Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

Guida pratica · Lavoro · TFR e fine rapporto

In sintesi

Il TFR si accantona ogni anno dividendo la retribuzione utile per 13,5 (circa il 7,41%). Le quote degli anni precedenti si rivalutano dell’1,5% fisso più il 75% dell’inflazione ISTAT. Alla fine del rapporto si somma tutto e si applica la tassazione separata.

Riferimento normativo

Art. 2120 Codice Civile

Tabella riepilogativa

Le tre componenti del TFR
Componente Come si determina Esempio (RAL 26.000 €)
Quota annua Retribuzione utile ÷ 13,5 26.000 ÷ 13,5 ≈ 1.926 €
Contributo 0,50% Trattenuto dal datore sulla quota − 130 € circa
Rivalutazione 1,5% fisso + 75% indice ISTAT FOI applicata al montante degli anni precedenti

La formula base: retribuzione diviso 13,5

Per ogni anno di lavoro il datore accantona una quota di trattamento di fine rapporto pari alla retribuzione utile dell’anno divisa per 13,5. Equivale a circa il 7,41% della retribuzione annua. La «retribuzione utile» comprende, salvo diversa previsione del CCNL, tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto a titolo non occasionale, comprese le mensilità aggiuntive (tredicesima ed eventuale quattordicesima).

Su questa quota il datore trattiene un contributo dello 0,50% destinato alla previdenza, per cui l’accantonamento netto effettivo è di poco inferiore.

La rivalutazione annuale del montante

Le quote accantonate negli anni precedenti non restano ferme: al 31 dicembre di ogni anno il TFR già maturato si rivaluta con un coefficiente composto da una parte fissa dell’1,5% e da una parte variabile pari al 75% dell’aumento dell’indice ISTAT FOI dei prezzi al consumo rispetto a dicembre dell’anno precedente. La quota maturata nell’anno in corso non si rivaluta.

La tassazione separata alla liquidazione

Il TFR non concorre a formare il reddito IRPEF ordinario: si applica la tassazione separata, con un’aliquota basata sulla media degli ultimi cinque anni, così da non penalizzare il lavoratore per l’incasso di una somma maturata in molti anni. L’Agenzia delle Entrate effettua poi una riliquidazione. La parte di TFR data dalla sola rivalutazione è invece soggetta a un’imposta sostitutiva.

Casi pratici

Tizio – 10 anni con stipendio costante

Tizio ha una RAL di 26.000 € costante per 10 anni. Accantona circa 1.926 € l’anno: a fine rapporto il montante delle sole quote è circa 19.260 €, a cui si aggiunge la rivalutazione composta degli anni, per un TFR lordo orientativamente intorno ai 21.000 €.

Caia – passaggio al fondo pensione

Caia ha scelto di destinare il TFR maturando a un fondo pensione negoziale: in questo caso le quote non restano in azienda ma confluiscono nel fondo, dove seguono il rendimento della linea di investimento scelta anziché la rivalutazione di legge.

Sempronio – anno con tredicesima e premio

Sempronio nel 2025 ha percepito 24.000 € di paga base, 2.000 € di tredicesima e 1.000 € di premio non occasionale: la retribuzione utile è 27.000 €, quindi la quota TFR dell’anno è 27.000 ÷ 13,5 = 2.000 €.

Domande frequenti

Qual è la percentuale del TFR sullo stipendio?

La quota annua è pari alla retribuzione utile divisa per 13,5, cioè circa il 7,41% della retribuzione lorda annua; al netto del contributo dello 0,50% l’accantonamento effettivo è di circa il 6,91%.

La tredicesima entra nel calcolo del TFR?

Sì. Salvo diversa previsione del CCNL, la tredicesima e le altre mensilità aggiuntive rientrano nella retribuzione utile su cui si calcola la quota annua di TFR.

Come funziona la rivalutazione del TFR?

Ogni anno il TFR già accantonato si rivaluta dell’1,5% fisso più il 75% dell’aumento dell’indice ISTAT FOI rispetto a dicembre precedente. La quota dell’anno in corso non si rivaluta.

Il TFR è tassato come lo stipendio?

No. Il TFR è soggetto a tassazione separata, con un’aliquota media calcolata sugli ultimi cinque anni, di norma più favorevole della tassazione ordinaria.

Chi calcola e conserva il TFR?

Se lasciato in azienda lo accantona e rivaluta il datore di lavoro (per le aziende con almeno 50 addetti il versamento avviene al Fondo Tesoreria INPS); se destinato a previdenza complementare confluisce nel fondo pensione scelto.

Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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