Testo dell'articoloVigente
Se il datore non paga lo stipendio, il lavoratore deve prima inviare una messa in mora scritta. In mancanza di riscontro può agire con decreto ingiuntivo (procedura rapida) o ricorrere al giudice del lavoro. Il ritardo prolungato o reiterato può legittimare le dimissioni per giusta causa.
Tabella riepilogativa
| Passo | Azione | Effetto |
|---|---|---|
| 1 | Verifica la busta paga e la data di scadenza CCNL | Accerta il ritardo e l’importo dovuto |
| 2 | Contatta informalmente il datore o l’amministrazione | Spesso risolve il problema in tempi brevi |
| 3 | Messa in mora scritta (raccomandata / PEC) | Fa decorrere interessi moratori; prova il tentativo stragiudiziale |
| 4 | Ricorso al giudice del lavoro o decreto ingiuntivo | Titolo esecutivo per procedere al pignoramento |
| 5 | Dimissioni per giusta causa (se reiterato) | Diritto a NASpI e TFR; onere della prova sul lavoratore |
La messa in mora: come e perché farla
Prima di agire in giudizio è buona prassi (e talvolta condizione procedurale) inviare al datore una messa in mora scritta — raccomandata A/R o PEC — con l’indicazione dei mesi non corrisposti e dell’importo richiesto. Dal momento della messa in mora decorrono gli interessi moratori ex art. 1224 c.c. Il documento costituisce anche prova del tentativo stragiudiziale. Se il datore è inadempiente da più mesi, conviene farsi assistere da un sindacato o da un patronato già in questa fase.
Decreto ingiuntivo e ricorso al giudice del lavoro
Il credito da lavoro dipendente è documentato dalle buste paga: questa caratteristica lo rende adatto al decreto ingiuntivo, una procedura sommaria che consente di ottenere un titolo esecutivo in tempi rapidi (di norma poche settimane). In alternativa, o se il datore oppone il decreto, si procede con il ricorso al giudice del lavoro. In entrambi i casi il giudice competente è quello della sezione lavoro del Tribunale del luogo dove si svolge la prestazione.
Dimissioni per giusta causa e accesso alla NASpI
Il mancato pagamento reiterato della retribuzione è riconosciuto dalla giurisprudenza come giusta causa di dimissioni ai sensi dell’art. 2119 c.c. In tal caso il lavoratore può dimettersi senza preavviso e ha diritto al TFR e, a differenza delle dimissioni ordinarie, all’indennità di disoccupazione NASpI. È necessario però che il mancato pagamento sia accertato e documentato; il patronato o un legale possono assistere nella procedura.
Casi pratici
Tizio non riceve lo stipendio da due mesi. Invia una PEC di messa in mora con l’elenco degli importi. Il datore non risponde entro 15 giorni: Tizio deposita ricorso al giudice del lavoro allegando le buste paga e ottiene decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.
Caia non percepisce la retribuzione da quattro mesi nonostante due diffide. Si dimette per giusta causa con l’assistenza del sindacato, che autentica la firma. Ottiene TFR, indennità sostitutiva del preavviso e presenta domanda NASpI entro 68 giorni dalla cessazione.
Sempronio nota che lo stipendio arriva stabilmente con 10 giorni di ritardo rispetto alla data contrattuale. Un singolo ritardo breve di per sé non integra la giusta causa; tuttavia gli interessi moratori decorrono dal giorno di scadenza contrattuale, e una reiterazione sistematica potrebbe configurare inadempimento rilevante.
Domande frequenti
Quanti mesi di stipendio non pagato giustificano le dimissioni?
Non esiste una soglia fissa di legge: la giurisprudenza valuta caso per caso. Generalmente due-tre mesi di mancato pagamento reiterato, documentato e preceduto da diffida, sono ritenuti sufficienti per integrare la giusta causa.
Posso rivolgermi all'Ispettorato del Lavoro?
Sì: l’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) può effettuare accertamenti e diffidare il datore al pagamento. Non sostituisce il ricorso giudiziario per ottenere un titolo esecutivo, ma può accelerare la risoluzione stragiudiziale.
Gli interessi sul ritardo come si calcolano?
Gli interessi moratori decorrono dalla scadenza contrattuale del pagamento (o dalla messa in mora se non è fissata una data) al tasso legale, attualmente aggiornato annualmente dal MEF. Possono essere rivendicati insieme al capitale nel ricorso.
Il credito da lavoro si prescrive?
I crediti retributivi in costanza di rapporto si prescrivono in 5 anni (art. 2948 c.c.); dopo la cessazione, molte voci si prescrivono in 5 anni dalla cessazione del rapporto. In caso di rapporto con garanzie di stabilità reale il termine può allungarsi: è consigliabile agire tempestivamente.
Se il datore è insolvente come recupero lo stipendio?
In caso di procedura concorsuale (liquidazione giudiziale/fallimento) il credito da lavoro è privilegiato. Inoltre il Fondo di Garanzia INPS copre, entro certi limiti, gli ultimi tre mesi di retribuzione non pagata nei 12 mesi precedenti l’apertura della procedura.
Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Domande frequenti
Quanti mesi di stipendio non pagato giustificano le dimissioni?
Non esiste una soglia fissa di legge: la giurisprudenza valuta caso per caso. Generalmente due-tre mesi di mancato pagamento reiterato, documentato e preceduto da diffida, sono ritenuti sufficienti per integrare la giusta causa.
Posso rivolgermi all'Ispettorato del Lavoro?
Sì: l'Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) può effettuare accertamenti e diffidare il datore al pagamento. Non sostituisce il ricorso giudiziario per ottenere un titolo esecutivo, ma può accelerare la risoluzione stragiudiziale.
Gli interessi sul ritardo come si calcolano?
Gli interessi moratori decorrono dalla scadenza contrattuale del pagamento (o dalla messa in mora se non è fissata una data) al tasso legale, attualmente aggiornato annualmente dal MEF. Possono essere rivendicati insieme al capitale nel ricorso.
Il credito da lavoro si prescrive?
I crediti retributivi in costanza di rapporto si prescrivono in 5 anni (art. 2948 c.c.); dopo la cessazione, molte voci si prescrivono in 5 anni dalla cessazione del rapporto. In caso di rapporto con garanzie di stabilità reale il termine può allungarsi: è consigliabile agire tempestivamente.
Se il datore è insolvente come recupero lo stipendio?
In caso di procedura concorsuale (liquidazione giudiziale/fallimento) il credito da lavoro è privilegiato. Inoltre il Fondo di Garanzia INPS copre, entro certi limiti, gli ultimi tre mesi di retribuzione non pagata nei 12 mesi precedenti l'apertura della procedura.
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