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  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

Guida pratica · Lavoro · Welfare, agevolazioni e tutele

In sintesi

L’incentivo all’esodo è tassato separatamente, come il TFR: sull’intero importo si applica l’aliquota media calcolata sul TFR (art. 17, comma 1, lett. a, e art. 19, comma 2, TUIR) e poi l’Agenzia delle Entrate riliquida l’imposta sull’aliquota media dei cinque anni precedenti. Non esistono soglie oltre le quali diventa tassazione ordinaria. Non è soggetto a contributi INPS (art. 12, comma 4, lett. b, L. 153/1969), a differenza dell’indennità di mancato preavviso.

Riferimento normativo

Art. 17, comma 1, lett. a), e art. 19, comma 2, TUIR; art. 12, comma 4, lett. b), L. 153/1969; art. 6 D.Lgs. 23/2015

Tassazione e contributi dell’incentivo all’esodo: tabella riepilogativa

Tassazione delle somme alla cessazione del rapporto
Voce Regime fiscale Contributi INPS
TFR Tassazione separata con l’aliquota media del TFR (art. 19, comma 1, TUIR) Non imponibile
Indennità di mancato preavviso Tassazione separata con l’aliquota del TFR (art. 17, comma 1, lett. a, e art. 19, comma 2, TUIR) Imponibile
Incentivo all’esodo Tassazione separata con l’aliquota del TFR, sull’intero importo Non imponibile
Somme da transazione o sentenza sulla risoluzione del rapporto, anche risarcitorie Tassazione separata, al netto delle spese legali (art. 17, comma 1, lett. a, TUIR) Escluse le somme a titolo di risarcimento danni
Offerta di conciliazione dopo il licenziamento (contratto a tutele crescenti) Esente da IRPEF nei limiti dell’art. 6 D.Lgs. 23/2015 Non imponibile

Cos'è l'incentivo all'esodo

L’incentivo all’esodo è una somma aggiuntiva che il datore offre al lavoratore per indurlo ad accettare la risoluzione consensuale del rapporto. È distinto dal TFR e dall’indennità di preavviso: rappresenta un accordo volontario, spesso negoziato individualmente o nell’ambito di procedure di gestione degli esuberi.

Per il fisco conta che la somma sia pagata in dipendenza della cessazione del rapporto: l’art. 17, comma 1, lett. a), del TUIR comprende le «altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione» e anche le somme pagate a seguito di transazioni o sentenze sulla risoluzione del rapporto, «anche se a titolo risarcitorio», al netto delle spese legali.

Come si calcola la tassazione dell’incentivo all’esodo

L’incentivo non ha un’aliquota propria: si usa quella del TFR. L’art. 19, comma 2, del TUIR stabilisce che le altre indennità e somme della lettera a) sono imponibili «per il loro ammontare complessivo» con l’aliquota determinata per il TFR. Il calcolo avviene in tre passaggi:

  1. si divide il TFR per gli anni (e frazioni) di servizio e si moltiplica per 12: è il «reddito di riferimento»;
  2. su questo importo si calcola l’IRPEF con gli scaglioni dell’anno in cui matura il diritto a percepire la somma; il rapporto tra imposta e reddito di riferimento è l’aliquota media;
  3. l’aliquota media si applica all’intero incentivo. Il datore di lavoro, come sostituto d’imposta, trattiene l’imposta con questa aliquota.

In seguito l’Agenzia delle Entrate riliquida l’imposta in base all’aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti e chiede la differenza o rimborsa quanto spetta (art. 19, comma 1). Se in quegli anni non c’è stato reddito imponibile si usa l’aliquota del primo scaglione.

Esempio con numeri ipotetici. Tizio cessa il rapporto nel 2026 dopo 10 anni, con un TFR di 30.000 euro, e riceve un incentivo di 40.000 euro. Reddito di riferimento: 30.000 / 10 × 12 = 36.000 euro. IRPEF con gli scaglioni 2026 (23% fino a 28.000 euro, 33% da 28.000 a 50.000 euro, art. 11 TUIR): 6.440 + 2.640 = 9.080 euro, aliquota media del 25,22%. Sull’incentivo il datore trattiene circa 10.089 euro; la cifra definitiva dipenderà dalla riliquidazione dell’Agenzia.

Contributi INPS: l’incentivo all’esodo non è imponibile

L’art. 12, comma 4, lett. b), della L. 153/1969 esclude dalla base contributiva «le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori», fatta salva l’imponibilità dell’indennità sostitutiva del preavviso. Sono escluse anche le somme a titolo di risarcimento danni (lett. c). Conta la natura effettiva della somma, non il nome che le dà l’accordo: per questo è utile che l’accordo distingua incentivo, preavviso, TFR e altre voci.

