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  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

Guida pratica · Lavoro · Ferie e permessi

In sintesi

Le ferie maturano proporzionalmente alle giornate lavorate o comunque retribuite nel corso dell’anno. Il minimo legale è quattro settimane l’anno. I CCNL spesso prevedono un numero superiore. In caso di assunzione o cessazione nel corso dell’anno si applica il rateo proporzionale.

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Tabella riepilogativa

Maturazione ferie – regole principali
Voce Regola
Minimo legale annuo 4 settimane (D.Lgs. 66/2003)
Ferie da CCNL Varia in base al CCNL (spesso 20-26 giorni lavorativi)
Maturazione mensile (min. legale) 4 sett. ÷ 12 mesi = circa 2,66 giorni/mese
Anno parziale Rateo proporzionale ai mesi lavorati
Malattia e maternità obbligatoria Maturano le ferie
Aspettativa non retribuita Di norma non maturano ferie (salvo CCNL diverso)

Il minimo legale e il ruolo del CCNL

La legge (art. 10 D.Lgs. 66/2003, in attuazione della direttiva europea) garantisce a ogni lavoratore dipendente almeno quattro settimane di ferie l’anno. Nella quasi totalità dei settori i CCNL prevedono un numero di giorni superiore, spesso tra 20 e 26 giorni lavorativi, talvolta crescente con l’anzianità di servizio: per conoscere il proprio spettante è quindi necessario consultare il contratto collettivo applicato.

Come si calcola il rateo

Le ferie maturano proporzionalmente al periodo di lavoro. Per il minimo legale di quattro settimane, il rateo mensile è circa 2,66 giorni al mese (quattro settimane diviso dodici mesi). In caso di assunzione o cessazione in corso d’anno, si moltiplicano i giorni annui per i mesi interi lavorati divisi dodici, arrotondando la frazione superiore a 15 giorni a un mese intero (prassi diffusa, salvo CCNL).

Periodi che non interrompono la maturazione

Maturano le ferie anche durante: malattia, infortunio, maternità obbligatoria, congedo parentale indennizzato, ferie stesse, permessi retribuiti. Non maturano invece durante l’aspettativa non retribuita (salvo diversa previsione del CCNL) o i periodi di sospensione senza retribuzione.

Casi pratici

Tizio – assunto a marzo, calcolo ferie di fine anno

Tizio è assunto il 1° marzo. Il suo CCNL prevede 24 giorni lavorativi di ferie. Avendo lavorato 10 mesi, matura: 24 × 10/12 = 20 giorni.

Caia – sei mesi di malattia, ferie non ridotte

Caia è stata in malattia sei mesi nell’anno. Le ferie continuano a maturare anche durante la malattia: a fine anno le spettano le ferie intere previste dal CCNL, proporzionate al solo anno di servizio in caso di assunzione recente.

Sempronio – aspettativa non retribuita di tre mesi

Sempronio ha preso tre mesi di aspettativa non retribuita per motivi personali. Il suo CCNL non prevede diversamente: per quei tre mesi le ferie non maturano. A fine anno gli spetterà il rateo proporzionale ai soli 9 mesi effettivi.

Domande frequenti

Quante ferie spettano al mese?

Per il minimo legale di quattro settimane, circa 2,66 giorni al mese. Il CCNL può prevedere un numero superiore.

Le ferie maturano durante la malattia?

Sì. Malattia, infortunio e maternità obbligatoria non interrompono la maturazione delle ferie.

Cosa succede se sono assunto a metà anno?

Le ferie maturano proporzionalmente ai mesi lavorati nell’anno. Si applica il rateo mensile sul totale annuo previsto dal CCNL.

Il part-time ha meno ferie?

No. Il lavoratore a tempo parziale ha diritto alla stessa durata delle ferie del full-time; cambia solo il valore economico delle giornate, proporzionato all’orario ridotto.

Le ferie aumentano con l'anzianità?

Dipende dal CCNL: molti contratti collettivi prevedono giornate aggiuntive al raggiungimento di determinate soglie di anzianità aziendale.

Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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