Testo dell'articoloVigente
Ciascun genitore ha diritto a un congedo parentale fino al sesto anno di vita del figlio (undicesimo per adozioni). La durata complessiva è di dieci mesi, elevabili a undici se il padre ne fruisce almeno tre. Con il D.Lgs. 105/2022 alcuni periodi sono indennizzati all’80% e poi al 30% della retribuzione; la domanda si presenta all’INPS.
Tabella riepilogativa
| Parametro | Regola |
|---|---|
| Durata per ciascun genitore | Fino a 6 mesi (elevabili in caso di genitore solo) |
| Durata complessiva | 10 mesi totali (11 se il padre ne fruisce almeno 3) |
| Età massima del figlio | 6 anni (12 anni per misura oraria; 12/18 anni per adozione) |
| Indennità — primo mese aggiuntivo padre | 80% della retribuzione (dal 2024) |
| Indennità — periodi ulteriori entro i 6 anni | 30% della retribuzione |
| Periodi oltre i 6 anni del figlio | Non indennizzati (salvo reddito sotto soglia INPS) |
Durata e ripartizione tra i genitori
Il congedo parentale spetta a ciascun genitore lavoratore dipendente per un massimo di sei mesi, con un totale complessivo di dieci mesi (elevabili a undici se il padre ne utilizza almeno tre, anche non continuativi). Il genitore solo può fruire fino a undici mesi. Il congedo può essere preso in modo continuativo o frazionato a ore, su base giornaliera o oraria secondo il CCNL.
Indennità e novità del D.Lgs. 105/2022
Dal 2024, grazie al D.Lgs. 105/2022, un mese aggiuntivo di congedo parentale indennizzato all’80% spetta al padre (o, in alternativa, all’altro genitore) entro il sesto anno del figlio. Gli ulteriori periodi di congedo fruiti entro i sei anni del figlio sono indennizzati al 30% della retribuzione. Oltre i sei anni il congedo è non retribuito, salvo reddito individuale sotto una soglia fissata annualmente dall’INPS.
Come presentare la domanda
La domanda si presenta all’INPS in via telematica (sportello online, patronato o Contact Center) prima dell’inizio del congedo — o entro 30 giorni in caso di urgenza. Occorre comunicare al datore il periodo con un preavviso minimo di cinque giorni (o diverso termine da CCNL). L’indennità è erogata dall’INPS direttamente o tramite il datore in conguaglio.
Casi pratici
Tizio, padre di un figlio di 2 anni, decide di fruire di tre mesi di congedo parentale. Così il totale familiare sale a undici mesi. Il suo primo mese aggiuntivo è indennizzato all’80%; i restanti due mesi al 30%.
Caia preferisce fruire del congedo in forma oraria per accorciare le giornate di lavoro. Il suo CCNL prevede la frazionabilità; fa domanda all’INPS indicando le ore giornaliere e il datore è tenuto a concederle.
Sempronio ha adottato un bambino di 5 anni e non ha un altro genitore lavoratore. Come genitore solo può fruire fino a undici mesi di congedo. Il limite di età è calcolato dall’ingresso in famiglia anziché dalla nascita, fino ai 18 anni.
Domande frequenti
Fino a che età del figlio si può prendere il congedo parentale?
Fino ai 12 anni del figlio per il congedo a ore (misura oraria); per il congedo giornaliero indennizzato entro i 6 anni, non retribuito fino ai 12 anni (18 anni per adozioni).
Quanto si percepisce durante il congedo parentale?
Un mese aggiuntivo del padre è indennizzato all’80%. Gli altri periodi entro i 6 anni del figlio sono al 30%. Oltre i 6 anni non è di norma indennizzato.
Si può interrompere il congedo parentale?
Sì. Il lavoratore può rientrare anticipatamente comunicandolo al datore e all’INPS; i giorni non fruiti restano disponibili fino al limite di età.
Il congedo parentale spetta anche ai lavoratori a tempo determinato?
Sì, purché il rapporto sia ancora in corso al momento del congedo e il lavoratore abbia la necessaria anzianità assicurativa INPS.
Il CCNL può migliorare le condizioni del congedo parentale?
Sì. Molti CCNL prevedono periodi aggiuntivi o indennità integrative rispetto al minimo legale: occorre verificare il contratto applicato.
Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Domande frequenti
Fino a che età del figlio si può prendere il congedo parentale?
Fino ai 12 anni del figlio per il congedo a ore (misura oraria); per il congedo giornaliero indennizzato entro i 6 anni, non retribuito fino ai 12 anni (18 anni per adozioni).
Quanto si percepisce durante il congedo parentale?
Un mese aggiuntivo del padre è indennizzato all'80%. Gli altri periodi entro i 6 anni del figlio sono al 30%. Oltre i 6 anni non è di norma indennizzato.
Si può interrompere il congedo parentale?
Sì. Il lavoratore può rientrare anticipatamente comunicandolo al datore e all'INPS; i giorni non fruiti restano disponibili fino al limite di età.
Il congedo parentale spetta anche ai lavoratori a tempo determinato?
Sì, purché il rapporto sia ancora in corso al momento del congedo e il lavoratore abbia la necessaria anzianità assicurativa INPS.
Il CCNL può migliorare le condizioni del congedo parentale?
Sì. Molti CCNL prevedono periodi aggiuntivi o indennità integrative rispetto al minimo legale: occorre verificare il contratto applicato.
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