Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

Guida pratica · Lavoro · Categorie e settori particolari

In sintesi

Il lavoro domestico è regolato dal CCNL specifico che distingue colf, badanti, baby-sitter e governanti in quattro livelli (A, B, C, D), ciascuno con un parametro “super” (art. 9), con retribuzioni tabellari, vitto e alloggio, tredicesima e contribuzione INPS Gestione domestici. Dal 1° gennaio 2026 il minimo mensile del convivente va da 908,10 € (livello A) a 1.474,73 € (livello D super); il contributo INPS orario è di 1,70 €, 1,92 € o 2,34 € secondo la retribuzione oraria.

Riferimento normativo

CCNL Lavoro Domestico (Fidaldo-Domina / Filcams-Fisascat); L. 339/1958

Tabella riepilogativa

Livelli del CCNL Lavoro Domestico e minimo mensile del lavoratore convivente dal 1° gennaio 2026
Livello Profili indicati dal contratto (art. 9) Minimo mensile convivente
A Addetto alle pulizie, alla lavanderia, aiuto di cucina, assistente ad animali domestici 908,10 €
A super Addetto alla compagnia di persone adulte autosufficienti 958,55 €
B Collaboratore familiare polifunzionale, custode, addetto alla stireria, cameriere, giardiniere, autista 983,16 €
B super Assistente familiare di persone autosufficienti, baby sitter 1.053,39 €
C Cuoco 1.123,63 €
C super Assistente familiare di persone non autosufficienti (non formato) 1.193,84 €
D Amministratore dei beni di famiglia, maggiordomo, governante, capo cuoco, capo giardiniere, istitutore 1.404,51 €
D super Assistente familiare di persone non autosufficienti (formato), direttore di casa, assistente familiare educatore formato 1.474,73 €

Fonte: tabella dei minimi con decorrenza 1° gennaio 2026 e art. 9 del testo del CCNL lavoro domestico del 28 ottobre 2025. Per i non conviventi il minimo è orario: 6,51 € (A), 6,76 € (A super), 7,01 € (B), 7,45 € (B super); gli altri valori orari sono nelle tabelle allegate al contratto. I minimi sono rivalutati ogni anno sul costo della vita (art. 38) e aumentano per effetto del rinnovo 2025-2028 (art. 55).

Chi è il datore di lavoro domestico

Il datore di lavoro domestico è la famiglia (o il singolo nucleo familiare) che impiega colf, badanti, baby-sitter o governanti a uso privato. Nonostante non sia un imprenditore, ha gli stessi obblighi del datore ordinario: comunicazione di assunzione all’INPS entro le ore 24 del giorno precedente l’inizio del rapporto, qualunque sia l’orario (vale anche per Centro per l’impiego, Ministero del Lavoro e INAIL), versamento dei contributi INPS alla Gestione domestici trimestralmente, applicazione del CCNL e rilascio del cedolino paga.

Retribuzione, vitto e alloggio

La retribuzione è definita dalle tabelle del CCNL in base al livello e all’orario (minimi nella tabella qui sopra). I lavoratori conviventi hanno diritto a vitto e alloggio: i valori convenzionali dal 1° gennaio 2026 sono 2,33 € al giorno per pranzo e/o colazione, 2,33 € per la cena e 2,00 € per l’alloggio, in tutto 6,66 € al giorno (art. 36 e tabella F; i valori mensili si ottengono moltiplicando per 30). Spettano la tredicesima mensilità (art. 39), ferie di 26 giorni lavorativi per ogni anno di servizio (art. 17) e il riposo settimanale: 36 ore per i conviventi, di cui 24 la domenica, e 24 ore la domenica per i non conviventi (art. 13).

Contribuzione INPS e adempimenti del datore

I contributi alla Gestione domestici si versano a scadenza trimestrale (gennaio, aprile, luglio, ottobre) tramite il MAV o i canali INPS online. La quota è divisa tra datore e lavoratore; l’importo dipende dalla retribuzione oraria e dall’orario settimanale. Per il 2026, per i rapporti fino a 24 ore settimanali, il contributo orario è di 1,70 € (quota del lavoratore 0,43 €) fino a 9,61 € di retribuzione oraria, 1,92 € (0,48 €) fra 9,61 € e 11,70 €, 2,34 € (0,59 €) oltre 11,70 €; per i rapporti a tempo determinato si aggiunge l’1,4% a carico del datore. Fonte: INPS (circolare n. 9 del 3 febbraio 2026); la tabella completa è nella circolare. Il lavoratore domestico matura pensione, indennità di malattia e di maternità dall’INPS e TFR a carico del datore.

Casi pratici

Tizio – assunzione di una colf a ore

Tizio assume una colf per pulire la casa due volte a settimana: anche per poche ore deve comunicare l’assunzione all’INPS entro le ore 24 del giorno precedente l’inizio del rapporto, applicare il CCNL livello A e versare i contributi INPS ogni trimestre. Al termine del rapporto dovrà corrispondere il TFR.

Caia – badante convivente al livello B super o C super

Caia assume una badante per assistere sua madre anziana: il contratto è full time con convivenza. La badante è inquadrata al livello B super se la madre è autosufficiente, al C super se non lo è (art. 9), ha diritto a vitto e alloggio gratuiti (valore convenzionale di 6,66 € al giorno nel 2026), 26 giorni lavorativi di ferie all’anno e 36 ore di riposo settimanale, di cui 24 la domenica.

Sempronio – contributi non versati e sanzioni

Sempronio non ha versato i contributi alla Gestione domestici per due anni. L’INPS, su segnalazione della lavoratrice, contesta il mancato versamento: Sempronio deve saldare i contributi arretrati maggiorati delle sanzioni civili e degli interessi.

Domande frequenti

A chi si comunica l’assunzione di colf e badanti?

All’INPS, per via telematica (Portale servizi lavoro domestico, app INPS Mobile, Contact Center o intermediari), entro le ore 24 del giorno precedente l’inizio del rapporto, anche se festivo, e per qualsiasi orario: non esiste una soglia di 10 ore settimanali. La comunicazione all’INPS vale anche per i servizi per l’impiego, il Ministero del Lavoro e l’INAIL.

Quando si versano i contributi INPS per la colf?

A cadenza trimestrale: entro il 10 gennaio, 10 aprile, 10 luglio e 10 ottobre, tramite MAV o canali INPS online.

La badante convivente ha diritto a riposi?

Sì: 36 ore di riposo settimanale, di cui 24 la domenica e 12 in un altro giorno concordato (art. 13). Il riposo domenicale è irrinunciabile; se si lavora nelle 12 ore non domenicali la retribuzione è maggiorata del 40%.

Come si calcola il TFR per la colf?

Con la stessa formula del TFR ordinario (retribuzione utile divisa per 13,5), ma considerando la retribuzione del CCNL domestico, compreso il valore convenzionale di vitto e alloggio se spettanti.

Cosa succede se il datore non assume regolarmente il lavoratore domestico?

Il rapporto di lavoro in nero espone il datore alle sanzioni per lavoro irregolare, al recupero dei contributi evasi con sanzioni civili e, in certi casi, a responsabilità penale.

Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.