Testo dell'articoloVigente
Prima del 2012 l’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori (L. 300/1970) prevedeva una sola conseguenza per il licenziamento illegittimo nelle aziende sopra i 15 dipendenti: la reintegrazione nel posto di lavoro con risarcimento integrale. La Legge Fornero (L. 92/2012) ha smontato questo meccanismo unico e lo ha sostituito con un sistema a quattro livelli di tutela, graduati in base al tipo di vizio del licenziamento. Capire questa scala resta essenziale, perche continua ad applicarsi ai lavoratori assunti fino al 6 marzo 2015.
Da una tutela unica a quattro regimi
L’idea della riforma e semplice nella premessa ma complessa negli effetti: non tutti i licenziamenti illegittimi sono uguali, quindi non tutti devono portare alla reintegra. La Fornero, riscrivendo l’art. 18 attraverso l’art. 1, commi 37 e seguenti, della L. 92/2012, ha distinto le conseguenze a seconda che il licenziamento sia discriminatorio o nullo, privo di giustificazione nel merito oppure affetto solo da vizi formali o procedurali. Ne sono derivati quattro possibili esiti, da leggere come una scala che va dalla tutela piu forte (il rientro in azienda) a quella piu lieve (una somma di denaro contenuta).
Il senso politico-giuridico dell’operazione era ridurre la cosiddetta «rigidita in uscita» del rapporto di lavoro: rendere cioe piu prevedibile, per il datore, il costo di un licenziamento sbagliato. La reintegra, da regola generale, e diventata l’eccezione riservata ai casi piu gravi.
1. Tutela reintegratoria piena
E la tutela piu forte e si applica ai casi piu gravi: licenziamento discriminatorio (art. 15 dello Statuto e normativa antidiscriminazione), nullo (per esempio intimato in forma orale, oppure durante il periodo di maternita protetto) o riconducibile a un motivo illecito determinante. In queste ipotesi il giudice ordina la reintegrazione nel posto di lavoro e il pagamento di un’indennita risarcitoria commisurata alle retribuzioni perdute dal licenziamento all’effettiva reintegra, con un minimo garantito. Questa tutela prescinde dal numero di dipendenti dell’azienda: vale anche nelle micro-imprese, perche colpisce vizi che l’ordinamento considera intollerabili a prescindere dalle dimensioni.
2. Tutela reintegratoria attenuata
Si applica quando il licenziamento disciplinare o per giustificato motivo soggettivo e infondato nei casi piu evidenti, ad esempio quando il fatto contestato non sussiste oppure rientra tra le condotte punibili con una semplice sanzione conservativa secondo il contratto collettivo. Qui il lavoratore viene reintegrato, ma il risarcimento e limitato (con un tetto massimo di mensilita): per questo si parla di tutela «attenuata» rispetto a quella piena. La giurisprudenza di legittimita ha chiarito che cio che conta e l’insussistenza del fatto materiale, non la sua diversa qualificazione giuridica: se il fatto e avvenuto ma il datore lo ha valutato troppo severamente, di regola si scende alla tutela indennitaria.
3. Tutela indennitaria forte
Quando il licenziamento per giustificato motivo (oggettivo o soggettivo) o per giusta causa risulta illegittimo ma non rientra nei casi piu gravi, non si torna in azienda: spetta solo un’indennita economica, di importo compreso in una forbice di mensilita determinata dal giudice in base all’anzianita e ad altri criteri. E la tutela «indennitaria forte», quella che ha segnato il vero cambio di passo rispetto al passato: il posto di lavoro non viene restituito, il rapporto si considera risolto e la lesione viene monetizzata.
4. Tutela indennitaria ridotta
Infine, se il licenziamento e viziato solo sul piano formale o procedurale (per esempio per difetti nella motivazione o nella procedura disciplinare dell’art. 7 dello Statuto), pur essendo sostanzialmente giustificato nel merito, al lavoratore spetta un’indennita di importo piu contenuto. E la tutela piu lieve della scala: sanziona l’errore di forma senza rimettere in discussione la legittimita sostanziale del recesso.
La scala delle quattro tutele a colpo d’occhio
| Tutela | Quando si applica | Esito |
|---|---|---|
| Reintegratoria piena | Discriminatorio, nullo, orale, motivo illecito | Rientro + risarcimento integrale (qualsiasi dimensione) |
| Reintegratoria attenuata | Fatto insussistente o punibile con sanzione conservativa | Rientro + indennita con tetto massimo |
| Indennitaria forte | Giustificato motivo/giusta causa illegittimi, casi non gravi | Solo indennita entro una forbice di mensilita |
| Indennitaria ridotta | Solo vizi formali o procedurali | Indennita ridotta, nessun rientro |
Cosa e cambiato con le tutele crescenti
Il sistema Fornero a quattro livelli si applica oggi ai lavoratori assunti fino al 6 marzo 2015. Per chi e stato assunto dal 7 marzo 2015 e invece intervenuto il Jobs Act con il D.Lgs. 23/2015, che ha introdotto il contratto a tutele crescenti: la reintegra e stata ulteriormente ristretta (in pratica confinata ai licenziamenti nulli, discriminatori e ai disciplinari con insussistenza del fatto materiale) e l’indennita era originariamente agganciata in modo rigido all’anzianita di servizio. Convivono quindi due regimi diversi a seconda della data di assunzione, spesso anche all’interno della stessa azienda.
