Testo dell'articoloVigente
Il datore non può licenziare il lavoratore per malattia durante il periodo di comporto. Superato il comporto, il recesso è legittimo per giustificato motivo oggettivo: il lavoratore ha diritto a preavviso, TFR e NASpI. Il licenziamento disciplinare durante la malattia resta possibile se c’è giusta causa.
Tabella riepilogativa
| Situazione | Licenziamento ammesso? | Conseguenze |
|---|---|---|
| Durante il comporto (malattia in corso) | No (salvo giusta causa) | Nullità del licenziamento |
| Superamento del comporto | Sì (giustificato motivo oggettivo) | Preavviso + TFR + NASpI |
| Licenziamento disciplinare (giusta causa) durante la malattia | Sì | Solo TFR; no indennità sostitutiva preavviso |
| Recesso durante il periodo di prova per malattia | Controverso (giurisprudenza prevalente: no) | Possibile impugnazione |
Il divieto di licenziamento durante il comporto
L’art. 2110 c.c. vieta il licenziamento del lavoratore malato per tutta la durata del comporto: il datore non può recedere dal contratto adducendo come causa la malattia. Il licenziamento intimato durante questo periodo è nullo. Fa eccezione il licenziamento per giusta causa (es. grave inadempimento disciplinare), che può essere legittimamente comunicato anche durante la malattia.
Il recesso per superamento del comporto
Una volta che le assenze per malattia superano il comporto previsto dal CCNL, il datore può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo. Il licenziamento non è disciplinare: il lavoratore ha diritto a preavviso (o all’indennità sostitutiva), al TFR integrale e alla NASpI. Il datore deve comunicare il recesso per iscritto indicando il superamento del comporto come motivazione.
Come impugnare il licenziamento illegittimo
Il lavoratore che ritiene illegittimo il licenziamento deve impugnarlo entro 60 giorni con comunicazione scritta al datore. Entro i successivi 180 giorni occorre depositare il ricorso in tribunale (o attivare la procedura di conciliazione, se prevista). Il licenziamento nullo (intimato durante il comporto senza giusta causa) comporta la reintegra o, a scelta del lavoratore, un’indennità sostitutiva.
Casi pratici
Tizio è malato da 40 giorni, il comporto è di 180 giorni. Il datore lo licenzia adducendo la malattia. Il licenziamento è nullo: Tizio ha 60 giorni per impugnarlo e può ottenere la reintegra o l’indennità sostitutiva.
Caia ha superato il tetto di comporto fissato dal CCNL. Il datore recede per giustificato motivo oggettivo: Caia riceve il preavviso (o la relativa indennità), il TFR e accede alla NASpI.
Sempronio viene sorpreso a lavorare per un concorrente mentre è in malattia. Il datore intima il licenziamento per giusta causa: il divieto dell’art. 2110 non si applica a questo tipo di recesso. Sempronio non ha diritto al preavviso ma riceve il TFR.
Domande frequenti
Possono licenziarmi mentre sono in malattia?
Di norma no, finché dura il periodo di comporto previsto dal tuo CCNL. Il licenziamento durante il comporto è nullo, salvo che si tratti di licenziamento per giusta causa.
Cosa succede se supero il comporto?
Il datore può recedere per giustificato motivo oggettivo: hai diritto a preavviso (o indennità sostitutiva), TFR integrale e accesso alla NASpI.
Il licenziamento per giusta causa vale anche durante la malattia?
Sì. Il divieto di licenziamento non si applica al recesso per giusta causa (es. furto, grave inadempimento): può essere comunicato anche mentre sei malato.
Entro quando devo impugnare il licenziamento?
Entro 60 giorni dalla comunicazione scritta del licenziamento, con lettera al datore. Entro i successivi 180 giorni occorre depositare il ricorso in tribunale o attivare la conciliazione.
Ho diritto alla NASpI se vengo licenziato per superamento del comporto?
