Testo dell'articoloVigente
Ciascun genitore ha diritto a un congedo parentale fino al sesto anno di vita del figlio (undicesimo per adozioni). La durata complessiva è di dieci mesi, elevabili a undici se il padre ne fruisce almeno tre. Tre mesi sono indennizzati all’80% della retribuzione (misura resa strutturale dalla legge di Bilancio 2025), gli ulteriori al 30% fino a nove mesi complessivi; dal 1° gennaio 2026 il congedo si può fruire fino ai 14 anni del figlio. La domanda si presenta all’INPS.
Tabella riepilogativa
| Parametro | Regola |
|---|---|
| Durata per ciascun genitore | Fino a 6 mesi (elevabili in caso di genitore solo) |
| Durata complessiva | 10 mesi totali (11 se il padre ne fruisce almeno 3) |
| Età massima del figlio | 14 anni dal 1° gennaio 2026 (legge di Bilancio 2026, msg INPS 251/2026; prima 12) |
| Indennità – primi 3 mesi | 80% della retribuzione (strutturale dal 2025: 1 mese alla madre, 1 al padre non trasferibili, 1 alternativo; entro i 6 anni del figlio) |
| Indennità – periodi ulteriori | 30% della retribuzione, fino a 9 mesi complessivi indennizzati tra i due genitori |
| Periodi oltre i 9 mesi indennizzati | Non retribuiti (salvo reddito individuale sotto la soglia INPS) |
Durata e ripartizione tra i genitori
Il congedo parentale spetta a ciascun genitore lavoratore dipendente per un massimo di sei mesi, con un totale complessivo di dieci mesi (elevabili a undici se il padre ne utilizza almeno tre, anche non continuativi). Il genitore solo può fruire fino a undici mesi. Il congedo può essere preso in modo continuativo o frazionato a ore, su base giornaliera o oraria secondo il CCNL.
Indennità e novità del D.Lgs. 105/2022
Dopo il D.Lgs. 105/2022 e le leggi di Bilancio 2024 e 2025, tre mesi di congedo parentale sono indennizzati all’80% della retribuzione: uno riservato alla madre, uno riservato al padre (non trasferibili tra loro) e un terzo utilizzabile in alternativa da uno dei due, purché fruiti entro il sesto anno di vita del figlio. Gli ulteriori periodi sono indennizzati al 30% della retribuzione, fino a un massimo complessivo di nove mesi indennizzati tra i due genitori; oltre, il congedo non è retribuito, salvo reddito individuale sotto una soglia fissata annualmente dall’INPS. Dal 1° gennaio 2026, inoltre, il congedo può essere fruito fino ai 14 anni del figlio (legge di Bilancio 2026; msg INPS n. 251 del 26 gennaio 2026): per l’indennità all’80% resta però il limite dei 6 anni.
Come presentare la domanda
La domanda si presenta all’INPS in via telematica (sportello online, patronato o Contact Center) prima dell’inizio del congedo – o entro 30 giorni in caso di urgenza. Occorre comunicare al datore il periodo con un preavviso minimo di cinque giorni (o diverso termine da CCNL). L’indennità è erogata dall’INPS direttamente o tramite il datore in conguaglio.
Casi pratici
Tizio, padre di un figlio di 2 anni, decide di fruire di tre mesi di congedo parentale. Così il totale familiare sale a undici mesi. Il mese a lui riservato è indennizzato all’80% (come l’eventuale mese “alternativo”, se non già usato dalla madre); i restanti al 30%.
Caia preferisce fruire del congedo in forma oraria per accorciare le giornate di lavoro. Il suo CCNL prevede la frazionabilità; fa domanda all’INPS indicando le ore giornaliere e il datore è tenuto a concederle.
Sempronio ha adottato un bambino di 5 anni e non ha un altro genitore lavoratore. Come genitore solo può fruire fino a undici mesi di congedo. Il limite di età è calcolato dall’ingresso in famiglia anziché dalla nascita, fino ai 18 anni.
Domande frequenti
Fino a che età del figlio si può prendere il congedo parentale?
Dal 1° gennaio 2026 fino ai 14 anni del figlio (prima il limite era 12). I tre mesi indennizzati all’80% vanno però fruiti entro i 6 anni; gli altri periodi indennizzabili sono al 30%.
Quanto si percepisce durante il congedo parentale?
