Testo dell'articoloVigente
Il comporto è il tetto massimo di assenze per malattia tollerato dal datore senza perdere il posto. Superato il comporto, il datore può licenziare per giustificato motivo oggettivo con preavviso e obbligo di pagare TFR e indennità sostitutiva. La durata è fissata dal CCNL.
Tabella riepilogativa
| Aspetto | Regola |
|---|---|
| Durata | Fissata dal CCNL (varia per contratto) |
| Tipo di comporto | Secco (un unico evento) o per sommatoria (più assenze nell’anno) |
| Effetto del superamento | Il datore può recedere per giustificato motivo oggettivo |
| Preavviso | Dovuto (salvo dispensa con indennità sostitutiva) |
| Diritti del lavoratore | TFR + indennità sostitutiva del preavviso + NASpI |
Comporto secco e comporto per sommatoria
Il comporto secco riguarda un’unica malattia continuativa: il lavoratore non può essere licenziato finché dura la malattia, ma se questa supera il tetto contrattuale il datore può recedere. Il comporto per sommatoria (o «comporto breve») somma tutte le assenze per malattia nell’arco di un periodo (spesso 12 mesi): superato il totale, il datore può licenziare anche se nessuna singola malattia è lunga. Il CCNL stabilisce quale tipo si applica e la durata.
Come si contano le assenze
Di norma si contano i giorni di calendario dal primo certificato, compresi sabato, domenica e festivi se la malattia è continuativa. Alcuni CCNL contano solo i giorni lavorativi. Occorre verificare il proprio contratto. Le ricadute della stessa malattia possono essere conteggiate come un unico evento o separatamente: anche questo dipende dal CCNL (vedi articolo dedicato).
Cosa succede se superi il comporto
Il datore deve comunicare per iscritto l’intenzione di recedere. Si tratta di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, non disciplinare: il lavoratore ha diritto a preavviso (o indennità sostitutiva), TFR integrale e accesso alla NASpI. Non è invece dovuta l’indennità aggiuntiva prevista per il licenziamento ingiustificato.
Casi pratici
Il CCNL di Tizio prevede un comporto secco di 180 giorni. Alla scadenza il datore può recedere; Tizio ha diritto a TFR, preavviso e NASpI. Il licenziamento non è disciplinare.
Caia si assenta più volte l’anno per brevi periodi. Il CCNL prevede un comporto per sommatoria di 90 giorni in 12 mesi: raggiunto il tetto, anche senza una singola lunga malattia, il datore può licenziarla.
Sempronio ha accumulato 150 giorni su un comporto di 180. Rientra in servizio: il contatore si azzera (o si riduce) secondo le regole del CCNL, mettendolo al riparo dal recesso immediato.
Domande frequenti
Quanti giorni di comporto ho?
Dipende dal tuo CCNL. Non esiste un minimo legale unico: puoi trovare la durata nel testo del contratto collettivo applicato, nella lettera di assunzione o chiedendo al sindacato.
Posso essere licenziato mentre sono malato?
Non prima del superamento del comporto. Una volta esaurito il periodo di conservazione del posto, il datore può recedere anche se sei ancora in malattia.
Il licenziamento per superamento del comporto è disciplinare?
No. Si tratta di un recesso per giustificato motivo oggettivo: hai diritto a TFR, preavviso (o indennità sostitutiva) e NASpI, ma non alle tutele specifiche del licenziamento disciplinare ingiustificato.
La malattia durante il preavviso sospende il comporto?
No. La malattia sopraggiunta durante il preavviso non sospende il termine di preavviso: il rapporto cessa comunque alla scadenza.
Il datore deve comunicarmi che sto per esaurire il comporto?
La legge non lo prevede espressamente, ma molti CCNL impongono un obbligo di avviso preventivo. Verifica il tuo contratto e, se non è previsto, monitora autonomamente i giorni accumulati.
Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Serve un parere sul tuo caso concreto?
Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il periodo di comporto e' uno degli istituti più importanti e meno conosciuti del diritto del lavoro: e' il cuscinetto che protegge il lavoratore ammalato dal licenziamento, ma anche il limite oltre il quale l'assenza prolungata può giustificare la fine del rapporto. La sua disciplina nasce dall'art. 2110 del Codice civile, che sospende il rapporto durante la malattia e affida alla contrattazione collettiva il compito di stabilire per quanto tempo il posto resti garantito.
