo: le tutele più forti
Il licenziamento è discriminatorio quando è determinato da motivi di sesso, età, disabilità, nazionalità, religione, opinioni politiche o sindacali. È nullo quando avviene in violazione di norme imperative (es. maternità, congedo parentale, periodo di malattia con comporto non ancora scaduto). In entrambi i casi il lavoratore ha diritto alla reintegra nel posto di lavoro e al risarcimento delle retribuzioni perse dall’interruzione alla reintegra, con contribuzione piena, indipendentemente dal regime di assunzione.
La scelta tra reintegra e indennità
Quando il giudice dispone la reintegra, il lavoratore può optare – entro 30 giorni – per un’indennità sostitutiva pari a 15 mensilità, rinunciando alla reintegra. Questa scelta è irrevocabile. In alternativa il lavoratore può tornare al lavoro e fare valere tutti i diritti patrimoniali maturati nel periodo di estromissione.
Casi pratici
Tizio viene licenziato quando ha ancora 20 giorni di comporto residui. Il licenziamento è nullo: Tizio ha diritto alla reintegra e al pagamento di tutte le retribuzioni perse, a prescindere dalla data di assunzione.
Caia è assunta nel 2010 in un’azienda con 30 dipendenti. Viene licenziata disciplinarmente per un fatto che il giudice accerta essere del tutto insussistente. Essendo sotto l’art. 18 (assunzione pre-2015), ottiene la reintegra e un risarcimento.
Il giudice ordina la reintegra di Sempronio. Sempronio non vuole tornare in quella azienda e opta entro 30 giorni per l’indennità sostitutiva di 15 mensilità, chiudendo definitivamente il rapporto.
Domande frequenti
La reintegra esiste ancora nel 2026?
Sì. Rimane obbligatoria per il licenziamento discriminatorio, nullo e orale, indipendentemente dalla data di assunzione; è prevista anche in altre ipotesi per i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015.
Cosa si intende per licenziamento discriminatorio?
Il licenziamento motivato da sesso, età, disabilità, nazionalità, religione, opinioni politiche o sindacali, o altri motivi vietati dalla legge. È considerato nullo e comporta la reintegra.
Se ottengo la reintegra, devo tornare al lavoro?
No. Entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza il lavoratore può optare per un’indennità sostitutiva di 15 mensilità in luogo della reintegra.
L'art. 18 si applica alle piccole imprese?
No. L’art. 18 e la reintegra disciplinare/economica si applicano alle imprese con più di 15 dipendenti (5 in agricoltura); sotto questa soglia si applicano tutele ridotte.
Come si impugna un licenziamento per ottenere la reintegra?
Con impugnazione stragiudiziale scritta entro 60 giorni dalla comunicazione del licenziamento, seguita da ricorso giudiziario entro 180 giorni dall’impugnazione.
Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Serve un parere sul tuo caso concreto?
Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
In sintesi
Indice dei contenuti
La reintegra nel posto di lavoro e' la tutela più forte contro il licenziamento illegittimo: ripristina il rapporto come se non fosse mai stato interrotto. Le riforme degli ultimi anni ne hanno ristretto il campo, ma non l'hanno cancellata. Capire quando spetta richiede di incrociare il tipo di vizio del licenziamento con la data di assunzione del lavoratore.
Il doppio binario per data di assunzione
Convivono due regimi. Per chi e' stato assunto prima del 7 marzo 2015 opera l'art. 18 dello Statuto dei lavoratori, nella versione modificata dalla riforma Fornero, che prevede più regimi sanzionatori. Per chi e' stato assunto dopo quella data vale il contratto a tutele crescenti del D.Lgs. 23/2015, che riserva la reintegra a un numero più ristretto di ipotesi.
Le tutele più forti: licenziamento discriminatorio, nullo e orale
In tre casi la reintegra opera per tutti, a prescindere dalla data di assunzione e dalle dimensioni dell'impresa: il licenziamento discriminatorio, quello nullo per violazione di norme imperative e quello intimato oralmente. Qui la reintegra si accompagna al risarcimento integrale delle retribuzioni perdute, con copertura contributiva piena.
Quando il licenziamento e' discriminatorio o nullo
E' discriminatorio il recesso determinato da fattori vietati quali sesso, eta', disabilita', nazionalita', religione, opinioni politiche o sindacali. E' nullo quando viola norme imperative, ad esempio i divieti posti a tutela della maternita', del congedo parentale o del periodo di comporto per malattia non ancora esaurito. In entrambi i casi la sanzione e' la reintegra con risarcimento pieno.
Il licenziamento disciplinare illegittimo
Per il licenziamento disciplinare la reintegra e' legata, con presupposti diversi nei due regimi, all'insussistenza del fatto contestato. Sotto l'art. 18 e' prevista per il fatto insussistente; nel regime delle tutele crescenti opera in ipotesi più circoscritte di insussistenza del fatto materiale. Negli altri casi di illegittimita' la tutela e' indennitaria.
Il licenziamento economico
Per il licenziamento per ragioni economiche illegittimo la regola e' la tutela meramente indennitaria, salvo ipotesi particolari. La scelta del legislatore e' stata di non ripristinare il rapporto quando il vizio attiene alle ragioni organizzative, privilegiando il ristoro economico.
La scelta tra rientro e indennita' sostitutiva
Quando il giudice dispone la reintegra, il lavoratore può preferire non tornare in azienda: entro un termine breve dall'invito a riprendere servizio può optare per un'indennita' sostitutiva, pari a un numero di mensilita' fissato dalla legge, chiudendo definitivamente il rapporto. La scelta e' irrevocabile.
I termini per impugnare
La tutela e' subordinata al rispetto della decadenza: il licenziamento va impugnato per iscritto entro un primo termine dalla comunicazione e, a pena di inefficacia dell'impugnazione, seguito dal deposito del ricorso giudiziario entro un secondo termine. Per i valori esatti si rinvia alle norme vigenti.
Domande frequenti
La reintegra esiste ancora?
Si'. Resta obbligatoria per il licenziamento discriminatorio, nullo e orale, a prescindere dalla data di assunzione; e' prevista anche in altre ipotesi per gli assunti prima del 7 marzo 2015.
Cosa si intende per licenziamento discriminatorio?
Il licenziamento determinato da fattori vietati quali sesso, eta', disabilita', nazionalita', religione, opinioni politiche o sindacali. E' nullo e comporta la reintegra.
Se ottengo la reintegra devo tornare al lavoro?
No. Entro un termine breve dall'invito a riprendere servizio il lavoratore puo' optare per un'indennita' sostitutiva, rinunciando al rientro. La scelta e' irrevocabile.
L'art. 18 si applica alle piccole imprese?
Le tutele dell'art. 18 e la reintegra in caso di vizio disciplinare o economico operano sopra le soglie dimensionali di legge; al di sotto si applicano tutele ridotte.
Come si impugna un licenziamento per ottenere la reintegra?
Con impugnazione stragiudiziale scritta entro il termine di legge dalla comunicazione, seguita dal deposito del ricorso giudiziario entro il successivo termine, a pena di decadenza.