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Il FIS è un fondo residuale che copre i datori non rientranti nella CIGO/CIGS e privi di un fondo di solidarietà bilaterale: in pratica quasi tutti i settori non industriali con almeno un dipendente. Eroga assegno di integrazione salariale (AIS) pari all’80% della retribuzione persa fino al massimale INPS.
Tabella riepilogativa
| Aspetto | Dettaglio |
|---|---|
| Datori beneficiari | Tutti i settori non coperti da CIGO/CIGS né da fondi bilaterali, con almeno 1 dipendente |
| Prestazione | Assegno di integrazione salariale (AIS): 80% della retribuzione persa fino al massimale INPS |
| Durata (datori 1-5 dip.) | Fino a 13 settimane nel biennio mobile |
| Durata (datori ≥ 6 dip.) | Fino a 26 settimane nel biennio mobile |
| Contribuzione | Aliquota a carico del datore (con parziale compartecipazione del lavoratore); varia per dimensione |
Chi rientra nel FIS
Il FIS è il fondo residuale del sistema degli ammortizzatori sociali: vi rientrano i datori di lavoro non coperti dalla CIGO o dalla CIGS e non aderenti a fondi di solidarietà bilaterali (come quello del commercio, del credito, delle assicurazioni). Ciò include ad esempio commercio al dettaglio di piccole dimensioni, agenzie, servizi professionali, piccola ristorazione. A partire dalla riforma del 2022 (D.L. 4/2022) il campo è stato esteso: anche i datori con un solo dipendente accedono al FIS.
L'assegno di integrazione salariale
L’assegno di integrazione salariale (AIS) è pari all’80% della retribuzione globale persa nelle ore sospese o ridotte, fino al massimale INPS aggiornato annualmente. Il trattamento è erogato dall’INPS direttamente al lavoratore (pagamento diretto) oppure anticipato dal datore con successivo conguaglio. La procedura prevede l’accordo o l’esame congiunto sindacale per la causale di crisi, mentre per la causale ordinaria è sufficiente la comunicazione preventiva.
Differenze rispetto alla CIGO e contribuzione FIS
A differenza della CIGO (riservata al settore industriale) il FIS non ha categorie merceologiche specifiche: è il fondo di chiusura del sistema. I datori versano una contribuzione obbligatoria al FIS proporzionale alla dimensione aziendale. Il lavoratore in AIS beneficia di contribuzione figurativa valida ai fini pensionistici. La durata massima è inferiore alla CIGS ma il meccanismo di calcolo dell’integrazione è identico.
Casi pratici
L’agenzia immobiliare di Tizio (4 dipendenti) attraversa una crisi di fatturato. Non rientra nella CIGO (è un’impresa commerciale). Il datore attiva il FIS per 8 settimane: Tizio riceve l’AIS pari all’80% delle ore sospese.
La libreria di Caia ha un solo dipendente. Dopo la riforma 2022 anche questo datore accede al FIS: può attivare l’AIS per un massimo di 13 settimane nel biennio mobile.
Sempronio lavora in uno studio di consulenza con 8 dipendenti. Rientra nel FIS (non in fondi bilaterali specifici) e può beneficiare dell’AIS fino a 26 settimane nel biennio mobile.
Domande frequenti
Il FIS si attiva automaticamente?
No. È il datore che deve presentare domanda all’INPS, dopo aver espletato la procedura sindacale prevista (comunicazione preventiva o accordo a seconda della causale e della dimensione aziendale).
Anche i lavoratori con contratto a tempo determinato accedono al FIS?
Sì, purché il contratto sia in corso al momento della sospensione e il rapporto sia attivo. Lavoratori con contratto già scaduto non rientrano nella tutela.
Il FIS copre anche le assenze per malattia?
No. Il FIS copre sospensioni e riduzioni dell’orario per cause aziendali (crisi, riorganizzazione); le assenze per malattia sono gestite dall’INPS con l’indennità di malattia.
Cosa succede se il datore non ha versato i contributi al FIS?
L’INPS può comunque erogare le prestazioni al lavoratore, ma agisce in via amministrativa per il recupero dei contributi omessi dal datore, che risponde anche delle sanzioni.
Il FIS e la CIGS si possono usare in sequenza?
Dipende dalla dimensione aziendale: le imprese con almeno 15 dipendenti possono accedere anche alla CIGS. Sotto tale soglia il FIS è l’unico strumento residuale; si possono però sommare più periodi distinti entro i limiti di durata.
Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Domande frequenti
Il FIS si attiva automaticamente?
No. È il datore che deve presentare domanda all'INPS, dopo aver espletato la procedura sindacale prevista (comunicazione preventiva o accordo a seconda della causale e della dimensione aziendale).
Anche i lavoratori con contratto a tempo determinato accedono al FIS?
Sì, purché il contratto sia in corso al momento della sospensione e il rapporto sia attivo. Lavoratori con contratto già scaduto non rientrano nella tutela.
Il FIS copre anche le assenze per malattia?
No. Il FIS copre sospensioni e riduzioni dell'orario per cause aziendali (crisi, riorganizzazione); le assenze per malattia sono gestite dall'INPS con l'indennità di malattia.
Cosa succede se il datore non ha versato i contributi al FIS?
L'INPS può comunque erogare le prestazioni al lavoratore, ma agisce in via amministrativa per il recupero dei contributi omessi dal datore, che risponde anche delle sanzioni.
Il FIS e la CIGS si possono usare in sequenza?
Dipende dalla dimensione aziendale: le imprese con almeno 15 dipendenti possono accedere anche alla CIGS. Sotto tale soglia il FIS è l'unico strumento residuale; si possono però sommare più periodi distinti entro i limiti di durata.
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