Sì. Il licenziamento per superamento del comporto è un recesso per giustificato motivo oggettivo: dà accesso alla NASpI, ricorrendone i requisiti contributivi.
Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Serve un parere sul tuo caso concreto?
Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il rapporto tra malattia e licenziamento è uno dei nodi più delicati del diritto del lavoro, perché mette in tensione la salute del lavoratore (art. 32 Cost.) con l'interesse del datore alla continuità della prestazione. Il fulcro è l'art. 2110 c.c. e l'istituto del comporto, il periodo durante il quale il posto è conservato nonostante l'assenza.
Il comporto: che cosa è e chi lo fissa
Il comporto è il lasso di tempo entro il quale il lavoratore assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto. La sua durata non è fissata dal codice civile, che rinvia alla contrattazione collettiva: ogni CCNL stabilisce il numero di giorni, spesso distinguendo tra comporto secco e per sommatoria. Conoscere il proprio comporto è il primo passo per valutare la legittimità di un eventuale recesso.
Il divieto di licenziamento durante il comporto
Per tutta la durata del comporto il datore non può recedere adducendo la malattia: il licenziamento intimato in questo periodo per tale ragione è nullo. La tutela è forte proprio perché protegge un diritto fondamentale; il licenziamento può essere addirittura premature se intimato prima del superamento della soglia.
L'eccezione della giusta causa
Il divieto non copre il licenziamento per giusta causa: se durante la malattia emerge un grave inadempimento - ad esempio condotte incompatibili con lo stato di malattia o gravi violazioni disciplinari - il recesso può essere legittimamente intimato. La giusta causa opera su un piano diverso da quello della tutela del comporto.
Il recesso per superamento del comporto
Quando le assenze superano il comporto, il datore può recedere per giustificato motivo oggettivo. Non si tratta di un licenziamento disciplinare: al lavoratore spettano il preavviso o la relativa indennità sostitutiva, il TFR integrale e, ricorrendone i requisiti, la NASpI. Il recesso deve essere comunicato per iscritto indicando il superamento del comporto come motivo.
Come impugnare il licenziamento
Il lavoratore che ritiene illegittimo il recesso deve impugnarlo entro sessanta giorni con comunicazione scritta, anche stragiudiziale, e poi depositare il ricorso (o attivare la conciliazione) entro i successivi centottanta giorni. Il rispetto di questi termini è a pena di decadenza: lasciarli scadere preclude la tutela, per quanto fondata sia la pretesa.
Le tutele in caso di licenziamento illegittimo
Il licenziamento nullo perché intimato durante il comporto può aprire, secondo il regime applicabile al rapporto, alla reintegrazione o a un'indennità. È sempre opportuno valutare la situazione concreta - data di intimazione, conteggio delle assenze, motivazione - prima di agire, perché il margine tra recesso legittimo e illegittimo dipende spesso da pochi giorni di comporto.
Domande frequenti
Il datore può licenziarmi mentre sono in malattia?
Non per la malattia in sé durante il comporto: il licenziamento sarebbe nullo. Resta possibile il licenziamento per giusta causa per gravi inadempimenti.
Cos'è il periodo di comporto?
È l'arco di tempo, fissato dal CCNL, durante il quale il posto è conservato nonostante l'assenza per malattia. Il codice civile rinvia al contratto collettivo.
Cosa spetta se sono licenziato per superamento del comporto?
Trattandosi di giustificato motivo oggettivo, spettano il preavviso o l'indennità sostitutiva, il TFR integrale e, se ricorrono i requisiti, la NASpI.
Entro quando devo impugnare il licenziamento?
Entro 60 giorni con comunicazione scritta e poi entro i successivi 180 giorni con deposito del ricorso o avvio della conciliazione, a pena di decadenza.
Il licenziamento durante il comporto è sempre nullo?
È nullo se motivato dalla malattia entro il comporto; resta valido il recesso per giusta causa fondato su gravi inadempimenti.