Testo dell'articoloVigente
Il licenziamento deve essere impugnato entro 60 giorni dalla comunicazione scritta con qualsiasi atto scritto che manifesti la volontà di contestarlo (raccomandata, PEC). Entro i successivi 180 giorni va depositato il ricorso in tribunale o presentata richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato. Entrambi i termini sono perentori: la loro inosservanza rende il licenziamento definitivamente inoppugnabile.
Tabella riepilogativa
| Fase | Termine | Come si compie |
|---|---|---|
| Impugnazione stragiudiziale | 60 giorni dalla comunicazione del licenziamento | Lettera raccomandata A/R o PEC al datore con dichiarazione di volontà di impugnare |
| Deposito del ricorso | 180 giorni dall’impugnazione stragiudiziale | Ricorso al Tribunale del lavoro (o conciliazione / arbitrato avviati entro il termine) |
| Decorrenza del primo termine | Dal giorno successivo alla comunicazione scritta del licenziamento | Se il licenziamento è verbale, il termine decorre dalla sua comunicazione (ma il lic. verbale è già invalido) |
I 60 giorni: l'impugnazione stragiudiziale
Entro 60 giorni dalla comunicazione scritta del licenziamento il lavoratore deve inviare al datore un atto scritto che esprima inequivocabilmente la volontà di contestare il recesso. Non occorre spiegare i motivi in dettaglio: è sufficiente dichiarare di impugnare il licenziamento. La forma più sicura è la raccomandata con ricevuta di ritorno o la PEC. Il sindacato o un’associazione di tutela può trasmettere l’impugnazione per conto del lavoratore.
I 180 giorni: il ricorso giudiziario
Dopo l’impugnazione stragiudiziale, entro i successivi 180 giorni il lavoratore deve depositare il ricorso presso il Tribunale del Lavoro competente (di norma quello del luogo dove si trova o si trovava la sede di lavoro). In alternativa, può entro quel termine avviare un tentativo di conciliazione o un procedimento arbitrale, a condizione che siano forme previste dal CCNL o dalla legge. La sola impugnazione stragiudiziale, senza il successivo ricorso, non è sufficiente a conservare il diritto.
Cosa succede se si perde uno dei due termini
Entrambi i termini sono perentori: la loro inosservanza comporta la decadenza dall’impugnazione, il che significa che il licenziamento diventa definitivamente efficace e non può più essere contestato in nessuna sede. Non è possibile rimessione in termini salvo casi eccezionali (forza maggiore). È quindi fondamentale agire senza indugio non appena si riceve la comunicazione di licenziamento.
Casi pratici
Tizio riceve la lettera di licenziamento il 1° marzo. Non fa nulla per 70 giorni, convinto di dover aspettare l’esito di un tentativo di conciliazione informale. Il termine dei 60 giorni è scaduto il 30 aprile: Tizio ha perso il diritto di impugnare il licenziamento.
Caia invia la raccomandata di impugnazione entro il 60° giorno. Tuttavia non deposita il ricorso in tribunale entro i successivi 180 giorni. Anche in questo caso è decaduta: l’impugnazione stragiudiziale da sola non basta a conservare il diritto.
Sempronio contatta il sindacato il giorno successivo al licenziamento. Il sindacato invia la raccomandata di impugnazione entro la settimana (ben prima dei 60 giorni) e deposita il ricorso entro i 180 giorni. Sempronio ha rispettato entrambi i termini e la causa può proseguire.
Domande frequenti
Entro quando devo impugnare il licenziamento?
Entro 60 giorni dalla comunicazione scritta con un atto scritto (raccomandata o PEC) al datore, seguito dal deposito del ricorso in tribunale entro i successivi 180 giorni (L. 183/2010, art. 32).
L'impugnazione può essere inviata dal sindacato?
Sì, può essere trasmessa anche da un sindacato, da un patronato o da un’associazione di tutela dei lavoratori, purché in nome e per conto del lavoratore.
Il tentativo di conciliazione sospende i 180 giorni?
No: l’avvio della conciliazione o dell’arbitrato entro i 180 giorni sostituisce il deposito del ricorso, ma non sospende i termini. Occorre comunque agire entro i 180 giorni.
I termini valgono anche per le dimissioni per giusta causa?
Per l’impugnazione di atti datoriali (come il licenziamento) sì. Le dimissioni per giusta causa non si impugnano nello stesso modo, ma il lavoratore che agisce per il risarcimento deve comunque rispettare le ordinarie prescrizioni.
Se il licenziamento è verbale, i termini si applicano?
Un licenziamento verbale è già nullo per difetto di forma scritta (art. 2 L. 604/1966), ma il lavoratore ha comunque l’onere di agire in giudizio per farlo dichiarare tale entro termini ragionevoli.
Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
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In sintesi
Indice dei contenuti
Di fronte a un licenziamento la prima domanda non e' "come" contestarlo, ma "entro quando". La legge impone tempi rigorosi e scanditi: chi li lascia decorrere perde il diritto di far valere le proprie ragioni, anche quando il licenziamento sarebbe palesemente illegittimo. Si tratta di termini di decadenza, non di prescrizione, e questa distinzione e' tutt'altro che teorica, perché la decadenza non si interrompe e non si sospende come la prescrizione: una volta scaduta, il diritto e' irrimediabilmente perduto.
