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Ultimo aggiornamento: 21 Aprile 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche
In sintesi
Il comporto è il tetto massimo di assenze per malattia tollerato dal datore senza perdere il posto. Superato il comporto, il datore può licenziare per giustificato motivo oggettivo con preavviso e obbligo di pagare TFR e indennità sostitutiva. La durata è fissata dal CCNL.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Guida pratica · Lavoro · Malattia e infortunio

In sintesi

Il comporto è il tetto massimo di assenze per malattia tollerato dal datore senza perdere il posto. Superato il comporto, il datore può licenziare per giustificato motivo oggettivo con preavviso e obbligo di pagare TFR e indennità sostitutiva. La durata è fissata dal CCNL.

Riferimento normativo

Art. 2110 Codice Civile

Tabella riepilogativa

Comporto: schema riassuntivo
Aspetto Regola
Durata Fissata dal CCNL (varia per contratto)
Tipo di comporto Secco (un unico evento) o per sommatoria (più assenze nell’anno)
Effetto del superamento Il datore può recedere per giustificato motivo oggettivo
Preavviso Dovuto (salvo dispensa con indennità sostitutiva)
Diritti del lavoratore TFR + indennità sostitutiva del preavviso + NASpI

Comporto secco e comporto per sommatoria

Il comporto secco riguarda un’unica malattia continuativa: il lavoratore non può essere licenziato finché dura la malattia, ma se questa supera il tetto contrattuale il datore può recedere. Il comporto per sommatoria (o «comporto breve») somma tutte le assenze per malattia nell’arco di un periodo (spesso 12 mesi): superato il totale, il datore può licenziare anche se nessuna singola malattia è lunga. Il CCNL stabilisce quale tipo si applica e la durata.

Come si contano le assenze

Di norma si contano i giorni di calendario dal primo certificato, compresi sabato, domenica e festivi se la malattia è continuativa. Alcuni CCNL contano solo i giorni lavorativi. Occorre verificare il proprio contratto. Le ricadute della stessa malattia possono essere conteggiate come un unico evento o separatamente: anche questo dipende dal CCNL (vedi articolo dedicato).

Cosa succede se superi il comporto

Il datore deve comunicare per iscritto l’intenzione di recedere. Si tratta di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, non disciplinare: il lavoratore ha diritto a preavviso (o indennità sostitutiva), TFR integrale e accesso alla NASpI. Non è invece dovuta l’indennità aggiuntiva prevista per il licenziamento ingiustificato.

Casi pratici

Tizio — 180 giorni di malattia oncologica

Il CCNL di Tizio prevede un comporto secco di 180 giorni. Alla scadenza il datore può recedere; Tizio ha diritto a TFR, preavviso e NASpI. Il licenziamento non è disciplinare.

Caia — assenze frequenti per patologia cronica

Caia si assenta più volte l’anno per brevi periodi. Il CCNL prevede un comporto per sommatoria di 90 giorni in 12 mesi: raggiunto il tetto, anche senza una singola lunga malattia, il datore può licenziarla.

Sempronio — torna al lavoro prima della scadenza

Sempronio ha accumulato 150 giorni su un comporto di 180. Rientra in servizio: il contatore si azzera (o si riduce) secondo le regole del CCNL, mettendolo al riparo dal recesso immediato.

Domande frequenti

Quanti giorni di comporto ho?

Dipende dal tuo CCNL. Non esiste un minimo legale unico: puoi trovare la durata nel testo del contratto collettivo applicato, nella lettera di assunzione o chiedendo al sindacato.

Posso essere licenziato mentre sono malato?

Non prima del superamento del comporto. Una volta esaurito il periodo di conservazione del posto, il datore può recedere anche se sei ancora in malattia.

Il licenziamento per superamento del comporto è disciplinare?

No. Si tratta di un recesso per giustificato motivo oggettivo: hai diritto a TFR, preavviso (o indennità sostitutiva) e NASpI, ma non alle tutele specifiche del licenziamento disciplinare ingiustificato.

La malattia durante il preavviso sospende il comporto?

No. La malattia sopraggiunta durante il preavviso non sospende il termine di preavviso: il rapporto cessa comunque alla scadenza.

Il datore deve comunicarmi che sto per esaurire il comporto?

La legge non lo prevede espressamente, ma molti CCNL impongono un obbligo di avviso preventivo. Verifica il tuo contratto e, se non è previsto, monitora autonomamente i giorni accumulati.

Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Domande frequenti

Quanti giorni di comporto ho?

Dipende dal tuo CCNL. Non esiste un minimo legale unico: puoi trovare la durata nel testo del contratto collettivo applicato, nella lettera di assunzione o chiedendo al sindacato.

Posso essere licenziato mentre sono malato?

Non prima del superamento del comporto. Una volta esaurito il periodo di conservazione del posto, il datore può recedere anche se sei ancora in malattia.

Il licenziamento per superamento del comporto è disciplinare?

No. Si tratta di un recesso per giustificato motivo oggettivo: hai diritto a TFR, preavviso (o indennità sostitutiva) e NASpI, ma non alle tutele specifiche del licenziamento disciplinare ingiustificato.

La malattia durante il preavviso sospende il comporto?

No. La malattia sopraggiunta durante il preavviso non sospende il termine di preavviso: il rapporto cessa comunque alla scadenza.

Il datore deve comunicarmi che sto per esaurire il comporto?

La legge non lo prevede espressamente, ma molti CCNL impongono un obbligo di avviso preventivo. Verifica il tuo contratto e, se non è previsto, monitora autonomamente i giorni accumulati.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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