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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • La Fornero ha sostituito la reintegra automatica con quattro livelli di tutela.
  • Reintegra piena per licenziamenti discriminatori o nulli.
  • Reintegra attenuata per i casi disciplinari più gravi (es. fatto insussistente).
  • Solo indennità economica negli altri casi di illegittimità o vizi formali.
  • Si applica agli assunti fino al 6/3/2015; dal 7/3/2015 valgono le tutele crescenti.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Prima del 2012 l’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori (L. 300/1970) prevedeva una sola conseguenza per il licenziamento illegittimo nelle aziende sopra i 15 dipendenti: la reintegrazione nel posto di lavoro, con risarcimento. La Legge Fornero (L. 92/2012) ha sostituito questo meccanismo unico con un sistema a quattro livelli di tutela, graduati in base al tipo di vizio del licenziamento. Capire questa scala è essenziale, perché continua ad applicarsi ai lavoratori assunti fino al 6 marzo 2015.

Da una tutela unica a quattro regimi

L’idea della riforma è semplice nella premessa ma complessa negli effetti: non tutti i licenziamenti illegittimi sono uguali, quindi non tutti devono portare alla reintegra. La Fornero ha distinto le conseguenze a seconda che il licenziamento sia discriminatorio o nullo, privo di giustificazione nel merito oppure affetto solo da vizi formali o procedurali. Ne sono derivati quattro possibili esiti.

1. Tutela reintegratoria piena

È la tutela più forte e si applica ai casi più gravi: licenziamento discriminatorio, nullo (per esempio intimato in forma orale, o durante il periodo di maternità protetto) o riconducibile a un motivo illecito determinante. In queste ipotesi il giudice ordina la reintegrazione nel posto di lavoro e il pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata alle retribuzioni perdute. Questa tutela prescinde dal numero di dipendenti dell’azienda.

2. Tutela reintegratoria attenuata

Si applica quando il licenziamento disciplinare o per giustificato motivo soggettivo è infondato nei casi più evidenti — ad esempio quando il fatto contestato non sussiste oppure rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa secondo il contratto collettivo. Qui il lavoratore viene reintegrato, ma il risarcimento è limitato (con un tetto massimo di mensilità): per questo si parla di tutela «attenuata» rispetto a quella piena.

3. Tutela indennitaria forte

Quando il licenziamento per giustificato motivo (oggettivo o soggettivo) o per giusta causa risulta illegittimo ma non rientra nei casi più gravi, non si torna in azienda: spetta solo un’indennità economica, di importo compreso in una forbice di mensilità determinata dal giudice in base all’anzianità e ad altri criteri. È la tutela «indennitaria forte», quella che ha segnato il vero cambio di passo rispetto al passato.

4. Tutela indennitaria ridotta

Infine, se il licenziamento è viziato solo sul piano formale o procedurale (per esempio per difetti nella motivazione o nella procedura), pur essendo sostanzialmente giustificato nel merito, al lavoratore spetta un’indennità di importo più contenuto. È la tutela più lieve della scala.

Cosa è cambiato con le tutele crescenti

Il sistema Fornero a quattro livelli si applica oggi ai lavoratori assunti fino al 6 marzo 2015. Per chi è stato assunto dal 7 marzo 2015 è invece intervenuto il Jobs Act con il D.Lgs. 23/2015, che ha introdotto il contratto a tutele crescenti: la reintegra è stata ulteriormente ristretta e l’indennità è in genere calcolata in funzione dell’anzianità di servizio. Convivono quindi due regimi diversi a seconda della data di assunzione.

Articoli di legge e risorse da consultare

Domande frequenti

Chi rientra ancora nel sistema Fornero dell'articolo 18?

I lavoratori assunti fino al 6 marzo 2015 nelle imprese che superano le soglie dimensionali dello Statuto. Per gli assunti dal 7 marzo 2015 si applica invece il contratto a tutele crescenti del Jobs Act.

Con la Fornero la reintegra è stata abolita?

No, ma è diventata l’eccezione anziché la regola. Resta per i licenziamenti discriminatori o nulli (reintegra piena) e per i casi disciplinari più gravi, come l’insussistenza del fatto (reintegra attenuata). Negli altri casi spetta un’indennità economica.

Cosa significa «insussistenza del fatto»?

Significa che l’episodio addebitato al lavoratore, posto a base del licenziamento disciplinare, in realtà non è avvenuto o non gli è imputabile. In questi casi la tutela è reintegratoria, anche se attenuata nel risarcimento.

La tutela si applica anche alle piccole imprese?

La tutela reintegratoria piena per i licenziamenti discriminatori o nulli vale a prescindere dalle dimensioni. Le altre tutele dell’articolo 18 si applicano sopra le soglie dimensionali; sotto tali soglie operano regimi di tutela diversi e generalmente solo indennitari.

Risorse correlate

I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un professionista. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un consulente del lavoro o a un avvocato giuslavorista.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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