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La guida
La reperibilità è l’obbligo di rendersi rintracciabile al di fuori dell’orario di lavoro per intervenire in caso di necessità. Non è lavoro effettivo: è retribuita con un’indennità fissata dal CCNL. Solo il tempo di effettivo intervento conta come orario di lavoro e, se fuori turno, come straordinario.
Tabella riepilogativa
| Aspetto | Reperibilità | Straordinario |
|---|---|---|
| Dove si svolge | Il lavoratore rimane libero ma raggiungibile | In azienda o nel luogo di lavoro |
| Conta come orario di lavoro? | No (solo il tempo di intervento effettivo) | Sì |
| Retribuzione | Indennità di reperibilità (se prevista dal CCNL; nessuna misura di legge) | Retribuzione ordinaria + maggiorazione CCNL |
| Obbligo | Fissato dal CCNL o dal contratto individuale | Consenso del lavoratore o obbligo CCNL |
| Intervento effettivo | Retribuito come straordinario o turno extra | Non applicabile |
Cos'è la reperibilità e come funziona
La reperibilità è una forma di disponibilità al di fuori dell’orario ordinario: il lavoratore non deve essere fisicamente presente in azienda, ma deve essere raggiungibile e pronto a intervenire se richiesto. Non si tratta di lavoro effettivo e pertanto non conta ai fini del calcolo dell’orario di lavoro né del limite delle 48 ore medie settimanali. L’istituto è disciplinato quasi esclusivamente dalla contrattazione collettiva.
L'indennità di reperibilità
Il lavoratore in reperibilità ha diritto a una indennità il cui importo è fissato dal CCNL di settore, quando lo prevede: la legge non stabilisce nessuna misura minima. L’entità varia molto da un contratto all’altro e può differenziarsi tra giorni feriali, notti, sabati, domeniche e festività. Per dare un ordine di grandezza, nel CCNL Gas-Acqua la reperibilità vale 23,88 euro nei giorni feriali e 32,50 euro il sabato non lavorato e nei festivi dal 1° gennaio 2026 (art. 25); nel CCNL Soccorso e Volontariato (Misericordie / Anpas) l’indennità è di 1,85 euro all’ora per un turno di 12 ore (art. 54). Altri contratti, come quelli di Federdistribuzione e degli Stabilimenti Balneari, non prevedono alcuna indennità nazionale di reperibilità. La reperibilità si aggiunge alla retribuzione ordinaria.
Il tempo di intervento effettivo
Se il lavoratore reperibile viene effettivamente chiamato, il tempo di intervento è retribuito come orario di lavoro ordinario o straordinario a seconda che ricada dentro o fuori il turno programmato. In caso di intervento notturno o festivo si applicano le relative maggiorazioni contrattuali. Importante: l’intervento effettivo può incidere sul rispetto dei riposi minimi di 11 ore giornaliere: il datore deve garantire il recupero.
Casi pratici
Tizio è in reperibilità sabato e domenica ma non viene chiamato. Percepisce solo l’indennità fissata dal CCNL per i due giorni. Le ore di reperibilità non contano come orario di lavoro e non incidono sul calcolo delle 48 ore medie.
Caia è reperibile la notte e viene chiamata alle 2:00 per un guasto all’impianto. Lavora dalle 2:00 alle 5:00. Oltre all’indennità di reperibilità, ha diritto alla retribuzione per le 3 ore di intervento con la maggiorazione notturna e straordinaria prevista dal CCNL.
Il datore informa Sempronio che dovrà essere reperibile tutte le domeniche senza corrispondergli alcuna indennità. Se il CCNL prevede l’indennità di reperibilità (come avviene in quasi tutti i contratti che ammettono l’istituto), Sempronio ha diritto di reclamarla, anche ricorrendo al sindacato o all’Ispettorato del Lavoro.
Domande frequenti
La reperibilità conta come orario di lavoro?
No. Il tempo di semplice attesa in reperibilità non è orario di lavoro. Solo il tempo di effettivo intervento è retribuito come lavoro ordinario o straordinario.
Quanto vale l'indennità di reperibilità?
Non esiste una misura fissa di legge: la fissa, quando la prevede, il CCNL applicato. Esempi verificati sul testo dei contratti: 23,88 euro nei feriali e 32,50 euro nei festivi nel CCNL Gas-Acqua (art. 25, dal 1° gennaio 2026); 1,85 euro all’ora per un turno di 12 ore nel CCNL Soccorso e Volontariato Misericordie/Anpas (art. 54). Molti contratti non prevedono alcuna indennità nazionale e la lasciano alla contrattazione aziendale.
Il datore può obbligarmi alla reperibilità?
Solo se il CCNL o il contratto individuale lo prevede. In assenza di una base contrattuale, la reperibilità non può essere imposta unilateralmente.
Durante la reperibilità posso allontanarmi da casa?
Sì, ma devi mantenere la raggiungibilità e la capacità di intervenire entro i tempi fissati dal CCNL. Non sei obbligato a restare a casa, ma devi essere reperibile.
La reperibilità notturna ha una maggiorazione extra?
Dipende dal contratto: alcuni CCNL distinguono i giorni feriali dai sabati e dai festivi, come il CCNL Gas-Acqua (23,88 euro contro 32,50 euro), altri fissano un importo orario unico. L’intervento effettivo di notte o in giorno festivo si paga invece con le maggiorazioni del CCNL applicato per il lavoro notturno o festivo.
Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.