La guida

Guida pratica · Lavoro · Ferie e permessi

In sintesi

Ciascun genitore ha diritto a un congedo parentale fino al sesto anno di vita del figlio (undicesimo per adozioni). La durata complessiva è di dieci mesi, elevabili a undici se il padre ne fruisce almeno tre. Tre mesi sono indennizzati all’80% della retribuzione (misura resa strutturale dalla legge di Bilancio 2025), gli ulteriori al 30% fino a nove mesi complessivi; dal 1° gennaio 2026 il congedo si può fruire fino ai 14 anni del figlio. La domanda si presenta all’INPS.

Riferimento normativo

D.Lgs. 151/2001, art. 32; D.Lgs. 105/2022

Tabella riepilogativa

Congedo parentale – durata e indennità (D.Lgs. 151/2001 come mod. da D.Lgs. 105/2022)
Parametro Regola
Durata per ciascun genitore Fino a 6 mesi (elevabili in caso di genitore solo)
Durata complessiva 10 mesi totali (11 se il padre ne fruisce almeno 3)
Età massima del figlio 14 anni dal 1° gennaio 2026 (legge di Bilancio 2026, msg INPS 251/2026; prima 12)
Indennità – primi 3 mesi 80% della retribuzione (strutturale dal 2025: 1 mese alla madre, 1 al padre non trasferibili, 1 alternativo; entro i 6 anni del figlio)
Indennità – periodi ulteriori 30% della retribuzione, fino a 9 mesi complessivi indennizzati tra i due genitori
Periodi oltre i 9 mesi indennizzati Non retribuiti (salvo reddito individuale sotto la soglia INPS)

Durata e ripartizione tra i genitori

Il congedo parentale spetta a ciascun genitore lavoratore dipendente per un massimo di sei mesi, con un totale complessivo di dieci mesi (elevabili a undici se il padre ne utilizza almeno tre, anche non continuativi). Il genitore solo può fruire fino a undici mesi. Il congedo può essere preso in modo continuativo o frazionato a ore, su base giornaliera o oraria secondo il CCNL.

Indennità e novità del D.Lgs. 105/2022

Dopo il D.Lgs. 105/2022 e le leggi di Bilancio 2024 e 2025, tre mesi di congedo parentale sono indennizzati all’80% della retribuzione: uno riservato alla madre, uno riservato al padre (non trasferibili tra loro) e un terzo utilizzabile in alternativa da uno dei due, purché fruiti entro il sesto anno di vita del figlio. Gli ulteriori periodi sono indennizzati al 30% della retribuzione, fino a un massimo complessivo di nove mesi indennizzati tra i due genitori; oltre, il congedo non è retribuito, salvo reddito individuale sotto una soglia fissata annualmente dall’INPS. Dal 1° gennaio 2026, inoltre, il congedo può essere fruito fino ai 14 anni del figlio (legge di Bilancio 2026; msg INPS n. 251 del 26 gennaio 2026): per l’indennità all’80% resta però il limite dei 6 anni.

Come presentare la domanda

La domanda si presenta all’INPS in via telematica (sportello online, patronato o Contact Center) prima dell’inizio del congedo – o entro 30 giorni in caso di urgenza. Occorre comunicare al datore il periodo con un preavviso minimo di cinque giorni (o diverso termine da CCNL). L’indennità è erogata dall’INPS direttamente o tramite il datore in conguaglio.

Casi pratici

Tizio – padre che fruisce dei 3 mesi per elevare il totale a 11

Tizio, padre di un figlio di 2 anni, decide di fruire di tre mesi di congedo parentale. Così il totale familiare sale a undici mesi. Il mese a lui riservato è indennizzato all’80% (come l’eventuale mese “alternativo”, se non già usato dalla madre); i restanti al 30%.

Caia – madre che fraziona il congedo a ore

Caia preferisce fruire del congedo in forma oraria per accorciare le giornate di lavoro. Il suo CCNL prevede la frazionabilità; fa domanda all’INPS indicando le ore giornaliere e il datore è tenuto a concederle.

Sempronio – genitore solo, figlio adottato

Sempronio ha adottato un bambino di 5 anni e non ha un altro genitore lavoratore. Come genitore solo può fruire fino a undici mesi di congedo. Il limite di età è calcolato dall’ingresso in famiglia anziché dalla nascita, fino ai 18 anni.

Domande frequenti

Fino a che età del figlio si può prendere il congedo parentale?

Dal 1° gennaio 2026 fino ai 14 anni del figlio (prima il limite era 12). I tre mesi indennizzati all’80% vanno però fruiti entro i 6 anni; gli altri periodi indennizzabili sono al 30%.

Quanto si percepisce durante il congedo parentale?

Tre mesi sono indennizzati all’80% (uno alla madre, uno al padre, uno alternativo, entro i 6 anni del bambino). Gli altri periodi, fino a nove mesi complessivi indennizzati, sono al 30%; oltre, di norma non è retribuito.

Si può interrompere il congedo parentale?

Sì. Il lavoratore può rientrare anticipatamente comunicandolo al datore e all’INPS; i giorni non fruiti restano disponibili fino al limite di età.

Il congedo parentale spetta anche ai lavoratori a tempo determinato?

Sì, purché il rapporto sia ancora in corso al momento del congedo e il lavoratore abbia la necessaria anzianità assicurativa INPS.

Il CCNL può migliorare le condizioni del congedo parentale?

Sì. Molti CCNL prevedono periodi aggiuntivi o indennità integrative rispetto al minimo legale: occorre verificare il contratto applicato.

Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.