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La guida

Guida pratica · Lavoro · Busta paga e retribuzione

In sintesi

La quattordicesima mensilità non è prevista dalla legge per tutti i lavoratori: spetta solo ai dipendenti il cui CCNL la prevede espressamente, tra cui commercio, turismo, alcune categorie artigiane e altre. Matura per dodicesimi come la tredicesima e viene di norma erogata in estate, tra giugno e luglio.

Riferimento normativo

Contrattazione collettiva (CCNL)

Tabella riepilogativa

Quattordicesima: settori principali e periodo di erogazione
Settore / CCNL Prevista Erogazione indicativa
Commercio (Confcommercio) Sì Luglio
Turismo e pubblici esercizi Sì Luglio
Artigianato (vari) Sì (verifica per settore) Luglio / giugno
Metalmeccanici Industria No –
Credito (ABI) No (previsioni integrative possibili) –
Pubblico impiego (CCNL PI) No (non prevista nei CCNL PI) –

Cos'è la quattordicesima e quando spetta

La quattordicesima è una mensilità aggiuntiva estiva prevista da alcuni contratti collettivi, distinta dalla tredicesima natalizia. Non esiste un obbligo di legge generalizzato: spetta solo se il CCNL applicato la prevede espressamente. I settori più noti che la riconoscono sono il commercio, il turismo e alcune categorie artigiane. Per sapere se spetta, occorre leggere il proprio CCNL o verificare con il sindacato.

Calcolo per dodicesimi e basi di computo

Quando è prevista, la quattordicesima matura con le stesse regole della tredicesima: per dodicesimi in relazione ai mesi di servizio prestati nell’anno (o nel periodo contrattuale di riferimento). L’importo si calcola sulla retribuzione mensile lorda contrattuale, includendo le voci continuative indicate dal CCNL. I periodi di assenza che incidono sulla maturazione sono disciplinati dal contratto collettivo.

Tassazione e impatto su TFR

La quattordicesima, quando spetta, è soggetta a IRPEF ordinaria e concorre alla retribuzione imponibile previdenziale. Come la tredicesima, rientra di norma nella retribuzione utile per il calcolo del TFR, salvo diversa previsione del CCNL. La sua erogazione nel mese di giugno o luglio può determinare un picco nell’IRPEF di quel mese rispetto ai mesi ordinari.

Casi pratici

Tizio – dipendente commercio, anno intero

Tizio lavora in un negozio al dettaglio con CCNL Commercio Confcommercio. Matura la quattordicesima per l’intero anno: con un lordo mensile di 1.900 € riceve a luglio una quattordicesima di 1.900 €.

Caia – metalmeccanica, la quattordicesima non spetta

Caia è operaia in una fabbrica metalmeccanica con CCNL Metalmeccanici Industria: il suo contratto non prevede la quattordicesima. Se Caia riceve un importo extra in estate, si tratta di un eventuale premio di risultato aziendale, non di una quattordicesima.

Sempronio – assunto a marzo, CCNL turismo

Sempronio è assunto il 1° marzo in un hotel con CCNL Turismo. A luglio matura 5 mesi (marzo-luglio). La quattordicesima sarà 5/12 della mensilità lorda. Con stipendio di 1.800 € riceve 1.800 × 5/12 = 750 €.

Domande frequenti

Come faccio a sapere se ho diritto alla quattordicesima?

Occorre verificare il CCNL applicato al proprio rapporto di lavoro, indicato in busta paga. Se il contratto la prevede, il datore è obbligato ad erogarla; in caso di dubbio è utile rivolgersi al sindacato di categoria.

La quattordicesima è obbligatoria per legge?

No. A differenza della tredicesima, la quattordicesima non è imposta da un obbligo legale generale ma deriva esclusivamente dalla contrattazione collettiva di settore.

Quando viene pagata la quattordicesima?

Di norma in giugno o luglio, in coincidenza con le ferie estive. Il mese preciso è stabilito dal CCNL applicato.

Se cambio lavoro a maggio, perdo la quattordicesima?

No. Al momento della cessazione del rapporto (o comunque entro il termine contrattuale) il datore deve corrispondere i dodicesimi maturati di quattordicesima, come saldo finale.

La quattordicesima entra nel calcolo del TFR?

Sì, di norma concorre alla retribuzione utile ai fini TFR, salvo diversa previsione del CCNL. È quindi opportuno verificare le istruzioni specifiche del proprio contratto collettivo.

Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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