Testo dell'articoloVigente
Il lavoratore in malattia può dimettersi in qualunque momento: non ci sono divieti legali. Le dimissioni volontarie interrompono la tutela del periodo di comporto (che protegge solo dal licenziamento). L’indennità INPS di malattia spetta fino alla data di cessazione del rapporto indicata nelle dimissioni; la NASpI di norma non spetta per dimissioni volontarie.
Tabella riepilogativa
| Aspetto | Cosa succede |
|---|---|
| Validità delle dimissioni | Valide: il lavoratore può dimettersi liberamente |
| Indennità INPS di malattia | Spetta fino alla data di cessazione del rapporto |
| Comporto | Il decorso del comporto si interrompe con le dimissioni |
| Preavviso | Deve essere rispettato; il decorso può iniziare anche in malattia |
| TFR | Spetta integralmente |
| NASpI | Di norma non spetta (dimissioni volontarie) |
Nessun divieto di dimissioni in malattia
A differenza del licenziamento — che durante il periodo di comporto è vietato (art. 2110 c.c.) — le dimissioni possono essere rassegnate liberamente dal lavoratore anche mentre è assente per malattia. Non esiste alcuna norma che lo vieti. Il lavoratore dovrà comunque usare la procedura telematica su cliclavoro.gov.it e rispettare il preavviso previsto dal CCNL, che inizia a decorrere dalla data delle dimissioni (salvo diversi accordi).
L'indennità INPS di malattia e il comporto
L’indennità di malattia corrisposta dall’INPS (o a carico del datore, a seconda del CCNL) spetta per il periodo di effettiva assenza fino alla data di cessazione del rapporto. Da quel momento il lavoratore non ha più diritto all’indennità, perché viene meno il presupposto (la sussistenza del rapporto di lavoro).
Il comporto (il periodo massimo di assenza per malattia entro cui il datore non può licenziare) è rilevante solo per proteggere il lavoratore dal licenziamento, non per impedire le dimissioni. Se il lavoratore si dimette, il conteggio del comporto non ha più rilievo pratico.
Preavviso e considerazioni pratiche
Il preavviso contrattuale decorre dalla data di trasmissione delle dimissioni, anche se il lavoratore è assente. Nella prassi le parti possono accordarsi per far coincidere la fine del preavviso con il termine della malattia, o per una dispensa reciproca. Prima di dimettersi in malattia è opportuno valutare l’impatto su: indennità residua di malattia, TFR (che si calcola anche sui giorni di preavviso lavorato), ferie residue e ratei di tredicesima.
Casi pratici
Tizio è in malattia da tre settimane e decide di dimettersi. Trasmette le dimissioni telematicamente e il preavviso (30 giorni da CCNL) inizia a decorrere. L’INPS continuerà a pagare l’indennità di malattia fino alla scadenza del preavviso (data di cessazione del rapporto). Dopo quella data non spetta più nulla.
Caia è in malattia da molti mesi e il comporto sta per scadere. Decide di dimettersi prima che il datore possa licenziarla. Le dimissioni sono legittime: riceverà TFR, ferie e ratei. Non potrà però accedere alla NASpI (dimissioni volontarie), salvo che sussistano i presupposti della giusta causa.
Sempronio ha trasmesso le dimissioni in malattia e si pente dopo 4 giorni. Può revocarle entro 7 giorni dalla trasmissione tramite lo stesso portale. Se revoca, il rapporto si ripristina: l’indennità di malattia continua a decorrere e il comporto riprende.
Domande frequenti
Si può essere in malattia e dimettersi nello stesso tempo?
Sì. Non esistono norme che vietino le dimissioni durante la malattia. Il lavoratore rimane libero di rassegnarle in qualsiasi momento tramite procedura telematica.
L'indennità INPS di malattia continua dopo le dimissioni?
No. L’indennità spetta fino alla data di cessazione del rapporto. Una volta che il rapporto termina, il diritto all’indennità viene meno.
Il preavviso decorre anche se sono in malattia?
Sì. Il preavviso inizia a decorrere dalla comunicazione delle dimissioni, indipendentemente dall’assenza per malattia. Tuttavia le parti possono accordarsi diversamente.
Posso avere la NASpI se mi dimetto in malattia?
Di norma no: le dimissioni volontarie non danno diritto alla NASpI. Eccetto se si dimette per giusta causa documentata, nel qual caso la NASpI può essere riconosciuta.
Le ferie e il TFR spettano anche se mi dimetto in malattia?
Sì. Tutti gli istituti maturati fino alla data di cessazione spettano integralmente: TFR, ferie non godute (o indennità sostitutiva) e ratei di mensilità aggiuntive.
Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Domande frequenti
Si può essere in malattia e dimettersi nello stesso tempo?
Sì. Non esistono norme che vietino le dimissioni durante la malattia. Il lavoratore rimane libero di rassegnarle in qualsiasi momento tramite procedura telematica.
L'indennità INPS di malattia continua dopo le dimissioni?
No. L'indennità spetta fino alla data di cessazione del rapporto. Una volta che il rapporto termina, il diritto all'indennità viene meno.
Il preavviso decorre anche se sono in malattia?
Sì. Il preavviso inizia a decorrere dalla comunicazione delle dimissioni, indipendentemente dall'assenza per malattia. Tuttavia le parti possono accordarsi diversamente.
Posso avere la NASpI se mi dimetto in malattia?
Di norma no: le dimissioni volontarie non danno diritto alla NASpI. Eccetto se si dimette per giusta causa documentata, nel qual caso la NASpI può essere riconosciuta.
Le ferie e il TFR spettano anche se mi dimetto in malattia?
Sì. Tutti gli istituti maturati fino alla data di cessazione spettano integralmente: TFR, ferie non godute (o indennità sostitutiva) e ratei di mensilità aggiuntive.
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