Su quel meccanismo rigido e intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza n. 194/2018, che ha dichiarato illegittimo l’art. 3, comma 1, del D.Lgs. 23/2015 nella parte in cui determinava l’indennita in misura fissa pari a due mensilita per ogni anno di servizio. La Consulta ha restituito al giudice la discrezionalita valutativa: l’anzianita resta un criterio, ma non l’unico, e l’importo va modulato anche su altri elementi del caso concreto. E la pronuncia che ha avvicinato, sul piano dell’indennita, il regime delle tutele crescenti a quello indennitario della Fornero.
Spunti pratici
- Verifica prima la data di assunzione. E lo spartiacque: fino al 6 marzo 2015 si ragiona sull’art. 18 a quattro tutele; dal 7 marzo 2015 sul D.Lgs. 23/2015.
- Distingui il vizio. Discriminatorio o nullo, oppure insussistenza del fatto, aprono la strada alla reintegra; un eccesso di severita o un vizio di forma, di norma, solo all’indennita.
- Conta le dimensioni dell’azienda per le tutele diverse da quella piena: sotto le soglie dello Statuto operano regimi generalmente solo indennitari.
- Rispetta i termini di impugnazione del licenziamento (impugnazione stragiudiziale e successivo deposito del ricorso): la decadenza fa perdere ogni tutela, qualunque sia il vizio.
Esempio. Tizio, assunto nel 2010 in un’azienda con 40 dipendenti, viene licenziato per un fatto disciplinare che il giudice accerta non essere mai avvenuto: opera la reintegra attenuata (rientro + indennita con tetto). Caio, assunto nel 2012, riceve un licenziamento per giustificato motivo oggettivo poi ritenuto infondato ma non pretestuoso: scatta la tutela indennitaria forte, niente rientro. Sempronio, assunto nel 2018, e quindi soggetto alle tutele crescenti: per lui l’indennita sara liquidata dal giudice secondo i criteri ridefiniti dalla Corte costituzionale, non piu in misura automatica.
Errori frequenti
- Pensare che la Fornero abbia abolito la reintegra: e diventata l’eccezione, non e sparita.
- Confondere insussistenza del fatto (reintegra) con sproporzione della sanzione (di regola indennita).
- Credere che il regime dipenda dalla data del licenziamento: dipende dalla data di assunzione.
Articoli di legge e risorse da consultare
- Statuto dei lavoratori (L. 300/1970), art. 18 — il testo modificato dalla Fornero
- Legge 92/2012, art. 1 commi 37 e seguenti — la riforma dell’articolo 18
- Tutele crescenti per gli assunti dal 2015 — il regime del Jobs Act
Risorse correlate
- NASpI: la disoccupazione che ha sostituito l’ASpI
- Ammortizzatori sociali e CIG (D.Lgs. 148/2015)
- Tutele crescenti: il regime per gli assunti dal 2015
- Reintegra nel posto di lavoro: quando spetta
I contenuti hanno finalita divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un professionista. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un consulente del lavoro o a un avvocato giuslavorista.
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In sintesi
Indice dei contenuti
La riforma dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori operata dalla Legge Fornero rappresenta uno snodo cruciale del diritto del lavoro italiano. Prima del 2012 il licenziamento illegittimo nelle imprese sopra la soglia dimensionale comportava un'unica conseguenza: la reintegrazione. La L. 92/2012 ha trasformato quella tutela unica in un sistema graduato, in cui la conseguenza dipende dalla gravita del vizio.
Dalla tutela unica al sistema graduato
L'idea di fondo della riforma e che non tutti i licenziamenti illegittimi siano uguali: alcuni colpiscono valori fondamentali dell'ordinamento, altri sono semplici errori di forma. La Fornero, riscrivendo l'art. 18 attraverso l'art. 1, commi 37 e seguenti, della L. 92/2012, ha distinto le conseguenze in una scala che va dalla reintegra piena alla sola indennita ridotta.
La tutela reintegratoria piena
E la tutela piu forte e si applica ai casi piu gravi: licenziamento discriminatorio, nullo (ad esempio orale o intimato in periodo protetto di maternita) o riconducibile a motivo illecito determinante. Qui il giudice ordina la reintegrazione e un risarcimento commisurato alle retribuzioni perdute. Questa tutela prescinde dalle dimensioni dell'azienda, perche colpisce vizi intollerabili a prescindere dal numero di dipendenti.
