- La Fornero ha sostituito la reintegra automatica con quattro livelli di tutela.
- Reintegra piena per licenziamenti discriminatori o nulli.
- Reintegra attenuata per i casi disciplinari più gravi (es. fatto insussistente).
- Solo indennità economica negli altri casi di illegittimità o vizi formali.
- Si applica agli assunti fino al 6/3/2015; dal 7/3/2015 valgono le tutele crescenti.
Testo dell'articoloVigente
Prima del 2012 l’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori (L. 300/1970) prevedeva una sola conseguenza per il licenziamento illegittimo nelle aziende sopra i 15 dipendenti: la reintegrazione nel posto di lavoro, con risarcimento. La Legge Fornero (L. 92/2012) ha sostituito questo meccanismo unico con un sistema a quattro livelli di tutela, graduati in base al tipo di vizio del licenziamento. Capire questa scala è essenziale, perché continua ad applicarsi ai lavoratori assunti fino al 6 marzo 2015.
Da una tutela unica a quattro regimi
L’idea della riforma è semplice nella premessa ma complessa negli effetti: non tutti i licenziamenti illegittimi sono uguali, quindi non tutti devono portare alla reintegra. La Fornero ha distinto le conseguenze a seconda che il licenziamento sia discriminatorio o nullo, privo di giustificazione nel merito oppure affetto solo da vizi formali o procedurali. Ne sono derivati quattro possibili esiti.
1. Tutela reintegratoria piena
È la tutela più forte e si applica ai casi più gravi: licenziamento discriminatorio, nullo (per esempio intimato in forma orale, o durante il periodo di maternità protetto) o riconducibile a un motivo illecito determinante. In queste ipotesi il giudice ordina la reintegrazione nel posto di lavoro e il pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata alle retribuzioni perdute. Questa tutela prescinde dal numero di dipendenti dell’azienda.
2. Tutela reintegratoria attenuata
Si applica quando il licenziamento disciplinare o per giustificato motivo soggettivo è infondato nei casi più evidenti — ad esempio quando il fatto contestato non sussiste oppure rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa secondo il contratto collettivo. Qui il lavoratore viene reintegrato, ma il risarcimento è limitato (con un tetto massimo di mensilità): per questo si parla di tutela «attenuata» rispetto a quella piena.
3. Tutela indennitaria forte
Quando il licenziamento per giustificato motivo (oggettivo o soggettivo) o per giusta causa risulta illegittimo ma non rientra nei casi più gravi, non si torna in azienda: spetta solo un’indennità economica, di importo compreso in una forbice di mensilità determinata dal giudice in base all’anzianità e ad altri criteri. È la tutela «indennitaria forte», quella che ha segnato il vero cambio di passo rispetto al passato.
4. Tutela indennitaria ridotta
Infine, se il licenziamento è viziato solo sul piano formale o procedurale (per esempio per difetti nella motivazione o nella procedura), pur essendo sostanzialmente giustificato nel merito, al lavoratore spetta un’indennità di importo più contenuto. È la tutela più lieve della scala.
Cosa è cambiato con le tutele crescenti
Il sistema Fornero a quattro livelli si applica oggi ai lavoratori assunti fino al 6 marzo 2015. Per chi è stato assunto dal 7 marzo 2015 è invece intervenuto il Jobs Act con il D.Lgs. 23/2015, che ha introdotto il contratto a tutele crescenti: la reintegra è stata ulteriormente ristretta e l’indennità è in genere calcolata in funzione dell’anzianità di servizio. Convivono quindi due regimi diversi a seconda della data di assunzione.
Articoli di legge e risorse da consultare
- Statuto dei lavoratori (L. 300/1970), art. 18 — il testo modificato dalla Fornero
- Legge 92/2012, art. 1 commi 37 e seguenti — la riforma dell’articolo 18
- Tutele crescenti per gli assunti dal 2015 — il regime del Jobs Act
Domande frequenti
Chi rientra ancora nel sistema Fornero dell'articolo 18?
I lavoratori assunti fino al 6 marzo 2015 nelle imprese che superano le soglie dimensionali dello Statuto. Per gli assunti dal 7 marzo 2015 si applica invece il contratto a tutele crescenti del Jobs Act.
Con la Fornero la reintegra è stata abolita?
No, ma è diventata l’eccezione anziché la regola. Resta per i licenziamenti discriminatori o nulli (reintegra piena) e per i casi disciplinari più gravi, come l’insussistenza del fatto (reintegra attenuata). Negli altri casi spetta un’indennità economica.
Cosa significa «insussistenza del fatto»?
Significa che l’episodio addebitato al lavoratore, posto a base del licenziamento disciplinare, in realtà non è avvenuto o non gli è imputabile. In questi casi la tutela è reintegratoria, anche se attenuata nel risarcimento.
La tutela si applica anche alle piccole imprese?
La tutela reintegratoria piena per i licenziamenti discriminatori o nulli vale a prescindere dalle dimensioni. Le altre tutele dell’articolo 18 si applicano sopra le soglie dimensionali; sotto tali soglie operano regimi di tutela diversi e generalmente solo indennitari.
Risorse correlate
- NASpI: la disoccupazione che ha sostituito l'ASpI
- Ammortizzatori sociali e CIG (D.Lgs. 148/2015)
- Tutele crescenti: il regime per gli assunti dal 2015
- Reintegra nel posto di lavoro: quando spetta
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