Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Guida pratica · Lavoro · Licenziamento

In sintesi

Il regime delle tutele crescenti si applica ai lavoratori assunti a tempo indeterminato dal 7 marzo 2015. In caso di licenziamento illegittimo per cui non scatta la reintegra, il giudice condanna il datore a un’indennità crescente con l’anzianità di servizio, entro minimi e massimi stabiliti per legge (come modificati dalla Corte Costituzionale).

Riferimento normativo

D.Lgs. 23/2015

Tabella riepilogativa

Regime tutele crescenti: schema sintetico
Aspetto Regola
A chi si applica Lavoratori assunti a tempo indeterminato dal 7 marzo 2015
Indennità base Cresce con l’anzianità (mensilità di retribuzione per ogni anno di servizio)
Minimo e massimo Fissati per legge; la Corte Costituzionale ha eliminato il calcolo rigido e imposto valutazione equitativa
Reintegra Prevista solo per licenziamento discriminatorio, nullo, intimato in forma orale o per specifiche ipotesi disciplinari
Piccole imprese Minimi e massimi ridotti rispetto alle imprese sopra soglia

Il campo di applicazione del decreto

Il D.Lgs. 23/2015 si applica ai lavoratori assunti a tempo indeterminato a partire dal 7 marzo 2015. Sono compresi i contratti di apprendistato che si trasformano in contratto a tempo indeterminato dopo quella data. Chi era già assunto prima rimane sotto il regime dell’art. 18 Statuto dei Lavoratori per le imprese con oltre 15 dipendenti.

L'indennità per licenziamento illegittimo

Quando il licenziamento è illegittimo ma non rientra nelle ipotesi di reintegra obbligatoria, il giudice condanna il datore a pagare una indennità risarcitoria che cresce con l’anzianità. La Corte Costituzionale (sent. 194/2018) ha dichiarato illegittimo il meccanismo rigido di calcolo (due mensilità per anno), imponendo al giudice una valutazione equitativa entro i limiti di legge, tenendo conto di anzianità, numero dei dipendenti, comportamento delle parti e altre circostanze.

Quando scatta ancora la reintegra

Il decreto conserva la reintegra nel posto di lavoro per: licenziamento discriminatorio (per motivi sindacali, religiosi, politici, di genere, disabilità, ecc.); licenziamento nullo (ad esempio durante la maternità o la malattia); licenziamento intimato oralmente; alcune ipotesi di licenziamento disciplinare in cui il fatto contestato è insussistente. In questi casi il lavoratore ha anche il diritto alle retribuzioni perdute dal licenziamento alla reintegra.

Casi pratici

Tizio – assunto nel 2016, licenziato per motivi disciplinari

Tizio è stato assunto nel 2016. Licenziato per motivi disciplinari, il giudice accerta l’illegittimità ma il fatto contestato è proporzionato anche se non gravissimo: non scatta la reintegra, ma una indennità equitativamente calcolata tenendo conto di anzianità e dimensione aziendale.

Caia – licenziamento discriminatorio nel 2024

Caia, assunta nel 2018, è licenziata poco dopo aver comunicato la gravidanza. Il licenziamento è nullo: ha diritto alla reintegra e al risarcimento delle retribuzioni perse, anche sotto il regime delle tutele crescenti.

Sempronio – piccola impresa, 5 dipendenti

Sempronio lavora in una piccola impresa sotto soglia (5 dipendenti). Assunto nel 2019 e licenziato illegittimamente nel 2025, può ottenere solo l’indennità risarcitoria (con minimi e massimi ridotti rispetto alle grandi aziende), salvo le ipotesi di reintegra obbligatoria.

Domande frequenti

Chi è soggetto al regime delle tutele crescenti?

I lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato dal 7 marzo 2015 in poi, compreso l’apprendistato che si trasformi in contratto stabile dopo quella data.

Come si calcola l'indennità per licenziamento illegittimo?

Dopo la sent. 194/2018 della Corte Costituzionale il giudice valuta equitativamente entro i limiti di legge, tenendo conto di anzianità, dimensione aziendale e comportamento delle parti; non è più automaticamente due mensilità per anno.

Anche con le tutele crescenti è possibile la reintegra?

Sì, ma solo nei casi tassativi: licenziamento discriminatorio, nullo, intimato oralmente o disciplinare con fatto insussistente (secondo le condizioni previste dal decreto).

Chi era già assunto prima del 7 marzo 2015 è tutelato allo stesso modo?

No. Chi era assunto prima continua a essere protetto dall’art. 18 Statuto dei Lavoratori (nelle imprese sopra soglia), con regole diverse e in molti casi più ampie sulla reintegra.

Il lavoratore può rinunciare all'indennità in cambio di una somma immediata?

Sì. L’art. 6 D.Lgs. 23/2015 prevede l’offerta di conciliazione: il datore può offrire una somma esente da contributi e tasse entro 60 giorni dal licenziamento, che il lavoratore può accettare o rifiutare liberamente.

Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • Il regime delle tutele crescenti si applica ai lavoratori assunti a tempo indeterminato dal 7 marzo 2015 (D.Lgs. 23/2015).
  • Per il licenziamento illegittimo senza reintegra il giudice riconosce un'indennita risarcitoria crescente con l'anzianita di servizio.
  • La Corte Costituzionale, con la sentenza 194/2018 gia richiamata nel testo, ha superato il calcolo rigido imponendo una valutazione equitativa entro i limiti di legge.
  • La reintegra resta per il licenziamento discriminatorio, nullo, intimato oralmente e per alcune ipotesi disciplinari con fatto insussistente.
  • Chi era gia assunto prima del 7 marzo 2015 resta protetto dall'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori.
  • L'art. 6 del decreto prevede l'offerta di conciliazione con una somma esente da contributi e imposte.
Indice dei contenuti

Il regime delle cosiddette tutele crescenti ha segnato uno spartiacque nel diritto del lavoro italiano, introducendo per i nuovi assunti un sistema sanzionatorio del licenziamento illegittimo diverso da quello dell'art. 18 dello Statuto. Il D.Lgs. 23/2015 ha spostato l'asse dalla reintegrazione, divenuta eccezionale, a una tutela prevalentemente indennitaria, parametrata all'anzianita di servizio.

Il campo di applicazione del decreto

Il regime si applica ai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato a partire dal 7 marzo 2015, data di entrata in vigore del decreto. Vi rientrano anche i rapporti di apprendistato trasformati in contratto stabile dopo tale data. Chi era gia in forza prima resta soggetto alla disciplina previgente, con l'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori per le imprese sopra la soglia dimensionale.

L'indennita per licenziamento illegittimo

Quando il licenziamento e dichiarato illegittimo ma non ricorrono le ipotesi di reintegra, il giudice condanna il datore a un'indennita risarcitoria che cresce con l'anzianita di servizio, entro un minimo e un massimo fissati dalla legge. L'indennita ha funzione compensativa della perdita del posto e non comporta il ripristino del rapporto.

L'intervento della Corte Costituzionale

Il meccanismo originario, che ancorava l'indennita a un numero fisso di mensilita per ogni anno di servizio, e stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale con la sentenza 194/2018, gia richiamata nel testo. La Consulta ha imposto al giudice una valutazione equitativa entro i limiti minimi e massimi di legge, da modulare tenendo conto dell'anzianita, del numero dei dipendenti, delle dimensioni dell'attivita e del comportamento delle parti. L'anzianita resta criterio principale, ma non piu esclusivo ne automatico.

Quando opera ancora la reintegrazione

Il decreto conserva la reintegrazione per le ipotesi piu gravi: il licenziamento discriminatorio, fondato su ragioni vietate; il licenziamento nullo, ad esempio quello intimato in periodo protetto; il licenziamento intimato oralmente, privo della forma scritta richiesta; alcune ipotesi di licenziamento disciplinare in cui sia accertata l'insussistenza del fatto materiale contestato. In questi casi il lavoratore ha diritto anche alle retribuzioni perdute dal recesso alla reintegra.

Il regime delle piccole imprese

Per i datori che non superano la soglia dimensionale, la tutela e prevalentemente indennitaria, con minimi e massimi ridotti rispetto alle imprese maggiori, salve sempre le ipotesi di reintegra obbligatoria collegate alla discriminazione, alla nullita o all'oralita del recesso. La dimensione aziendale incide quindi sull'entita del ristoro ma non sulle tutele fondamentali.

L'offerta di conciliazione

L'art. 6 del decreto introduce un meccanismo deflattivo del contenzioso: entro un termine breve dal licenziamento il datore puo offrire al lavoratore una somma, parametrata all'anzianita, esente da contribuzione e imposizione fiscale. L'accettazione comporta la rinuncia all'impugnazione; il lavoratore resta libero di rifiutare e proseguire in giudizio per ottenere una tutela potenzialmente piu ampia.

Indicazioni pratiche

Per orientarsi conviene prima individuare la data di assunzione, che determina il regime applicabile, poi qualificare il vizio del licenziamento, distinguendo le ipotesi che danno luogo a reintegra da quelle puramente indennitarie. La scelta tra accettazione dell'offerta di conciliazione e azione giudiziale va ponderata caso per caso, anche con l'assistenza di un professionista.

Domande frequenti

Chi e soggetto al regime delle tutele crescenti?

I lavoratori assunti a tempo indeterminato dal 7 marzo 2015, compreso l'apprendistato trasformato in contratto stabile dopo tale data.

Come si calcola l'indennita per licenziamento illegittimo?

Dopo la sentenza 194/2018 della Corte Costituzionale il giudice valuta in via equitativa entro i limiti di legge, tenendo conto di anzianita, dimensione aziendale e comportamento delle parti, e non piu in modo automatico.

E ancora possibile la reintegra con le tutele crescenti?

Si, ma solo nei casi tassativi: licenziamento discriminatorio, nullo, intimato oralmente o disciplinare con fatto insussistente, alle condizioni previste dal decreto.

Chi era assunto prima del 7 marzo 2015 e tutelato allo stesso modo?

No. Resta protetto dall'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori nelle imprese sopra soglia, con regole diverse e spesso piu ampie sulla reintegra.

Si puo definire la controversia con una conciliazione?

Si. L'art. 6 del D.Lgs. 23/2015 prevede un'offerta di conciliazione con una somma esente da contributi e imposte, che il lavoratore puo accettare o rifiutare liberamente.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.