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Prima di ricorrere al giudice è obbligatorio tentare la conciliazione presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro (o in sede sindacale). Il tentativo si avvia con un’istanza scritta che descrive il credito o la violazione. Se fallisce entro 60 giorni si può agire in giudizio.
Tabella riepilogativa
| Fase | Dove | Termine indicativo |
|---|---|---|
| 1. Raccolta documentazione | Lavoratore + sindacato/avvocato | Prima dell’azione |
| 2. Diffida scritto al datore | Lettera raccomandata o PEC | Interrompe la prescrizione |
| 3. Tentativo di conciliazione (art. 410 c.p.c.) | ITL o sede sindacale | Max 60 giorni per convocare; procedura non obbligatoria salvo materie specifiche |
| 4. Ricorso al Tribunale del Lavoro | Tribunale competente per sede | Se conciliazione fallisce o non obbligatoria |
| 5. Decreto ingiuntivo (per crediti certi) | Tribunale del Lavoro | Procedura rapida per crediti documentati |
La diffida preventiva al datore
Il primo atto della vertenza è quasi sempre una lettera di diffida inviata al datore per raccomandata A/R o PEC, in cui si descrivono i crediti o le violazioni e si chiede l’adempimento entro un termine (di norma 15 giorni). La diffida ha un duplice effetto: interrompe la prescrizione e documenta la volontà di agire. È consigliabile predisporla con l’assistenza di un sindacato, un patronato o un avvocato giuslavorista.
Il tentativo di conciliazione (art. 410 c.p.c.)
Prima di adire il giudice le parti possono – e in alcuni casi devono – tentare la conciliazione. Per le controversie individuali di lavoro l’art. 410 c.p.c. prevede la possibilità di presentare istanza di conciliazione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) della provincia in cui si svolge il lavoro. La commissione convoca le parti entro 60 giorni; se il tentativo non riesce o il datore non si presenta, si può procedere giudizialmente. Per alcune materie (ad esempio le controversie sui contratti a termine) il tentativo è obbligatorio.
Il ricorso al Tribunale del Lavoro
Le controversie di lavoro sono trattate con il rito del lavoro (artt. 409 ss. c.p.c.), caratterizzato da celerità: il giudice fissa l’udienza entro 60 giorni dal deposito del ricorso. Per i crediti certi, liquidi ed esigibili risultanti da documenti (buste paga, CCNL) è possibile ottenere un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, molto più rapido del giudizio ordinario. La competenza è del Tribunale della sede di lavoro o del domicilio del lavoratore.
Casi pratici
Tizio ha 18 mesi di straordinari documentati in busta paga ma non pagati. Invia diffida raccomandata: il datore non risponde. Tizio chiede un decreto ingiuntivo al Tribunale del Lavoro, allegando le buste paga. Il decreto viene emesso in poche settimane ed è provvisoriamente esecutivo.
Caia rivendica differenze retributive e vuole evitare il giudizio. Presenta istanza all’ITL ex art. 410 c.p.c. Le parti vengono convocate dopo 45 giorni. In sede di conciliazione raggiungono un accordo con il pagamento del 70% del credito a saldo e stralcio: il verbale ha efficacia di titolo esecutivo.
Sempronio viene licenziato oralmente. Deve impugnare entro 60 giorni dalla comunicazione con atto scritto (raccomandata o PEC), e poi depositare ricorso al Tribunale entro 180 giorni dall’impugnazione. Non rispettare questi termini causa la decadenza dall’azione.
Domande frequenti
È obbligatorio tentare la conciliazione prima di andare in giudizio?
In generale no, tranne per alcune materie specifiche. L’art. 410 c.p.c. prevede la facoltà di tentare la conciliazione all’ITL; alcuni contratti collettivi e norme speciali la rendono obbligatoria in determinate controversie.
Dove si deposita il ricorso al Tribunale del Lavoro?
Il ricorso si deposita presso il Tribunale del Lavoro competente per la sede in cui si svolge o si svolgeva il lavoro, oppure, in alternativa, per il domicilio del lavoratore.
Quanto costa avviare una vertenza?
Il rito del lavoro beneficia di contributo unificato ridotto. In molti casi i patronati sindacali assistono gratuitamente i lavoratori iscritti. L’avvocato può essere necessario per cause complesse; verificare se si ha diritto al patrocinio a spese dello Stato (reddito ISEE ≤ soglia di legge).
Che cos'è il decreto ingiuntivo del lavoro?
È un provvedimento emesso dal giudice del lavoro su richiesta del lavoratore quando il credito è certo, liquido ed esigibile e risulta da documenti (buste paga, CCNL). È provvisoriamente esecutivo e consente di procedere subito all’esecuzione forzata se il datore non paga entro 40 giorni.
Entro quanto devo impugnare il licenziamento?
