Testo dell'articoloVigente
La L. 219/2005 garantisce al lavoratore dipendente donatore di sangue il diritto ad assentarsi per l’intera giornata lavorativa in cui effettua la donazione, con piena retribuzione a carico del datore. Non è necessario usare ferie o recuperare il tempo.
Tabella riepilogativa
| Aspetto | Regola |
|---|---|
| Durata | Intera giornata lavorativa (le 24 ore del giorno di donazione) |
| Retribuzione | Piena, a carico del datore di lavoro |
| Base normativa | Art. 1 L. 219/2005 |
| Documentazione | Attestato del centro trasfusionale |
| Frequenza | Ad ogni donazione (nessun limite annuo di legge) |
| Plasmaferesi e piastrinoaferesi | Incluse (interpretazione estensiva confermata da prassi) |
Il diritto: un giorno retribuito per ogni donazione
L’art. 1 della L. 219/2005 stabilisce che i lavoratori dipendenti che donano il sangue hanno diritto ad astenersi dal lavoro per l’intera giornata lavorativa in cui effettuano la donazione, mantenendo la piena retribuzione. Non vi è un limite annuo: il beneficio spetta per ogni donazione effettuata nel rispetto degli intervalli minimi imposti dalle norme sanitarie.
Come si documenta
Il lavoratore deve esibire al datore l’attestato di donazione rilasciato dal centro trasfusionale o dall’associazione accreditata (AVIS, CRI, ecc.). Il documento indica data e tipo di donazione. Non è necessario preavviso formale, ma è buona prassi avvisare il datore la sera prima o appena possibile.
Plasmaferesi, piastrinoaferesi e altre procedure
Sebbene la legge menzioni esplicitamente il «sangue», la prassi consolidata e le circolari ministeriali estendono il beneficio alla plasmaferesi e alla piastrinoaferesi, procedure analoghe effettuate presso centri trasfusionali accreditati. In caso di dubbio è opportuno verificare quanto prevede il CCNL applicato.
Casi pratici
Tizio lavora nel turno pomeridiano (14-22) e dona il sangue la mattina. Ha diritto all’intera giornata lavorativa del pomeriggio: il permesso copre l’intero turno, non solo le ore di assenza effettiva al centro trasfusionale.
Il datore di Caia pretende che recuperi il pomeriggio in altro giorno. La pretesa è illegittima: il permesso L. 219/2005 è pieno e non soggetto a recupero né a detrazione dalle ferie.
Sempronio dona tre volte nell’anno rispettando gli intervalli sanitari (sangue intero: ogni 90 giorni per gli uomini). Ha diritto a 3 giornate retribuite, una per ogni donazione.
Domande frequenti
Il permesso per donazione del sangue si applica anche ai lavoratori part-time?
Sì. Il permesso copre l’intera giornata lavorativa, quindi anche il turno ridotto del part-time nel giorno della donazione.
Devo avvisare il datore in anticipo?
Non è richiesto un preavviso formale dalla legge, ma avvisare il giorno prima è buona prassi. L’unico obbligo è produrre l’attestato di donazione.
Il permesso vale anche per la donazione di midollo osseo?
Per la donazione di midollo osseo o cellule staminali emopoietiche esiste una disciplina specifica (L. 52/2001 e ss.mm.ii.) che garantisce permessi retribuiti anche per il periodo di ospedalizzazione, non solo il giorno della donazione.
Il permesso per donazione è compatibile con i permessi L. 104?
Sì, sono istituti del tutto distinti. Il lavoratore che fruisce di permessi L. 104 può comunque usufruire del permesso per donazione nella giornata in cui effettua la donazione.
Se il centro trasfusionale non emette l'attestato subito?
Il lavoratore può esibire una ricevuta provvisoria e integrare con l’attestato definitivo appena disponibile; il datore non può negare il permesso in assenza del documento definitivo se la donazione è attestata anche provvisoriamente.
Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Domande frequenti
Il permesso per donazione del sangue si applica anche ai lavoratori part-time?
Sì. Il permesso copre l'intera giornata lavorativa, quindi anche il turno ridotto del part-time nel giorno della donazione.
Devo avvisare il datore in anticipo?
Non è richiesto un preavviso formale dalla legge, ma avvisare il giorno prima è buona prassi. L'unico obbligo è produrre l'attestato di donazione.
Il permesso vale anche per la donazione di midollo osseo?
Per la donazione di midollo osseo o cellule staminali emopoietiche esiste una disciplina specifica (L. 52/2001 e ss.mm.ii.) che garantisce permessi retribuiti anche per il periodo di ospedalizzazione, non solo il giorno della donazione.
Il permesso per donazione è compatibile con i permessi L. 104?
Sì, sono istituti del tutto distinti. Il lavoratore che fruisce di permessi L. 104 può comunque usufruire del permesso per donazione nella giornata in cui effettua la donazione.
Se il centro trasfusionale non emette l'attestato subito?
Il lavoratore può esibire una ricevuta provvisoria e integrare con l'attestato definitivo appena disponibile; il datore non può negare il permesso in assenza del documento definitivo se la donazione è attestata anche provvisoriamente.
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