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Durante la malattia il datore non può licenziare il lavoratore fino al superamento del periodo di comporto, fissato dal CCNL. Allo scadere del comporto il licenziamento per superamento del comporto è legittimo. Se il datore licenzia prima, il licenziamento è nullo e il lavoratore ha diritto alla reintegrazione.
Tabella riepilogativa
| Aspetto | Regola |
|---|---|
| Divieto di licenziamento | Per tutta la durata della malattia entro il periodo di comporto |
| Periodo di comporto | Fissato dal CCNL (di norma 6-18 mesi, talvolta con distinzione secco/frazionato) |
| Comporto secco | Assenza continuativa per malattia |
| Comporto frazionato/per sommatoria | Somma di più assenze per malattia in un arco temporale definito dal CCNL |
| Superamento del comporto | Il datore può licenziare; spetta TFR e indennità sostitutiva del preavviso |
| Licenziamento durante il comporto | Nullo; tutela reintegratoria |
Il divieto di licenziamento durante la malattia
L’art. 2110 del Codice Civile sospende il rapporto di lavoro durante la malattia e vieta al datore di licenziare il lavoratore per tutto il tempo in cui questi si trova in malattia, fino al superamento del periodo di comporto. Il preavviso non decorre durante la malattia.
Il divieto vale anche se nel periodo di malattia sopravviene una diversa causa di licenziamento (es. GMO): il datore può intimare il licenziamento, ma questo avrà efficacia solo dalla guarigione o dal superamento del comporto.
Il periodo di comporto: secco e per sommatoria
Il periodo di comporto è il lasso di tempo entro cui il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto durante la malattia. La sua durata è stabilita dai CCNL e varia in genere da 6 a 18 mesi, con differenze per anzianità e qualifica.
I CCNL distinguono spesso tra:
- Comporto secco: una singola malattia continuativa.
- Comporto per sommatoria (o frazionato): somma di più episodi di malattia nell’arco di un periodo definito (es. 12 o 24 mesi). Alcuni contratti prevedono che il calcolo per sommatoria avvenga su un arco di riferimento mobile.
Il lavoratore può chiedere un’aspettativa non retribuita al termine del comporto, se il CCNL lo prevede, per evitare il licenziamento.
Il licenziamento per superamento del comporto
Una volta esaurito il periodo di comporto, il datore ha il diritto – non l’obbligo – di licenziare il lavoratore. Il licenziamento per superamento del comporto è una fattispecie autonoma, non riconducibile né al GMO né al GMS, e non richiede preavviso (ma l’indennità sostitutiva deve essere pagata). Al lavoratore spetta il TFR e l’indennità sostitutiva del preavviso; ha diritto alla NASpI.
Casi pratici
Tizio è in malattia da quattro mesi; il comporto previsto dal suo CCNL è di 12 mesi. Il datore, volendo riorganizzare il reparto, gli invia la lettera di licenziamento. Tizio impugna: il licenziamento è nullo perché irrogato durante il periodo di conservazione del posto. Il giudice ordina la reintegrazione.
Caia, nell’arco di 18 mesi, accumula 185 giorni di assenza per vari episodi di malattia. Il CCNL applicato prevede un comporto per sommatoria di 180 giorni in 18 mesi. Il datore comunica il superamento del comporto e irroga il licenziamento: è legittimo. Caia percepisce TFR, indennità sostitutiva del preavviso e matura il diritto alla NASpI.
Sempronio raggiunge il limite del comporto ma non è ancora guarito. Il suo CCNL prevede la possibilità di richiedere un’aspettativa non retribuita. Sempronio la richiede formalmente: il datore è tenuto a concederla secondo le previsioni contrattuali, sospendendo il licenziamento.
Domande frequenti
Il datore può licenziarmi mentre sono in malattia?
No, non fino al superamento del periodo di comporto. Se lo fa, il licenziamento è nullo e il lavoratore ha diritto alla reintegrazione.
Come si calcola il periodo di comporto?
La durata è fissata dal CCNL applicato. Può essere un periodo secco (malattia continua) oppure una somma di assenze in un arco temporale. Leggere attentamente il proprio contratto collettivo.
Se sono licenziato per superamento del comporto, ho diritto alla NASpI?
Sì. Il licenziamento per superamento del comporto è un recesso involontario che dà diritto alla NASpI, al TFR e all’indennità sostitutiva del preavviso.
Il preavviso decorre durante la malattia?