La ratio dell'istituto
Il comporto realizza un bilanciamento tra due interessi contrapposti: la tutela della salute e della stabilita' del posto del lavoratore, da un lato, e l'interesse dell'impresa a non subire un'assenza indefinita, dall'altro. Durante il comporto il rapporto e' sospeso: il lavoratore non lavora ma conserva il posto e, di regola, percepisce un'indennita'. Solo il superamento del periodo riapre al datore la possibilita' di recedere.
La durata: la rinvia al CCNL
L'art. 2110 c.c. non fissa una durata: rinvia ai contratti collettivi, agli usi o all'equita'. In concreto e' quindi il CCNL applicato a stabilire la lunghezza del comporto, che varia notevolmente da settore a settore e spesso aumenta con l'anzianita' di servizio. Per conoscere il proprio comporto e' indispensabile individuare il contratto applicato e verificarne le clausole, anziche' fare affidamento su regole generiche.
Comporto secco e per sommatoria
La distinzione e' cruciale. Il comporto secco riguarda una singola malattia continuativa: finché dura e non supera il tetto, il posto e' protetto. Il comporto per sommatoria addiziona invece le diverse assenze per malattia entro un certo periodo (spesso un anno mobile): qui il rischio e' subdolo, perché tante assenze brevi possono cumularsi fino al superamento del limite senza che vi sia mai stata una malattia particolarmente lunga.
Gli effetti del superamento
Superato il comporto, il datore può recedere qualificando il licenziamento come giustificato motivo oggettivo. Il recesso richiede il preavviso (o la relativa indennita' sostitutiva) e comporta il pagamento del TFR (art. 2120 c.c.). Il lavoratore, in presenza dei requisiti, conserva il diritto alla NASpI, perché la cessazione non e' a lui imputabile a titolo di colpa. La giurisprudenza richiede inoltre che il superamento sia effettivo e che il datore agisca con correttezza.
Le tutele particolari
Alcune situazioni godono di tutele rafforzate. Per determinate gravi patologie i contratti possono prevedere l'allungamento del comporto o l'esclusione di alcuni periodi dal computo (ad esempio i giorni di ricovero o di terapie salvavita). Inoltre, le assenze dovute a infortunio sul lavoro o a maternita' seguono regole proprie e non vanno confuse con la malattia comune ai fini del comporto.
Cosa fare in concreto
Il lavoratore con assenze ripetute ha interesse a monitorare il proprio 'contatore' di comporto, conservare la documentazione medica e verificare il CCNL applicato. In prossimita' del limite e' opportuno valutare le opzioni disponibili: richiesta di periodi di aspettativa non retribuita (ove previsti) per non consumare il comporto, o l'attivazione delle tutele per gravi patologie. Un'azione tempestiva può fare la differenza tra la conservazione e la perdita del posto.
Domande frequenti
Cos'e' esattamente il periodo di comporto?
E' il periodo massimo di assenza per malattia durante il quale il lavoratore conserva il posto (art. 2110 c.c.). Durante il comporto il rapporto e' sospeso: non si lavora ma il posto e' garantito. Superato il limite il datore puo' recedere.
Quanto dura il comporto?
La legge non lo fissa: la durata e' stabilita dal CCNL applicato e varia per settore e spesso per anzianita' di servizio. Per conoscere il proprio comporto occorre individuare il contratto collettivo applicato e verificarne le clausole.
Cosa rischio se supero il comporto?
Il datore puo' licenziarti per giustificato motivo oggettivo, con preavviso o indennita' sostitutiva e pagamento del TFR. In presenza dei requisiti conservi il diritto alla NASpI, perche' la cessazione non e' a te imputabile per colpa.
Le malattie brevi ma frequenti contano per il comporto?
Si', se il CCNL prevede il comporto per sommatoria: in tal caso le diverse assenze per malattia si cumulano in un arco temporale e, raggiunto il totale, il comporto si considera superato anche senza una singola malattia lunga.
Le gravi patologie hanno una tutela maggiore?
Spesso si'. Per determinate gravi patologie i contratti possono prevedere l'allungamento del comporto o l'esclusione dal computo di certi periodi, come i giorni di ricovero o di terapie salvavita. Occorre verificare le clausole del CCNL applicato.