La tutela reintegratoria attenuata
Si applica ai licenziamenti disciplinari o per giustificato motivo soggettivo infondati nei casi piu evidenti, come l'insussistenza del fatto materiale o la riconducibilita della condotta a una sanzione conservativa prevista dal contratto. Il lavoratore viene reintegrato, ma con un risarcimento limitato da un tetto: di qui l'aggettivo attenuata. Cio che rileva e l'insussistenza del fatto, non la sua diversa qualificazione giuridica.
La tutela indennitaria forte
Quando il licenziamento per giustificato motivo o giusta causa e illegittimo ma non rientra nei casi piu gravi, non si torna in azienda: spetta solo un'indennita economica entro una forbice di mensilita determinata dal giudice. E la tutela che ha segnato il vero cambio di passo, perche monetizza la lesione anziche restituire il posto.
La tutela indennitaria ridotta
Se il licenziamento e viziato solo sul piano formale o procedurale, pur essendo giustificato nel merito, spetta un'indennita di importo piu contenuto. E la tutela piu lieve della scala: sanziona l'errore di forma senza rimettere in discussione la legittimita sostanziale del recesso.
Il rapporto con le tutele crescenti
Il sistema Fornero si applica oggi a chi e stato assunto fino al 6 marzo 2015. Per gli assunti dal 7 marzo 2015 vale il D.Lgs. 23/2015 sul contratto a tutele crescenti, che ha ulteriormente ristretto la reintegra. Convivono quindi due regimi diversi a seconda della data di assunzione, spesso nella stessa azienda.
L'intervento della Corte costituzionale n. 194/2018
Sulla rigidita del meccanismo indennitario delle tutele crescenti e intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza n. 194/2018, che ha dichiarato illegittima la determinazione dell'indennita in misura fissa agganciata in modo rigido all'anzianita. La Consulta ha restituito al giudice la discrezionalita valutativa: l'anzianita resta un criterio, ma non l'unico. E la pronuncia che ha avvicinato, sul piano dell'indennita, i due regimi.
Il rilievo dei termini di impugnazione
Quale che sia il vizio e il regime applicabile, la tutela si attiva solo se il licenziamento e impugnato nei termini di legge: una prima impugnazione stragiudiziale e il successivo deposito del ricorso entro i termini di decadenza. Il mancato rispetto di questa scansione fa perdere ogni tutela, anche nei casi piu gravi che astrattamente darebbero diritto alla reintegra. La tempestivita e quindi parte integrante della strategia difensiva.
Soglie dimensionali e regimi minori
Le tutele piene operano nelle imprese sopra le soglie dimensionali dello Statuto, mentre nelle realta sotto soglia il quadro e tendenzialmente solo indennitario, salvo i vizi piu gravi come la discriminazione o la nullita, che impongono la reintegra a prescindere dalle dimensioni. Verificare il numero di dipendenti e la data di assunzione e quindi il primo passo per inquadrare correttamente il caso.
Casi pratici
Caso 1: insussistenza del fatto contestato
Tizio, assunto prima del marzo 2015 in un'azienda sopra la soglia dimensionale, viene licenziato per un fatto disciplinare che il giudice accerta non essere mai avvenuto. Opera la tutela reintegratoria attenuata: Tizio rientra in azienda con un risarcimento limitato dal tetto previsto, perche cio che rileva e l'insussistenza del fatto materiale.
Caso 2: regime delle tutele crescenti
Caio, assunto dopo il 7 marzo 2015, riceve un licenziamento per giustificato motivo poi ritenuto infondato ma non pretestuoso. Si applica il D.Lgs. 23/2015: niente reintegra, ma un'indennita liquidata dal giudice secondo i criteri ridefiniti dalla Corte costituzionale n. 194/2018, non piu in misura automatica legata alla sola anzianita.
Domande frequenti
Cosa ha cambiato la Legge Fornero sull'art. 18?
Ha sostituito la tutela unica della reintegrazione con un sistema graduato a quattro tutele, in cui la conseguenza del licenziamento illegittimo dipende dalla gravita del vizio, dalla reintegra piena alla sola indennita ridotta.
A chi si applica il regime a quattro tutele?
Ai lavoratori assunti fino al 6 marzo 2015. Per gli assunti dal 7 marzo 2015 si applica invece il contratto a tutele crescenti del D.Lgs. 23/2015.
Quando spetta ancora la reintegra?
Nei casi piu gravi: licenziamento discriminatorio, nullo o orale, motivo illecito determinante (tutela piena), e nei casi di insussistenza del fatto materiale o condotta punibile con sanzione conservativa (tutela attenuata).
Cosa ha stabilito la Corte costituzionale n. 194/2018?
Ha dichiarato illegittima la determinazione dell'indennita delle tutele crescenti in misura fissa agganciata rigidamente all'anzianita, restituendo al giudice la discrezionalita valutativa, in cui l'anzianita e un criterio ma non l'unico.
Conta la data del licenziamento o quella di assunzione?
Conta la data di assunzione: e lo spartiacque tra il regime Fornero a quattro tutele (fino al 6 marzo 2015) e il regime delle tutele crescenti (dal 7 marzo 2015).