Incentivo all’esodo e dichiarazione dei redditi

Se l’incentivo è pagato dal datore di lavoro con la ritenuta, è riportato nella Certificazione Unica e non va indicato nel 730: è l’Agenzia a riliquidare. Le istruzioni del 730/2026 chiedono invece di presentare il quadro RM del modello Redditi PF a chi ha percepito indennità di fine rapporto da soggetti che non sono sostituti d’imposta.

Offerta di conciliazione: la somma esente per i contratti a tutele crescenti

Diverso dall’incentivo all’esodo è l’importo offerto dal datore dopo un licenziamento, per evitare la causa, nelle sedi protette e con assegno circolare (art. 6 D.Lgs. 23/2015, per gli assunti con il contratto a tutele crescenti). Questa somma non è reddito imponibile IRPEF e non è soggetta a contributi, se pari a una mensilità della retribuzione di riferimento del TFR per ogni anno di servizio, da un minimo di 3 a un massimo di 27 mensilità. Le altre somme pattuite nella stessa sede per chiudere ogni altra pendenza seguono il regime fiscale ordinario. Come funziona la procedura è spiegato in offerta di conciliazione dopo il licenziamento.

Casi pratici

Tizio – risoluzione consensuale con incentivo

Tizio accetta la risoluzione consensuale e riceve dal datore un incentivo aggiuntivo rispetto a TFR e preavviso. L’incentivo è tassato separatamente con l’aliquota media del suo TFR e non paga contributi; il preavviso, invece, è soggetto anche ai contributi.

Caia – incentivo elevato

Caia è una dirigente con molti anni di servizio e negozia un incentivo consistente. Non c’è una soglia oltre la quale la parte eccedente passa alla tassazione ordinaria: tutto l’incentivo è tassato con l’aliquota media del TFR. Quanto più alto è il TFR medio annuo, tanto più alta è l’aliquota; la cifra finale dipende poi dalla riliquidazione dell’Agenzia.

Sempronio – procedura di esubero collettivo

Sempronio fa parte di un accordo sindacale di gestione esuberi con incentivo standardizzato. Anche in questo caso si applica la tassazione separata sulle somme corrisposte a titolo di incentivo alla risoluzione del rapporto. L’accordo sindacale non modifica il regime fiscale individuale.

Domande frequenti

L’incentivo all’esodo è sempre tassato separatamente?

Sì, se è pagato in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro dipendente: rientra tra le «altre indennità e somme percepite una volta tanto» dell’art. 17, comma 1, lett. a), TUIR. Nella stessa norma rientrano anche le somme pagate, al netto delle spese legali, a seguito di transazioni o sentenze relative alla risoluzione del rapporto, anche se a titolo risarcitorio.

Ci sono contributi INPS sull’incentivo all’esodo?

No. L’art. 12, comma 4, lett. b), della L. 153/1969 esclude dalla base contributiva le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto per incentivare l’esodo, fatta salva l’indennità sostitutiva del preavviso, che invece è imponibile.

Come si calcola la tassazione dell’incentivo all’esodo?

Si calcola prima l’aliquota del TFR: il TFR si divide per gli anni di servizio, si moltiplica per 12 e su questo «reddito di riferimento» si calcola l’IRPEF con gli scaglioni dell’anno di cessazione. Il rapporto tra imposta e reddito di riferimento è l’aliquota media, che si applica all’intero incentivo. L’Agenzia delle Entrate poi riliquida sull’aliquota media dei cinque anni precedenti.

L’incentivo all’esodo va indicato nel 730?

No, se lo ha pagato il datore di lavoro come sostituto d’imposta: lo trovi nella Certificazione Unica e l’Agenzia delle Entrate riliquida l’imposta. Se lo ha pagato un soggetto che non è sostituto d’imposta, va dichiarato nel quadro RM del modello Redditi PF, da presentare insieme al 730.

Come si differenzia l’incentivo all’esodo dal TFR?

Il TFR è un istituto legale obbligatorio che matura proporzionalmente alla durata del rapporto; l’incentivo all’esodo è una somma aggiuntiva negoziata, non obbligatoria per legge, erogata per incentivare la risoluzione consensuale.

L’accordo sindacale modifica la tassazione?

No. Il regime fiscale è stabilito dalla legge (TUIR) e non può essere modificato dalla contrattazione collettiva o individuale.

Posso rifiutare l’incentivo e restare in servizio?

Sì. L’incentivo all’esodo è un’offerta che il lavoratore può accettare o rifiutare. Il rifiuto non può essere motivo di licenziamento, salvo che non vi siano autonome ragioni giustificatrici.

Fonti

Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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