Il primo termine: 60 giorni per l'impugnazione
Il licenziamento deve essere impugnato entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione scritta, oppure dalla comunicazione, anch'essa scritta, dei motivi quando questa sia successiva. L'impugnazione e' un atto stragiudiziale: non occorre andare subito in tribunale, ma e' sufficiente qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota al datore la volonta' del lavoratore di contestare il recesso. In pratica si usa una lettera raccomandata o una PEC, spesso predisposta dal sindacato o dal legale. ciò che conta e' che l'atto sia scritto e parta entro il sessantesimo giorno.
Il secondo termine: 180 giorni per l'azione
L'impugnazione stragiudiziale, da sola, non basta a mantenere vivo il diritto. Dopo averla inviata, il lavoratore ha centottanta giorni di tempo per depositare il ricorso giudiziale davanti al giudice del lavoro oppure per comunicare alla controparte la richiesta del tentativo di conciliazione o di arbitrato. Se entro questo termine non compie né l'uno né l'altro atto, l'impugnazione perde efficacia e il licenziamento diventa definitivo. I due termini funzionano dunque in sequenza: prima i sessanta giorni per impugnare, poi i centottanta per agire.
L'ipotesi della conciliazione o dell'arbitrato
Il lavoratore può scegliere di tentare prima una soluzione conciliativa o arbitrale, invece di rivolgersi subito al giudice. In questo caso deve comunicare la relativa richiesta entro i centottanta giorni. Se pero' la conciliazione o l'arbitrato non vengono accolti dalla controparte, oppure non si raggiunge l'accordo, si apre un ulteriore termine: il ricorso al giudice del lavoro va depositato entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo. E' una finestra che si riapre per consentire la via giudiziaria a chi aveva tentato quella conciliativa.
La natura decadenziale dei termini
Il regime di decadenza introdotto dall'art. 6 della L. 604/1966, nel testo riformato dalla L. 183/2010, persegue un obiettivo di certezza: definire in tempi rapidi se il rapporto sia o meno cessato. Proprio per questo i termini sono severi. Il lavoratore non può confidare nella prescrizione ordinaria più lunga: deve muoversi nei sessanta e nei centottanta giorni. Anche il licenziamento affetto da nullita' (ad esempio discriminatorio) soggiace al termine di impugnazione, sebbene con regimi sanzionatori distinti sul piano degli effetti.
Cosa fare in concreto e subito
La regola operativa e' una sola: non aspettare. Appena ricevuta la lettera di licenziamento conviene annotare la data di ricezione, che fa decorrere i termini, e attivarsi senza indugio per l'impugnazione scritta, rivolgendosi a un sindacato o a un legale. Inviata l'impugnazione, occorre programmare l'azione successiva entro i centottanta giorni, valutando se tentare la conciliazione o procedere direttamente in giudizio. La conservazione della prova della ricezione (avviso di ricevimento della raccomandata, ricevuta PEC) e' essenziale.
perché la decadenza non perdona
A differenza della prescrizione, la decadenza non ammette i consueti atti interruttivi: non si "resetta" con una semplice messa in mora. Il termine corre inesorabile e, salvo le strette ipotesi di legge, non può essere recuperato. Questa rigidita' spiega perché la materia dei licenziamenti sia tra quelle in cui il fattore tempo e' decisivo quanto il merito: una difesa fondatissima diventa inutile se l'impugnazione e' tardiva.
Domande frequenti
Entro quando devo impugnare il licenziamento?
Entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione scritta del licenziamento (o dei motivi, se successiva). L'impugnazione puo' avvenire con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, idoneo a manifestare la volonta' di contestarlo, tipicamente raccomandata o PEC.
Basta inviare la lettera di impugnazione?
No. Dopo l'impugnazione scritta hai 180 giorni per depositare il ricorso in tribunale oppure per comunicare la richiesta di conciliazione o arbitrato. Se non compi nessuno di questi atti, l'impugnazione perde efficacia e il licenziamento diventa definitivo.
Cosa succede se la conciliazione fallisce?
Se la richiesta di conciliazione o arbitrato non viene accolta dalla controparte o non si raggiunge l'accordo, si apre un ulteriore termine: il ricorso al giudice del lavoro va depositato entro 60 giorni dal rifiuto o dal mancato accordo.
I termini sono di prescrizione o di decadenza?
Sono termini di decadenza, previsti dall'art. 6 della L. 604/1966 come riformato dalla L. 183/2010. A differenza della prescrizione, la decadenza non si interrompe con una semplice messa in mora: una volta scaduta, il diritto di impugnare e' definitivamente perduto.
Anche un licenziamento nullo va impugnato nei termini?
Si'. Il termine di impugnazione si applica a tutte le ipotesi di invalidita' del licenziamento, compresa la nullita' (ad esempio quello discriminatorio), pur con regimi sanzionatori distinti sul piano degli effetti. Conviene quindi sempre rispettare i 60 giorni.