No. L’art. 2110 c.c. sospende il decorso del preavviso durante la malattia. Il preavviso riprende a decorrere dalla guarigione o dal superamento del comporto.
Posso essere licenziato per GMO mentre sono in malattia?
Il datore può intimare il licenziamento per GMO durante la malattia, ma questo non produce effetti fino alla guarigione o al superamento del comporto: di fatto il lavoratore conserva il posto durante la malattia entro i termini contrattuali.
Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Serve un parere sul tuo caso concreto?
Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il licenziamento durante la malattia è uno dei nodi più frequenti del diritto del lavoro, perché incrocia due interessi opposti: la tutela della salute del lavoratore e l'esigenza dell'impresa di poter contare sulla prestazione. Il punto di equilibrio lo fissa l'art. 2110 c.c. attraverso l'istituto del comporto, il cui funzionamento conviene leggere con precisione per evitare errori che costano cari da entrambe le parti.
La sospensione del rapporto e il divieto di recesso
Durante la malattia il rapporto di lavoro è sospeso: la prestazione non è dovuta, ma il posto è conservato. L'art. 2110 c.c. vieta il licenziamento per tutto il tempo della malattia, fino al superamento del periodo di comporto. È una tutela che opera a prescindere dalle ragioni che spingerebbero il datore a recedere.
Che cos'è il periodo di comporto
Il comporto è l'arco di tempo entro cui il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto nonostante l'assenza per malattia. La sua durata non è fissata dalla legge, ma rinviata al contratto collettivo: per la misura esatta occorre quindi leggere il CCNL applicato, che la modula in genere per anzianità e qualifica.
Comporto secco e comporto per sommatoria
I CCNL distinguono due meccanismi. Il comporto secco riguarda una singola malattia continuativa. Il comporto per sommatoria somma più episodi di assenza all'interno di un arco temporale di riferimento, spesso mobile. La distinzione è cruciale perché cambia il modo di calcolare il superamento: nel comporto per sommatoria anche assenze brevi ma ripetute possono condurre alla soglia.
Il licenziamento per superamento del comporto
Superato il comporto, il datore ha la facoltà - non l'obbligo - di recedere. È una fattispecie autonoma, distinta dal giustificato motivo oggettivo e da quello soggettivo: non sanziona un inadempimento né risponde a una ragione organizzativa, ma prende atto del superamento della soglia di tollerabilità dell'assenza. Non richiede preavviso lavorato, ma l'indennità sostitutiva è dovuta.
Le conseguenze del licenziamento illegittimo
Se il datore licenzia prima del superamento del comporto, il recesso è nullo perché viola il divieto dell'art. 2110 c.c.: ne consegue, secondo l'orientamento prevalente, la tutela reintegratoria. Anche un licenziamento intimato per altra causa durante la malattia non produce effetto finché dura la sospensione del rapporto.
Spettanze e accesso alla NASpI
Il licenziamento per superamento del comporto è un recesso involontario: dà diritto alla NASpI, oltre al TFR e all'indennità sostitutiva del preavviso. Il preavviso, peraltro, non decorre durante la malattia, riprendendo a maturare solo dalla guarigione o dal superamento del comporto.
La leva dell'aspettativa
Molti CCNL consentono, al termine del comporto, di chiedere un periodo di aspettativa non retribuita per conservare il posto. È uno strumento difensivo importante: presentata tempestivamente la richiesta, e ove il contratto la preveda, il datore deve concederla, sospendendo di fatto la possibilità di licenziare.
Domande frequenti
Il datore può licenziarmi mentre sono in malattia?
No, fino al superamento del periodo di comporto. Un licenziamento intimato prima è nullo e dà diritto, secondo l'orientamento prevalente, alla reintegrazione.
Come si calcola il periodo di comporto?
La durata è fissata dal CCNL applicato e può essere secca (malattia continuativa) o per sommatoria (più assenze in un arco temporale). Occorre leggere il proprio contratto collettivo.
Ho diritto alla NASpI se licenziato per superamento del comporto?
Sì. È un recesso involontario che dà diritto alla NASpI, oltre al TFR e all'indennità sostitutiva del preavviso.
Il preavviso decorre durante la malattia?
No. L'art. 2110 c.c. sospende il decorso del preavviso, che riprende dalla guarigione o dal superamento del comporto.
Posso evitare il licenziamento al termine del comporto?
Se il CCNL lo prevede, si può chiedere tempestivamente un'aspettativa non retribuita: presentata la richiesta, il datore deve concederla secondo le previsioni contrattuali.