Testo dell'articoloVigente
La lavoratrice può scegliere di posticipare l’astensione pre-parto a un solo mese, lavorando fino a un mese prima della data presunta, a condizione che il medico e il datore attestino che la prosecuzione del lavoro non è pregiudizievole. In cambio ottiene quattro mesi di congedo dopo il parto.
Tabella riepilogativa
| Modalità | Pre-parto | Post-parto | Totale |
|---|---|---|---|
| Ordinaria | 2 mesi | 3 mesi | 5 mesi |
| Flessibile (art. 20) | 1 mese | 4 mesi | 5 mesi |
| Flessibilità totale post-parto | 0 mesi | 5 mesi | 5 mesi |
Cos'è e come funziona la flessibilità
L’art. 20 del D.Lgs. 151/2001 consente alla lavoratrice di chiedere di posticipare l’inizio del congedo a un mese prima della data presunta del parto, lavorando per il secondo mese che ordinariamente sarebbe di astensione. Il periodo non goduto si trasferisce dopo il parto, portando il congedo post-parto a 4 mesi. Il totale rimane invariato a 5 mesi.
I requisiti: doppia certificazione
La flessibilità richiede due condizioni cumulative: il medico specialista del SSN o il medico competente aziendale deve attestare che la prosecuzione dell’attività non è pregiudizievole per la salute della lavoratrice e del nascituro; il datore di lavoro deve confermare che le mansioni svolte non espongono a rischi incompatibili con la gravidanza avanzata. In assenza di anche uno solo di questi consensi, la modalità ordinaria rimane obbligatoria.
Opzione di astensione totale dopo il parto
Esiste anche una terza opzione, ammessa dalla normativa e dalla prassi INPS: la lavoratrice può assentarsi esclusivamente dopo il parto, per 5 mesi, a condizione che il medico attesti l’assenza di rischi e che il datore concordi. In questo caso si lavora fino al giorno del parto. Questa ipotesi è ammessa solo con certificazione medica rafforzata.
Casi pratici
Federica lavora come impiegata amministrativa, mansione compatibile con la gravidanza avanzata. Il medico certifica l’assenza di rischi, il datore concorda. Federica lavora fino a un mese prima del parto e gode di 4 mesi di congedo post-parto, potendo così trascorrere più tempo con il bambino nei primi mesi.
Cristina vorrebbe la maternità flessibile, ma il ginecologo rileva una gravidanza con complicazioni e non rilascia la certificazione necessaria. Cristina rimane quindi al regime ordinario (2 mesi prima + 3 mesi dopo), senza possibilità di derogare.
Irene lavora come operaia in un impianto con esposizione a vibrazioni. Anche se il medico non rileva problemi di salute, il datore non può certificare l’assenza di rischi ambientali: la maternità flessibile è esclusa e si applica il regime ordinario, con eventuale astensione anticipata.
Domande frequenti
Chi deve dare il via libera alla maternità flessibile?
Sia il medico (specialista del SSN o medico competente) sia il datore di lavoro devono attestare l’assenza di rischi. Basta il diniego di uno solo per escludere la flessibilità.
La maternità flessibile riduce l'indennità totale?
No. L’indennità all’80% copre gli stessi 5 mesi complessivi, indipendentemente dalla distribuzione pre/post-parto scelta.
Si può lavorare fino al giorno del parto?
È possibile solo con certificazione medica rafforzata e accordo del datore. È un’ipotesi eccezionale, non la regola.
Come si comunica la scelta al datore e all'INPS?
La lavoratrice presenta al datore e all’INPS la propria scelta con il certificato medico allegato, indicando la nuova data di inizio dell’astensione (un mese prima della data presunta del parto).
Cosa succede se il parto anticipa durante il mese lavorato?
Se il parto avviene anticipatamente durante il periodo in cui la lavoratrice stava ancora lavorando, il congedo obbligatorio scatta automaticamente dalla data del parto, e i giorni residui si aggiungono al post-parto.
Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Domande frequenti
Chi deve dare il via libera alla maternità flessibile?
Sia il medico (specialista del SSN o medico competente) sia il datore di lavoro devono attestare l'assenza di rischi. Basta il diniego di uno solo per escludere la flessibilità.
La maternità flessibile riduce l'indennità totale?
No. L'indennità all'80% copre gli stessi 5 mesi complessivi, indipendentemente dalla distribuzione pre/post-parto scelta.
Si può lavorare fino al giorno del parto?
È possibile solo con certificazione medica rafforzata e accordo del datore. È un'ipotesi eccezionale, non la regola.
Come si comunica la scelta al datore e all'INPS?
La lavoratrice presenta al datore e all'INPS la propria scelta con il certificato medico allegato, indicando la nuova data di inizio dell'astensione (un mese prima della data presunta del parto).
Cosa succede se il parto anticipa durante il mese lavorato?
Se il parto avviene anticipatamente durante il periodo in cui la lavoratrice stava ancora lavorando, il congedo obbligatorio scatta automaticamente dalla data del parto, e i giorni residui si aggiungono al post-parto.
Vedi anche