Testo dell'articoloVigente
Il TFR non confluisce nel reddito ordinario: è soggetto a tassazione separata con un’aliquota determinata sulla media dei redditi degli ultimi cinque anni. Il datore applica una ritenuta provvisoria; l’Agenzia delle Entrate effettua poi la riliquidazione definitiva. La parte derivante dalla rivalutazione è invece assoggettata a imposta sostitutiva dell’11%.
Tabella riepilogativa
| Fase | Soggetto | Modalità |
|---|---|---|
| Ritenuta provvisoria | Datore di lavoro (sostituto d’imposta) | Aliquota media IRPEF degli ultimi 5 anni sul reddito del lavoratore |
| Riliquidazione | Agenzia delle Entrate | Entro 3 anni dalla dichiarazione del sostituto; eventuale rimborso o conguaglio |
| Rivalutazione TFR | Datore (versa per conto del lavoratore) | Imposta sostitutiva 11% annua |
| TFR da fondo pensione | Fondo (sostituto d’imposta) | Aliquota agevolata 15%, ridotta fino al 9% dopo 35 anni di partecipazione |
| Quota ante 31/12/2000 | Datore/Fondo | Regole previgenti: tassazione in base ai redditi del biennio precedente |
Perché esiste la tassazione separata
Il TFR è una retribuzione differita maturata in molti anni: applicare l’IRPEF ordinaria nell’anno di liquidazione causerebbe un’ingiustificata penalizzazione, poiché la somma si cumulerebbe con gli altri redditi e salirebbe di scaglione. La tassazione separata dell’art. 19 TUIR risolve questo problema calcolando l’aliquota su una base storica pluriennale, di norma più bassa rispetto all’aliquota ordinaria che si applicherebbe sull’intero importo nell’anno di incasso.
Come si calcola l'aliquota provvisoria del datore
Il datore individua il reddito di riferimento dividendo il TFR lordo accantonato per gli anni di servizio e moltiplicando per 12; su tale importo annualizzato applica l’aliquota IRPEF. Poi calcola la media dell’aliquota degli ultimi cinque anni di effettiva imposizione. Questa aliquota media viene applicata al TFR lordo come ritenuta provvisoria. Il meccanismo è complesso e il datore si avvale generalmente di software paghe.
La riliquidazione dell'Agenzia delle Entrate
Entro circa tre anni dalla presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta, l’Agenzia delle Entrate effettua la riliquidazione definitiva usando i redditi effettivi del quinquennio. Se l’aliquota definitiva è inferiore alla provvisoria il lavoratore riceve un rimborso; se è superiore è tenuto al pagamento della differenza. Nella pratica il rimborso è l’esito più frequente, poiché la retribuzione tende a crescere nel tempo e l’aliquota sui redditi passati è spesso più bassa.
Casi pratici
Tizio va in pensione con un TFR lordo di 60.000 €. Il datore calcola l’aliquota media degli ultimi cinque anni al 24% e trattiene 14.400 € in via provvisoria. L’Agenzia delle Entrate riliquida al 22%: Tizio riceve un rimborso di 1.200 €.
Caia viene licenziata dopo 3 anni. Il TFR è modesto; il datore applica l’aliquota media del quinquennio disponibile (solo 3 anni). L’Agenzia effettuerà comunque la riliquidazione.
Sempronio ha lasciato il TFR in azienda fino al 2006 e poi lo ha destinato al fondo. La quota ante-2006 è liquidata con le regole previgenti; la quota post-2006 è tassata dal fondo all’aliquota agevolata del 15%, ridotta per ogni anno di partecipazione oltre il quindicesimo.
Domande frequenti
La tassazione separata si applica sempre al TFR?
Sì, per il TFR lasciato in azienda. Il TFR destinato al fondo pensione è invece tassato dal fondo con l’aliquota agevolata del 15% (fino al 9%).
Devo dichiarare il TFR nel 730 o nel Modello Redditi?
No. Il TFR soggetto a tassazione separata non va indicato nella dichiarazione dei redditi ordinaria: è il sostituto d’imposta (datore o fondo) a gestire la tassazione; l’Agenzia riliquida autonomamente.
Posso scegliere la tassazione ordinaria in alternativa alla separata?
Sì. L’art. 17 TUIR consente al contribuente di optare per la tassazione ordinaria se più favorevole, ma l’opzione va esercitata in sede di dichiarazione e riguarda anche gli altri redditi a tassazione separata.
Quando arriva il rimborso dall'Agenzia delle Entrate?
In genere entro 3-5 anni dalla cessazione del rapporto, a seguito della riliquidazione effettuata dall’Agenzia sulla base della dichiarazione del sostituto d’imposta.
La rivalutazione del TFR è tassata due volte?
No. La rivalutazione annua è tassata con l’imposta sostitutiva dell’11% durante il rapporto; al momento della liquidazione non concorre nuovamente alla base della tassazione separata.
Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Domande frequenti
La tassazione separata si applica sempre al TFR?
Sì, per il TFR lasciato in azienda. Il TFR destinato al fondo pensione è invece tassato dal fondo con l'aliquota agevolata del 15% (fino al 9%).
Devo dichiarare il TFR nel 730 o nel Modello Redditi?
No. Il TFR soggetto a tassazione separata non va indicato nella dichiarazione dei redditi ordinaria: è il sostituto d'imposta (datore o fondo) a gestire la tassazione; l'Agenzia riliquida autonomamente.
Posso scegliere la tassazione ordinaria in alternativa alla separata?
Sì. L'art. 17 TUIR consente al contribuente di optare per la tassazione ordinaria se più favorevole, ma l'opzione va esercitata in sede di dichiarazione e riguarda anche gli altri redditi a tassazione separata.
Quando arriva il rimborso dall'Agenzia delle Entrate?
In genere entro 3-5 anni dalla cessazione del rapporto, a seguito della riliquidazione effettuata dall'Agenzia sulla base della dichiarazione del sostituto d'imposta.
La rivalutazione del TFR è tassata due volte?
No. La rivalutazione annua è tassata con l'imposta sostitutiva dell'11% durante il rapporto; al momento della liquidazione non concorre nuovamente alla base della tassazione separata.
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