Entro 60 giorni dalla comunicazione con atto scritto stragiudiziale (raccomandata o PEC). Poi, entro 180 giorni dall’impugnazione, occorre depositare il ricorso al Tribunale. Il mancato rispetto di questi termini causa la decadenza.
Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Serve un parere sul tuo caso concreto?
Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
In sintesi
Indice dei contenuti
Avviare una vertenza di lavoro significa attivare in modo ordinato gli strumenti che l'ordinamento offre al lavoratore per far valere i propri diritti, dalla richiesta stragiudiziale fino, se necessario, all'azione giudiziale. La sequenza non è solo formale: rispettarla protegge i diritti, evita decadenze e spesso consente di chiudere la controversia senza arrivare in tribunale. Vediamone i passaggi essenziali.
La fase preliminare: documentazione e diffida
Il primo passo è raccogliere la documentazione (contratto, buste paga, comunicazioni, prove dell'attività svolta). Segue, di regola, una lettera di diffida al datore, inviata per raccomandata A/R o PEC, in cui si descrivono i crediti o le violazioni e si chiede l'adempimento entro un termine. La diffida ha un duplice effetto: interrompe la prescrizione e documenta in modo formale la volontà di agire, costituendo una base per le fasi successive.
Il tentativo di conciliazione (art. 410 c.p.c.)
Prima di adire il giudice, le parti possono - e in alcuni casi devono - tentare la conciliazione. L'art. 410 c.p.c. consente di presentare istanza all'Ispettorato Territoriale del Lavoro; la commissione convoca le parti entro un termine e, se si raggiunge un accordo, il verbale ha efficacia di titolo. La conciliazione può svolgersi anche in sede sindacale. Una conciliazione sottoscritta nelle sedi protette è di norma non più impugnabile dal lavoratore: è quindi una scelta da ponderare.
Quando la conciliazione è obbligatoria
Per la generalità delle controversie individuali il tentativo è facoltativo; in alcune materie specifiche resta invece una condizione di procedibilità. È perciò importante verificare, caso per caso, se la conciliazione sia un passaggio dovuto o una semplice opportunità deflattiva. In quest'ultima ipotesi, può comunque convenire tentarla per i tempi più rapidi e i costi ridotti rispetto al giudizio.
Il ricorso al Tribunale del Lavoro
Se la conciliazione non riesce o non è dovuta, si agisce davanti al Tribunale in funzione di giudice del lavoro, con il rito speciale del lavoro, caratterizzato da oralità, concentrazione e tempi tendenzialmente più rapidi del processo ordinario. Competente è di norma il tribunale del luogo in cui è sorto il rapporto, si trova l'azienda o si svolge la prestazione. È opportuna l'assistenza di un avvocato giuslavorista.
Il decreto ingiuntivo per i crediti certi
Quando il credito è certo, liquido ed esigibile e documentato per iscritto (ad esempio retribuzioni risultanti dalle buste paga), si può chiedere un decreto ingiuntivo: una procedura più rapida con cui il giudice ordina il pagamento senza un'istruttoria piena. Il datore può opporsi, aprendo un giudizio a cognizione ordinaria; in assenza di opposizione, il decreto diventa definitivo ed esecutivo.
Prescrizione, decadenza e impugnazione del licenziamento
La tempestività è decisiva. I crediti di lavoro si prescrivono nei termini di legge e la diffida serve proprio a interromperne il decorso. Per il licenziamento operano inoltre termini di decadenza stringenti: l'impugnazione va proposta entro un primo termine, cui segue un secondo termine per il deposito del ricorso o per la comunicazione del tentativo di conciliazione. Lasciar scadere questi termini può precludere definitivamente l'azione: è la prima cosa da verificare.
Domande frequenti
Da dove si parte per una vertenza di lavoro?
Dalla raccolta della documentazione e da una diffida scritta al datore (raccomandata A/R o PEC) che descrive crediti o violazioni e chiede l'adempimento: interrompe la prescrizione e formalizza la volontà di agire.
Il tentativo di conciliazione è sempre obbligatorio?
No: per la generalità delle controversie individuali è facoltativo (art. 410 c.p.c.); resta obbligatorio solo in alcune materie specifiche, da verificare caso per caso.
Cosa accade se la conciliazione fallisce?
Si può agire davanti al Tribunale del Lavoro con il rito speciale del lavoro, di norma con l'assistenza di un avvocato giuslavorista.
Quando conviene il decreto ingiuntivo?
Quando il credito è certo, liquido, esigibile e documentato per iscritto: consente di ottenere un ordine di pagamento rapido, salvo opposizione del datore.
Quali termini devo rispettare per il licenziamento?
Operano termini di decadenza stringenti: l'impugnazione va proposta entro un primo termine, seguito da un secondo per il deposito del ricorso. Vanno verificati subito per non perdere l'azione.