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L’infortunio in itinere è quello che accade durante il percorso casa-lavoro-casa o tra due sedi di lavoro. È coperto dall’INAIL se si usa il mezzo necessario o il tragitto abituale. Deviazioni rilevanti o uso del mezzo privato non necessario possono escludere la copertura.
Tabella riepilogativa
| Condizione | Copertura INAIL |
|---|---|
| Percorso casa-lavoro diretto (mezzo pubblico o mezzo privato necessario) | Sì |
| Percorso tra due sedi di lavoro | Sì |
| Deviazione per esigenze familiari documentate (figlio a scuola ecc.) | Sì (se necessitata) |
| Deviazione per motivi personali non necessari | No |
| Interruzione del percorso non necessitata | No (per il tratto successivo all’interruzione) |
| Colpa grave del lavoratore (es. guida in stato di ebbrezza) | No |
Cos'è l'infortunio in itinere
Per infortunio in itinere si intende l’infortunio occorso al lavoratore durante il percorso di andata e ritorno tra il luogo di abitazione e il luogo di lavoro, oppure tra il luogo di lavoro e il luogo di consumazione del pasto (se la mensa aziendale è assente), o ancora tra due sedi di lavoro in caso di doppio impiego. La copertura prescinde dall’orario e si applica anche in caso di lavoro straordinario o turni notturni.
Il mezzo di trasporto e le deviazioni
L’uso del mezzo privato (auto, moto, bicicletta) è coperto se necessario perché non è disponibile un mezzo pubblico adeguato o perché l’orario di lavoro non è compatibile con i trasporti pubblici. Le deviazioni dal percorso normale escludono in linea di principio la copertura, salvo che siano necessitate da esigenze lavorative o da obblighi familiari non altrimenti fronteggiabili (es. accompagnare un figlio a scuola).
Come fare denuncia
Il lavoratore deve avvisare immediatamente il datore di lavoro e recarsi al pronto soccorso specificando la causa: infortunio sul lavoro (in itinere). Il certificato medico INAIL va consegnato al datore, che presenta la denuncia all’INAIL entro 2 giorni dalla ricezione. L’indennità e le procedure sono le stesse dell’infortunio avvenuto in azienda (carenza 3 giorni a carico del datore; dal 4° indennità INAIL).
Casi pratici
Tizio va al lavoro in bicicletta perché non ci sono corse di bus compatibili. Viene investito. Si tratta di infortunio in itinere coperto dall’INAIL: usa il mezzo privato per necessità e il percorso è diretto.
Caia devia per accompagnare la figlia a scuola prima di andare in ufficio: la deviazione è necessitata da obbligo familiare non altrimenti fronteggiabile. La giurisprudenza riconosce la copertura INAIL per questa tipologia di deviazione.
Sempronio si ferma al bar per un caffè, poi riparte e ha un incidente. L’interruzione per ragioni personali non necessarie può far perdere la copertura per il tratto percorso dopo l’interruzione.
Domande frequenti
L'infortunio con la propria auto durante il tragitto è coperto?
Sì, se l’uso del mezzo privato è necessario (assenza di trasporti pubblici adeguati o orari incompatibili). L’INAIL valuta caso per caso la necessità del mezzo.
E se vado in motorino o bici?
Anche l’uso di moto e bicicletta è coperto alle stesse condizioni: necessità del mezzo e percorso diretto senza deviazioni non necessitate.
Una piccola deviazione fa perdere la copertura?
Dipende. Le deviazioni necessitate da obblighi familiari o lavorativi sono generalmente ammesse. Le deviazioni per motivi personali non necessari possono interrompere la copertura.
L'indennità INAIL è la stessa dell'infortunio in azienda?
Sì. Le regole sull’indennità (carenza 3 giorni a carico del datore, 60% dal 4° giorno e 75% dal 91°) si applicano anche all’infortunio in itinere.
Devo avvisare il datore anche per un infortunio in itinere?
Sì, immediatamente. Il datore è tenuto a presentare la denuncia all’INAIL entro 2 giorni dalla ricezione del certificato medico.
Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Serve un parere sul tuo caso concreto?
Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'infortunio in itinere estende la tutela assicurativa obbligatoria al tragitto che collega la vita privata al luogo di lavoro. La logica è che lo spostamento per recarsi a lavorare è un rischio connesso all'attività lavorativa, e come tale merita protezione. La copertura, però, non è illimitata: ruota attorno a due concetti chiave, la necessità del tragitto e quella del mezzo.
Che cos'è l'infortunio in itinere
È l'infortunio occorso durante il percorso di andata e ritorno tra l'abitazione e il luogo di lavoro, tra il lavoro e il luogo del pasto quando non c'è mensa aziendale, oppure tra due sedi in caso di doppio impiego. La tutela prescinde dall'orario e copre anche turni notturni e straordinari.
Il percorso abituale e le deviazioni
La copertura presuppone il tragitto normale e abituale. Le deviazioni necessitate, come accompagnare il figlio a scuola, restano tutelate perché rispondono a esigenze essenziali della vita familiare. Al contrario, le deviazioni per ragioni personali non necessarie interrompono la copertura per il tratto compiuto in deviazione e per quello successivo all'interruzione non giustificata.
Il mezzo necessario
L'uso del mezzo privato è coperto quando il trasporto pubblico manca, è insufficiente o incompatibile con l'orario di lavoro. Se invece il mezzo pubblico era disponibile e adeguato, l'uso non necessario dell'auto privata può far venir meno la tutela, salvo le situazioni in cui il mezzo privato risponda comunque a un'esigenza ragionevole.
Le esclusioni: colpa grave e rischio elettivo
La copertura viene meno in presenza di comportamenti che spezzano il nesso con il rischio lavorativo: la guida in stato di ebbrezza o sotto stupefacenti, le violazioni gravi del codice della strada, le condotte che configurano un rischio scelto liberamente dal lavoratore (rischio elettivo) ed estraneo alle finalità del tragitto.
Cosa fare in caso di infortunio
Il lavoratore deve avvisare tempestivamente il datore di lavoro e farsi rilasciare la certificazione medica, che viene trasmessa all'INAIL. La tempestività e la completezza della documentazione sono decisive: ricostruire con precisione percorso, orario e mezzo aiuta a dimostrare che ricorrevano le condizioni di copertura.
Rapporto con la responsabilità del datore
La tutela INAIL opera a prescindere dalla colpa del datore. Resta ferma la possibilità, nei casi previsti, di valutare profili di responsabilità ulteriori quando l'organizzazione del lavoro abbia inciso sul rischio del tragitto, secondo i principi generali sull'obbligo di sicurezza.
Domande frequenti
Cos'è l'infortunio in itinere?
È l'infortunio che accade nel tragitto casa-lavoro-casa, verso il luogo del pasto in assenza di mensa, o tra due sedi di lavoro.
L'auto privata è sempre coperta?
È coperta se il mezzo è necessario, cioè quando il trasporto pubblico manca o è incompatibile con l'orario. L'uso non necessario può escludere la tutela.
Posso fermarmi durante il tragitto senza perdere la copertura?
Le deviazioni necessitate (es. accompagnare i figli a scuola) sono coperte. Quelle per motivi personali non necessari interrompono la tutela.
La guida in stato di ebbrezza fa perdere la copertura?
Sì. La colpa grave del lavoratore, come la guida in stato di ebbrezza, esclude la copertura INAIL.
Cosa devo fare se mi infortuno andando al lavoro?
Avvisa subito il datore di lavoro e fatti rilasciare il certificato medico da trasmettere all'INAIL, documentando percorso, orario e mezzo.