Tre mesi sono indennizzati all’80% (uno alla madre, uno al padre, uno alternativo, entro i 6 anni del bambino). Gli altri periodi, fino a nove mesi complessivi indennizzati, sono al 30%; oltre, di norma non è retribuito.
Si può interrompere il congedo parentale?
Sì. Il lavoratore può rientrare anticipatamente comunicandolo al datore e all’INPS; i giorni non fruiti restano disponibili fino al limite di età.
Il congedo parentale spetta anche ai lavoratori a tempo determinato?
Sì, purché il rapporto sia ancora in corso al momento del congedo e il lavoratore abbia la necessaria anzianità assicurativa INPS.
Il CCNL può migliorare le condizioni del congedo parentale?
Sì. Molti CCNL prevedono periodi aggiuntivi o indennità integrative rispetto al minimo legale: occorre verificare il contratto applicato.
Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Serve un parere sul tuo caso concreto?
Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il congedo parentale è lo strumento che consente ai genitori di assentarsi dal lavoro per prendersi cura del figlio nei primi anni di vita, oltre il periodo di maternità e paternità obbligatorie. La riforma del 2022 ha rafforzato l'indennizzo di alcuni periodi e incentivato la condivisione tra i genitori, in linea con l'obiettivo di una più equa ripartizione dei carichi familiari.
Chi ne ha diritto e per quanto tempo
Il congedo spetta a ciascun genitore lavoratore dipendente, entro un limite individuale e con un tetto complessivo tra i due. La disciplina prevede un'estensione della durata totale quando il padre fruisce di una quota minima del congedo, per incentivare il coinvolgimento paterno. Il genitore solo gode di un limite più ampio.
L'indennizzo dei periodi
Non tutti i mesi di congedo sono trattati allo stesso modo. La riforma del 2022 ha introdotto periodi indennizzati in misura più elevata, mentre altri restano coperti in misura ridotta secondo le regole generali. I periodi oltre la soglia di età del figlio, di norma, non sono indennizzati, salve le situazioni di reddito sotto determinate soglie. Per gli importi puntuali si rinvia alle indicazioni dell'INPS, perché le percentuali e i limiti possono essere aggiornati.
Frazionamento e modalità di fruizione
Il congedo può essere goduto in modo continuativo oppure frazionato, anche su base oraria, secondo quanto previsto dal CCNL. Questa flessibilità consente di adattare l'assenza alle esigenze familiari e organizzative, alternando i due genitori.
Come si presenta la domanda
La domanda di congedo si presenta all'INPS in via telematica, con il preavviso al datore di lavoro stabilito dal CCNL. Il rispetto del preavviso consente al datore di organizzare la sostituzione; la mancata osservanza può incidere sui profili organizzativi ma non sul diritto, salvi i casi di urgenza.
Tutela del posto e del rapporto
Il periodo di congedo parentale è tutelato: il lavoratore conserva il posto e ha diritto a rientrare nella stessa unità produttiva e, di norma, nelle stesse mansioni. Il congedo non può costituire motivo di trattamento sfavorevole.
Effetti su anzianità e contributi
I periodi di congedo parentale rilevano ai fini dell'anzianità e della copertura previdenziale secondo le regole proprie dell'istituto, con il riconoscimento della contribuzione figurativa nei limiti previsti. La corretta gestione di questi aspetti incide sulla futura posizione pensionistica.
Domande frequenti
Chi ha diritto al congedo parentale?
Ciascun genitore lavoratore dipendente, entro un limite individuale e con un tetto complessivo tra i due, secondo l'art. 32 del D.Lgs. 151/2001.
Tutti i mesi sono pagati allo stesso modo?
No. Alcuni periodi sono indennizzati in misura più elevata, altri in misura ridotta; per gli importi puntuali si rinvia alle indicazioni dell'INPS.
Posso prendere il congedo a ore?
Sì. Può essere fruito in modo continuativo o frazionato, anche su base oraria, secondo quanto previsto dal CCNL.
Come si presenta la domanda?
In via telematica all'INPS, con il preavviso al datore di lavoro stabilito dal contratto collettivo applicato.
Il congedo mi mette a rischio il posto?
No. Il periodo è tutelato: conservi il posto e hai diritto a rientrare nelle stesse mansioni, senza subire trattamenti sfavorevoli.