Testo dell'articoloVigente
Il D.Lgs. 81/2015, come modificato dalla L. 128/2019, riconosce tutele minime inderogabili ai rider e ai lavoratori delle piattaforme digitali: compenso minimo orario, assicurazione INAIL, copertura previdenziale e divieto di esclusione unilaterale dall’algoritmo. Se il rapporto è etero-organizzato, si applicano le tutele del lavoro subordinato.
Tabella riepilogativa
| Tutela | Contenuto |
|---|---|
| Compenso minimo | Non inferiore ai minimi del CCNL di categoria o, in assenza, del settore merceologico |
| Assicurazione INAIL | Obbligatoria a carico della piattaforma |
| Previdenza | Contribuzione INPS alla Gestione Separata |
| Protezione algoritmica | Divieto di esclusione basata solo su rifiuto di singole consegne |
| Informazione | Diritto a conoscere i parametri algoritmici che incidono sul lavoro |
| Tutela anti-discriminazione | Applicazione del Codice delle Pari Opportunità |
La qualificazione del rapporto: autonomo o subordinato?
Il rider che lavora tramite piattaforma può essere inquadrato come lavoratore autonomo (semplice prestatore occasionale), come collaboratore coordinato e continuativo (co.co.co.) o, se il rapporto presenta i caratteri dell’etero-organizzazione previsti dall’art. 2 del D.Lgs. 81/2015 (orari, turni e modalità imposti dalla piattaforma), si applicano tutte le tutele del lavoro subordinato, comprese quelle in materia di recesso.
Le tutele minime della L. 128/2019
Indipendentemente dalla qualificazione, gli artt. 47-bis ss. del D.Lgs. 81/2015 (introdotti dalla L. 128/2019) garantiscono ai rider un compenso orario minimo non inferiore ai minimi contrattuali di settore, l’obbligo di assicurazione INAIL e di contribuzione INPS. Vietano inoltre alla piattaforma di escludere il lavoratore dalla rete per il semplice rifiuto di singole consegne. I rider hanno diritto a ricevere informazioni sui criteri algoritmici che determinano le loro opportunità di lavoro.
Riqualificazione e contenzioso
La giurisprudenza ha riqualificato diversi rapporti di rider come lavoro subordinato di fatto, riconoscendo diritti a TFR, ferie, malattia e indennità di disoccupazione. I fattori determinanti sono la rigidità degli orari imposti, il controllo algoritmico delle performance, l’obbligo di divisa e strumenti forniti dalla piattaforma. Il lavoratore che ritenga il proprio rapporto mal qualificato può adire il Tribunale del Lavoro per la riqualificazione.
Casi pratici
Tizio consegna per una piattaforma scegliendo liberamente quando lavorare. Il rapporto è qualificato come co.co.co.: ha diritto alle tutele minime (INAIL, contributi, compenso minimo) ma non alle tutele tipiche del lavoro subordinato.
Caia deve rispettare turni fissi definiti dalla piattaforma, riceve istruzioni operative continue e usa mezzi forniti dall’azienda: il rapporto presenta caratteri di etero-organizzazione. Il Tribunale del Lavoro riconosce le tutele del lavoro subordinato: TFR, ferie, malattia e divieto di licenziamento senza causale.
Sempronio è stato progressivamente escluso dalle consegne dalla piattaforma perché aveva rifiutato alcune slot. La L. 128/2019 vieta tale condotta: Sempronio può rivolgersi all’Ispettorato del Lavoro o al giudice per tutela contro la discriminazione algoritmica.
Domande frequenti
I rider hanno diritto al compenso minimo?
Sì: la L. 128/2019 garantisce un compenso orario non inferiore ai minimi del CCNL di settore applicabile, indipendentemente dalla qualificazione del rapporto.
Chi paga i contributi INPS del rider?
Nel caso di co.co.co., i contributi alla Gestione Separata INPS sono versati in parte dal committente (la piattaforma) e in parte dal lavoratore; nel caso di subordinazione, sono interamente a carico del datore.
Cosa si intende per etero-organizzazione?
È la situazione in cui il committente determina in modo significativo tempi, luoghi e modalità della prestazione: in questo caso l’art. 2 del D.Lgs. 81/2015 estende al lavoratore le tutele del lavoro subordinato.
La piattaforma può disattivare l'account del rider liberamente?
No se la disattivazione è basata sul rifiuto di singole consegne: la L. 128/2019 lo vieta. Per altri motivi, la piattaforma deve rispettare i criteri di trasparenza e, in caso di subordinazione, le regole sul licenziamento.
Il rider ha diritto alla NASpI?
Se qualificato come co.co.co. con contribuzione alla Gestione Separata, ha diritto alla DIS-COLL (indennità per i collaboratori). Se riqualificato come dipendente, matura la NASpI ordinaria.
Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Domande frequenti
I rider hanno diritto al compenso minimo?
Sì: la L. 128/2019 garantisce un compenso orario non inferiore ai minimi del CCNL di settore applicabile, indipendentemente dalla qualificazione del rapporto.
Chi paga i contributi INPS del rider?
Nel caso di co.co.co., i contributi alla Gestione Separata INPS sono versati in parte dal committente (la piattaforma) e in parte dal lavoratore; nel caso di subordinazione, sono interamente a carico del datore.
Cosa si intende per etero-organizzazione?
È la situazione in cui il committente determina in modo significativo tempi, luoghi e modalità della prestazione: in questo caso l'art. 2 del D.Lgs. 81/2015 estende al lavoratore le tutele del lavoro subordinato.
La piattaforma può disattivare l'account del rider liberamente?
No se la disattivazione è basata sul rifiuto di singole consegne: la L. 128/2019 lo vieta. Per altri motivi, la piattaforma deve rispettare i criteri di trasparenza e, in caso di subordinazione, le regole sul licenziamento.
Il rider ha diritto alla NASpI?
Se qualificato come co.co.co. con contribuzione alla Gestione Separata, ha diritto alla DIS-COLL (indennità per i collaboratori). Se riqualificato come dipendente, matura la NASpI ordinaria.
Vedi anche