La guida

Guida pratica · Lavoro · Licenziamento

In sintesi

Entro 60 giorni dal licenziamento il datore di lavoro può offrire al lavoratore una somma esentasse e senza contributi per chiudere la controversia. Il lavoratore può accettare o rifiutare liberamente. Se accetta, il rapporto si risolve definitivamente e l’importo non è tassato né soggetto a contribuzione previdenziale.

Riferimento normativo

D.Lgs. 23/2015, art. 6

Tabella riepilogativa

Offerta di conciliazione ex art. 6 D.Lgs. 23/2015
Elemento Regola
Chi può offrire Il datore di lavoro (impresa di qualsiasi dimensione)
Chi può ricevere Lavoratori assunti a tempo indeterminato dal 7/3/2015
Termine per l’offerta Entro 60 giorni dalla comunicazione del licenziamento
Importo minimo di legge Stabilito per legge in una mensilità per anno di servizio (min. 2, max. 18)
Regime fiscale e contributivo Esente da IRPEF, non soggetto a contribuzione previdenziale
Sede Commissione di conciliazione presso l’ITL o sede sindacale certificata

Come funziona l'offerta

Dopo aver comunicato il licenziamento, il datore può convocare il lavoratore dinnanzi alla Commissione di conciliazione dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro o in sede sindacale e offrire una somma a titolo di conciliazione. L’importo minimo legale è di una mensilità di retribuzione per ogni anno di servizio, con un minimo di due e un massimo di diciotto mensilità. Il datore è però libero di offrire di più.

La scelta del lavoratore e le conseguenze

Il lavoratore non è obbligato ad accettare. Se accetta, firma la quietanza e il rapporto si risolve definitivamente: non potrà più impugnare il licenziamento. Se rifiuta, conserva tutti i diritti all’impugnazione ordinaria. L’accettazione non comporta decadenza dal diritto alla NASpI, che rimane garantita.

Il vantaggio fiscale per il lavoratore

L’elemento più significativo dell’istituto è che la somma accettata è completamente esente da IRPEF e non è soggetta a contribuzione previdenziale, a differenza delle comuni indennità risarcitorie. Questo la rende concretamente più vantaggiosa rispetto a un risarcimento di pari importo lordo ottenuto in via giudiziale, che sarebbe tassato con tassazione separata.

Casi pratici

Tizio – accetta l'offerta dopo 3 anni di servizio

Tizio ha 3 anni di anzianità e viene licenziato. Il datore offre 3 mensilità esenti da tasse. Tizio considera i tempi e i costi di un giudizio e accetta: riceve l’importo netto, conserva il diritto alla NASpI e chiude ogni controversia.

Caia – rifiuta e avvia il ricorso giudiziario

Caia ritiene il licenziamento discriminatorio e l’offerta insufficiente. Rifiuta la conciliazione e impugna entro 60 giorni, chiedendo la reintegra. Il rifiuto non la penalizza in alcun modo nel giudizio successivo.

Sempronio – datore offre più del minimo legale

Sempronio ha 10 anni di anzianità. Il datore, per evitare il rischio di causa, offre 14 mensilità (superiori alle 10 di legge). Sempronio valuta che, dopo imposte, otterrebbe meno da un eventuale giudizio incerto e accetta.

Domande frequenti

Entro quando deve essere fatta l'offerta di conciliazione?

Entro 60 giorni dalla comunicazione scritta del licenziamento al lavoratore.

L'offerta di conciliazione è tassata?

No. La somma percepita in sede di conciliazione ex art. 6 D.Lgs. 23/2015 è esente da IRPEF e non è soggetta a contribuzione previdenziale.

Se accetto l'offerta posso ancora richiedere la NASpI?

Sì. L’accettazione dell’offerta di conciliazione non pregiudica il diritto alla NASpI, che spetta se sussistono i requisiti contributivi.

Cosa succede se rifiuto l'offerta?

Conservo il diritto di impugnare il licenziamento nelle forme ordinarie. Il rifiuto non può essere utilizzato contro il lavoratore nel giudizio.

L'offerta si applica anche ai lavoratori assunti prima del 2015?

L’art. 6 D.Lgs. 23/2015 è riservato ai lavoratori assunti dal 7 marzo 2015. Per i lavoratori precedenti i datori possono comunque raggiungere accordi conciliativi, ma non con le stesse agevolazioni fiscali automatiche.

Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.